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Pubbl. Ven, 13 Dic 2019

Il figlio, ospite con la sua famiglia presso la dimora della madre, non vuole più andare via: è violazione di domicilio

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Chiara Savazzi
Dottorando di ricercaUniversità degli Studi di Catanzaro Magna Græcia


Breve excursus storico e giuridico sul concetto di ”domicilio”. La violazione della propria domus nei rapporti di ospitalità, alla luce dell´ultima pronuncia della Suprema Corte, n. 3529/2019.


Sommario: 1. Libertà di domicilio: nozione e tutela nazionale e sovranazionale; 2. la violazione di domicilio nell'art. 614 c.p.; 3. Ospitalità e violazione di domicilio. Cass. pen., sez. V, 3529, 24 gennaio 2019.

1. Libertà di domicilio: nozione e tutela nazionale e sovranazionale.

La nozione di domicilio ha in sè una valenza storica, sociale e giuridica evolutasi nel corso del tempo, in seguito ai cambiamenti sociali ed oltremodo alle concezioni dottrinarie e giurisprudenziali, le quali ne hanno ampliato il significato. Se si accosta, come molto frequentemente, il termine domicilio a quello di “casa”, si crea un collegamento quasi automatico con il diritto alla proprietà, tutelato con sempre maggior forza dal 1948 in avanti. In realtà, già il precursore del diritto italiano – ovverosia il diritto privato romano – conferiva assoluta rilevanza al c.d. Dominium ex iure Quiritium, il quale rappresentava il diritto pieno ed esclusivo su una determinata res – così come di un immobile – di un individuo, il quale ben poteva reagire ad intrusioni e pretese arbitrarie, con i mezzi di tutela idonei.

Nell’attuale ordinamento italiano il domicilio assume una valenza più ampia e più personale rispetto a quella del dominium di stampo romanistico. Esso trova tutela primaria nella Carta Costituzionale che, nell’art. 14, sancisce l’inviolabilità dello stesso, sia da intrusioni di altri soggetti privati, sia da ingerenze derivanti da perquisizioni, ispezioni o sequestri, consentiti, infatti, solo nei casi stabiliti dalla legge e nei limiti del rispetto della persona. Già da questa prima definizione, il domicilio appare come un “prolungamento” dell’essere umano, fisico e spirituale. Si delinea nello spazio esclusivamente riservato ad uno o a più soggetti, nel quale essi possono dar vita ad un luogo privato, sentendosi liberi di manifestare appieno la propria personalità. A tal proposito, l’art. 14 della Costituzione è strettamente connesso all’art. 13 della stessa, che tutela – più genericamente – la libertà personale, nella quale rientra altresì il potere di disporre degli spazi a se stessi riservati.

La Corte Costuzionale – in un tempo non troppo lontano – ha definito il domicilio quale «proiezione spaziale della persona», assumendo, pertanto, lo stesso diritto, una valenza positiva ed una negativa. La prima consiste nel decidere di condividere il principale luogo della propria vita con altri soggetti, esercitando il c.d. ius admittendi; la seconda consiste nel potere di non ammettere determinate interferenze, gestendo autonomamente e a proprio piacimento quel luogo suddetto, esercitando il c.d. ius excludendi.

A seconda dell’ambito giuridico con il quale ci si interfacci, il termine domicilio assume una valenza differente; tali differenze hanno contribuito – nel tempo – a porre in essere quell’ampliamento di significato normativo accennato all’inizio del presente contributo. L’art. 43 del Codice Civile lo definisce quale «luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi», dando risalto all’aspetto della continuità del rapporto tra persona e luogo preso in considerazione. In modo non troppo dissimile, il codice penale – all’art. 614 – vieta e punisce l’introduzione arbitraria e illegittima, attuata contro la volontà del soggetto titolare del diritto di esclusione, nell’abitazione di quest’ultimo, ed anche in altro luogo di privata dimora o nelle sue appartenenze. Per quanto riguarda, invece, la disciplina costituzionale già menzionata, essa è stata oggetto di interpretazione da parte della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, le quali sono entrambe giunte a scardinare la tutela dalla necessità di un rapporto stabile e continuativo tra il soggetto e lo spazio di riferimento. Quest’ultimo non deve essere ineluttabilmente rappresentato dalla propria abitazione, in cui vengono ad estrinsecarsi le proprie abitudini, i propri vissuti, il proprio agire quotidiano; al contrario, il domicilio può ben indicare un luogo momentaneo dove alloggiare o dimorare, potendo dunque rilevare come tale, la caserma, un circolo ricreativo e di aggregazione, un pub, la propria autovettura, e cosi via. Essi vengono intesi come spazi privati, nei quali il proprio diritto alla riservatezza – tutelato dall’art. 15 della Costituzione – si esprime con la massima forza.

L’essere umano riceve riconoscimento della propria individualità e protezione della propria riservatezza anche a livello sovranazionale. L’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, afferma che «ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza». La libertà personale assurge a diritto fondamentale in ogni sua accezione ed in ogni sua propaggine, dal pensiero all’agire, dalla circolazione alla abitazione.

2. La violazione di domicilio nell’art. 614 c.p.

In ambito penalistico, la violazione di domicilio è stata oggetto di svariate modifiche legislative e numerose pronunce giurisprudenziali che ne hanno via via disegnato i contorni. Tra le modifiche legislative si menzionano, la legge 94 del 2009, intitolata Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, e la legge 36 del 2019, intitolata Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa, le quali hanno portato ad un generale aumento di pene per i soggetti che violino il presente articolo.

L’art. 614 c.p. punisce – rispettivamente nel suo primo e nel suo secondo comma – chi si introduce in modo arbitrario e chi si intrattiene in modo arbitrario nell’abitazione altrui, dunque contro la volontà del titolare dello ius excludendi. Quest’ultimo non deve necessariamente detenere il titolo di proprietario dell’immobile, bensì può egualmente disporre dell’immobile a titolo di locazione, di comodato, di ospitalità, e cosi via, purché all’interno di esso vengano posti in essere i più disparati atti della sua vita privata, inerenti all’aspetto relazionale, lavorativo, abitativo, ed altresì di studio e di svago. Dunque, non è importante nè il titolo dal quale scaturisce il diritto, nè tantomeno le modalità con cui tale diritto viene esercitato.

Un ulteriore aspetto fondamentale – per il diritto penale – è quello relativo alla continuità d’uso del luogo in esame. L’essersi allontanati, per un periodo più o meno lungo e per svariate ragioni, da quel luogo, non implica di per sè – per Giurisprudenza costante – l’intenzione di voler abbandonarlo e di non avere più intenzione di occuparsene in alcun modo. Ciò pertanto non potrebbe in nessun modo autorizzare, senza esplicita volontà del titolare, altri soggetti ad introdursi e ad operare all’interno di un locale o di un’abitazione. Allo stesso modo quando si tratti di un immobile saltuariamente abitato dal proprietario o da chi da egli autorizzato o quando si tratti di un negozio o di un locale aperti solo in determinati orari, ma all’interno dei quali non sono ammesse intrusioni neppure durante l’orario di chiusura.

Per ciò che attiene al rapporto di ospitalità – secondo il quale un soggetto è ammesso ad occupare un luogo o parte di esso, in presenza o meno del suo titolare – la Suprema Corte già in tempi passati si era pronunciata. L’ospite può rappresentare un soggetto ammesso all’uso, anche continuativo, di un immobile, ma può oltremodo rappresentare colui che viola l’art. 614 co. 2 c.p., allorquando si trattenga contro la volontà di colui che, in un primo momento, lo aveva autorizzato. L’ospitalità, infatti, dà luogo ad un rapporto che non si cristallizza ma che è suscettibile di mutare nel tempo, quando il titolare dell’abitazione lo voglia far cessare. Per tale ragione non può ricevere tutela sul piano giuridico, non avendo – il soggetto ospitato – «alcuna legittimazione ad infrangere la volontà del titolare dello ius prohibendi . In tal modo si esprimeva la Suprema Corte nel 1984.

3. Ospitalità e violazione di domicilio. Cass. pen., sez. V, 3529, 24 gennaio 2019.

A proposito del rapporto tra ospite e ospitante e della tutela che il codice penale appresta a quest’ultimo, è intervenuta di recente la Suprema Corte, con la sentenza 3529 del 2019. Essa ha tratto origine da una precedente condanna per violazione di domicilio, confermata in Corte d’Appello, a carico di un soggetto, ospitato dalla madre presso l’alloggio popolare concesso a quest’ultima, insieme alla moglie e alla figlia del primo. Il figlio aveva mostrato, in modo deciso e continuato, l’intenzione di non lasciare la dimora, nonostante la madre, da lungo tempo, gli avesse chiesto di andar via.

La madre, infatti, rivoltasi sia alle forze dell’ordine sia all’I.A.C.P. facendo presente la sua impellenza a che il rapporto di ospitalità venisse meno, aveva ripetutamente manifestato la sua contrarietà a portare avanti la convivenza. Il rapporto veniva infatti definito come “intollerabile”, sia a causa dell’atteggiamento aggressivo e scontroso dell’imputato – tra l’altro precedentemente imputato per il reato di maltrattamenti nei confronti della stessa madre, sebbene poi prosciolto – sia per l’impossibilità di creare un nucleo familiare unico basato su una stabile convivenza, mai voluta dalla stessa.

Dalla vicenda e dalle pronunce del Tribunale di prime cure e della Corte di merito di Palermo, emerge una situazione incentrata su una intollerabilità della convivenza sempre più evidente e su una iniziale ospitalità che si configura come provvisoria e precaria, insuscettibile di stabilizzazione.

La domus così come il singolo – o i singoli – che la abita, richiede e riceve tutela contro terzi estranei ma altresì contro soggetti che si comportino come titolari dell’abitazione, pur non essendolo per espressa volontà del soggetto realmente detentore del diritto di abitazione e di esclusione.

L’ospitato – che ben può essere definito “occupante” – non può ricevere tutela nei confronti del titolare, a prescindere da quali siano le sue ragioni di voler permanere presso l’abitazione altrui, anche qualora, pur avendo da tempo costituito un nucleo familiare a sè, egli desideri trattenersi presso la sua famiglia d’origine, contro la volontà di questa.

La pronuncia della Suprema Corte non fa altro che corroborare l’importanza di quello spazio vitale ed identificativo per l’essere umano, rappresentato in primis dalla propria casa, ma in egual modo da altri luoghi intimi.

Note e riferimenti bibliografici

  • P. Barile, Le libertà nella Costituzione: lezioni, Cedam,1966.
  • U. Manthe, Storia del diritto privato romano, Il Mulino, 2010.
  • L. Mezzetti, Manuale breve – diritto costituzionale, Giuffrè, 2012.
  • P. Barile, E. Cheli, S. Grassi, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, 2018.
  • Cass. pen., sez. V, 4879, 28 maggio 1984.
  • Cass. pen., sez. V, 6401, 27 maggio 1988.
  • Corte Costituzionale, 149, 16 maggio 2008.
  • Cass. pen., sez. V, 29093, 8 luglio 2015.
  • Cass. pen., sez. V, 3529, 24 gennaio 2019.