ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Sab, 2 Nov 2019

Il decreto di archiviazione sul caso Bellomo

Editoriale a cura di


Considerato l´interesse pubblico sulla vicenda, pubblichiamo il decreto di archiviazione del GIP di Milano in merito al caso dell´ex Consigliere di Stato indagato per atti persecutori e violenza privata.


Nel dicembre 2017, la Procura di Milano aveva avviato l'indagine nei confronti del Consigliere di Stato, dott. Francesco Bellomo, per aver realizzato - si legge nel provvedimento - "condotte di prevaricazione" nei confronti di alcune studentesse del corso di preparazione al concorso in magistratura “Diritto e Scienza”, di cui era direttore. Più precisamente, le studentesse soggette a tali condotte erano quelle selezionate per ricevere una borsa di studio.

Nel dicembre 2017, la Procura di Milano aveva avviato l'indagine nei confronti del Consigliere di Stato, dott. Francesco Bellomo, per aver realizzato - si legge nel provvedimento - "condotte di prevaricazione" nei confronti di alcune studentesse del corso di preparazione al concorso in magistratura “Diritto e Scienza”, di cui era direttore. Più precisamente, le studentesse soggette a tali condotte erano quelle selezionate per ricevere una borsa di studio.

L'attività di indagine prese atto anche del procedimento disciplinare dinnanzi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati dei TAR e del Consiglio di Stato, che ha ritenuto di destituire il Consigliere lo scorso 12 gennaio 2018.

L'ex Consigliere di Stato era quindi stato indagato per le ipotesi di reato ex art. 81 cpv., 610, 612 bis c.p. Più precisamente, venivano ascritte a Bellomo le condotte di atti persecutori e violenza privata, avvinte dal vincolo di continuazione.

Tuttavia, alla luce degli elementi probatori raccolti, la Procura non ha riscontrato fatti costituenti reato e in data 20 maggio 2019 ha presentato la richiesta di archiviazione che è stata accolta dal GIP di Milano, sentite le parti in Camera di consiglio, in data 24 ottobre 2019.

Invero, per quanto riguarda il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. non sono stati accertati né l'elemento materiale, ossia comportamenti reiterati di violenza e minaccia, né l'elemento soggettivo, ossia il dolo di persecuzione.

Infatti, si legge che "non configurabile appare anzitutto il reato di cui all’art. 612 bis c.p., di cui difetta sia l’elemento materiale, consistente nella commissione reiterata di atti volti a molestare e minacciare, sia l’elemento soggettivo del dolo di persecuzione. Non emerge, infatti, dagli atti di indagine né la realizzazione di atti idonei ad integrare una condotta di sopraffazione, né un’abitualità di comportamenti volti ad incidere negativamente sulla serenità e l’integrità psicofisica delle allieve. Sebbene molte delle richieste rivolte alle borsiste appaiano inconferenti con quelli che sono i normali caratteri di un rapporto di collaborazione accademica e siano state sovente avanzate con insistenza attraverso telefonate in tarda serata e invio di e-mail, non può ritenersi che le stesse valgano ad integrare una condotta abituale di molestia e minaccia. Da un lato nessuna comunicazione inviata dall’indagato riporta i caratteri di un’aggressione nei riguardi delle alunne; dall’altra parte, stante l’occasionalità dei contatti intervenuti con le singole alunne, mancherebbe comunque l’elemento dell’abitualità della condotta."

Inoltre, per quanto riguarda il reato di violenza privata ex art. 610 c.p., si deve precisare che non sussistono elementi per affermare che la libertà morale delle studentesse è stata coartata. Invero, tutti i rapporti tra Bellomo e le studentesse sono stati caratterizzati dalla reciprocità delle interazioni. In particolare, l'ex Consigliere di Stato non ha mai costretto le studentesse a firmare il contratto di collaborazione, la cui sottoscrizione è stata rimessa alla libera volontà delle studentesse.

Infatti, si legge che "infondata appare altresì l’ipotesi di reato incentrata sull’illecito di cui all’art. 610 c.p., di cui mancano gli elementi costitutivi. Nessun comportamento volto a coartare la libertà morale delle studentesse può infatti essere ravvisato nella sottoposizione di contratti di collaborazione la cui sottoscrizione, pur nella sua “singolarità”, era rimessa alla libera volontà delle aspiranti, che in diversi casi si sono rifiutate di firmare per continuare a frequentare le lezioni nella veste di studentesse ordinarie."

Considerato l'interesse pubblico sulla vicenda, pubblichiamo il decreto di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari di Milano.