Pubbl. Sab, 4 Gen 2020
Aberratio ictus e reato continuato
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Raffaella Tetta
Il presente contributo persegue l´obiettivo di delineare con esigenza di chiarezza la non sempre chiara linea di demarcazione tra le fattispecie di ”aberratio ictus” e ”aberratio delicti”, avendo cura di accertare conseguentemente l´ammissibilità della disciplina più favorevole della continuazione ex art. 81 comma 2 c.p. ove il soggetto agente sia incorso nella commissione di plurime violazioni viziate da aberratio ictus.
Prendendo le mosse da un inquadramento generale della disciplina in esame, occorre dare esodo alla trattazione fornendo una definizione convenzionale di reato aberrante, ancor prima di addentrarsi nella analisi precipua e puntuale delle species nelle quali detto istituto appare scindersi.
E' oramai prassi consolidata che l'espressione "aberrante" sia sinonimo inequivocabile di errore, di talché facendo applicazione di tale premessa alle fattispecie penalmente rilevanti, ne consegue come i reati aberranti altro non rappresentino che figure criminis connotate da un evidente e determinante error che si riverbera non sul processo strettamente mentale di formazione della voluntas dell'agente, bensì rimediandosi in un errore incidente sulla esteriorizzazione dell'agire criminale dell'autore materiale del reato, il quale, a causa di un vizio/errore, si determina nel cagionare una offesa nei confronti di un soggetto diferente da quello inizialmente avuto di mira quale soggetto passivo della condotta (aberratio ictus), o implicando la perpetrazione di una fattispecie di reato difforme da quella ideata e relegata nella mente del soggetto agente.
Per quanto concerne la prima tipologia, difatti, vertente in tema di lesione cagionata a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, la disposizione ex art. 82 c.p. così prevede: "Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60".
Come è dato evincersi dal tenore letterale dell'evocata disposizione, infatti, la legge penale pone a carico del reo le conseguenze derivanti dall'azione od omissione penalmente rilevante operando una c.d. fictio iuris, ovvero intendendo come se il fatto di reato fosse stato posto in essere - e quindi eseguito - nei riguardi del soggetto giuridico originariamente "avuto di mira" dall'agente quale persona da offendere. Malgrado ciò, ancora, ed atteso che il nostro sistema di diritto penale appare ispirato alla implementazione del principio del favor rei, il comma primo dell'art. 82 prevede all'uopo come non venga fatto luogo alla applicazione delle circostanze aggravanti e attenuanti che afferiscono strettamente i rapporti tra il colpevole e la persona offesa.
Di converso, ancora, la successiva disposizione di cui all'art. 83 c.p. prevede che "Fuori dai casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo". L'evocata disposizione, com'è dato evincersi, cristallizza chiaramente l'ipotesi in cui si determini la ricorrenza di un errore c.d. inabilità, ovvero trattasi di un "vizio" incidente meramente nella fase di esteriorizzazione empirica dell'agire criminale del soggetto agente, il quale, per inabilità o per altra causa, si rimedia nella esecuzione di un evento difforme rispetto a quello che resta relegato nelle intenzioni mentali dell'autore materiale della condotta.
Stante la cristallinea comprensione della disposizione di cui trattasi, occorre rilevare come anche'essa rechi in se una portata garantista, atteso che, il reo verrà chiamato a rispondere penalmente nella sola evenienza in cui la legge penale preveda espressamente che per quella specifica fattispecie di reato sia contemplata la forma colposa, dovendo, al contrario, concludere per la non punibilità della condotta viziata dall'errore inabilità.
Poste tali doverose considerazioni di carattere generale, infatti, lo scrivente intende analizzare la ratio sottesa alla pronuncia in commento, la sentenza del Supremo Consesso n. 4119 del 28 gennaio 2019, a parere del quale, pur in presenza di una determinazione di reato aberrante - per avere il reo cagionato un'offesa in danno di persona diversa da quella alla quale questa era originariamente indirizzata -, ciò non osta in alcuna misura alla configurabilità - in astratto e in concreto - della operatività dell'istituto premiale della continuazione ex art. 81 comma 2 c.p.
Com'è noto, infatti, la medesimezza del disegno crimonoso, da intendersi alla stregua dell'emento discretivo e caratterizzante l'evocata disciplina della continuazione, non pare essere limitato dalla ricorrenza dell'evenienza dell'aberratio ictus, dal momento che "non vi è ragione di negare la configurabilità dell'unitarietà del disegno crimonoso che fonda la disciplina del reato continuato, allorchè uno dei reati facenti parte dell'ideazione e programmazione unitaria abbia avuto un esito aberrante rispetto all'originaria determinazione delittuosa, in quanto per un mero errore esecutivo l'evento voluto dall'agente si sia verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale era rivolta l'offesa: tale evenienza non muta, infatti, i termini dell'accertamento dell'elemento psicologico richiesto per l'integrazione della continuazione, che deve riguardare la riconducibilità a una comune e unitaria risoluzione criminosa del fatto-reato così come in origine programmato, il cui contenuto volitivo, attuativo di quella risoluzione, rimane uguale e non subisce alcuna modifica per il solo fatto che l'oggetto materiale della condotta è accidentalmente caduto su una persona diversa".
Parrebbe illogico, difatti, proseguire con l'accertamento sul dolo del reato rispetto al momento ideativo-volitivo per poi addivenire ad escludere la continuazione, in caso di aberratio ictus. Ciò che deve essere oggetto di analisi, infatti, è proprio l’iniziale momento ideativo-rappresentativo del fatto-reato. Laddove, dunque, più reati fossero espressione di un medesimo disegno criminoso, la continuazione non può essere esclusa solo perché, per un errore nella fase meramente esecutiva, uno o più dei reati inizialmente programmati si materializzino ed offendano una persona diversa rispetto a quella cui l’offesa era originariamente diretta.
Sulla scorta di dette considerazioni, in conclusione, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di reato continuato, si può configurare l'unitarietà del disegno criminoso che ne fonda la disciplina, allorchè uno dei reati facenti parte dell'ideazione e programmazione unitaria abbia avuto un esito aberrante rispetto all'originaria determinazione delittuosa, in quanto per un mero errore esecutivo l'evento voluto dall'agente si sia verificato in danno di una persona diversa da quella alla quale era rivolta l'offesa".