Pubbl. Lun, 25 Nov 2019
Usucapione del coerede e possesso ad excludendum
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Marzia Amaranto
Con sentenza del 21.09.2019 n. 22444, la Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile è intervenuta su un caso, non raro, di rivendica della proprietà esclusiva del compendio ereditario, da parte di un coerede, nei confronti degli altri coeredi, assumendo l’usucapione da parte del dante causa.
Sommario: 1. Premessa; 2. Il fatto; 3. Possesso ad excludendum
- Premessa
La comunione ereditaria, comporta la contitolarità in capo ai coeredi, dei beni e rapporti facenti capo al de cuius, ne consegue che i predetti, sono compossessori e non meri detentori dei beni ereditari.
É imprescindibile che, al fine di accertare l’avvenuto acquisto per usucapione dei beni da parte di uno dei coeredi, questi dovrà dare prova del possesso esclusivo, cosicché da precludere agli altri coeredi, la possibilità di analogo godimento dei beni oggetto di interesse.
- Il Fatto
La decisione in commento trae origine da una vicenda estremamente lunga e complessa che, emerge all’apertura della successione, nel lontano 1946 e dal successivo giudizio sorto fra coeredi, domandante lo scioglimento della comunione del compendio ereditario.
In risposta a ciò i coeredi convenuti, chiedevano accertarsi in via riconvenzionale, l’usucapione da parte del loro dante causa (a sua volta erede originario del de cuius), di un immobile.
Domanda riconvenzionale che estende il thema decidendum, andando oltre la mera richiesta di rigetto della domanda attorea, bensì esercitando, un’autonoma azione che, richiede la pronuncia del giudice con effetto di giudicato.
Per tutta risposta il Tribunale di Napoli, nel 2010, con sentenza non definitiva, rigettava la domanda di usucapione, ritenendo che non vi fosse prova di un atto di interversione del possesso, da parte del coerede dante causa, il quale, con atto nel 1988, aveva chiesto, anche a nome degli altri comproprietari, un contributo per la ristrutturazione dell’immobile, oggetto dell’accertamento in via riconvenzionale, riconoscendo in tal modo l’altrui comproprietà.
Ancora una volta soffermandoci sul punto di diritto, l’atto di interversio possessionis, ex art. 1164 c.c., interviene nei confronti di chi, esercita sul bene un potere di fatto, corrispondente, all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui, cambiando il proprio possesso in un’altra tipologia, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà sul bene.
Veniva così appellata la sentenza di primo grado dai coeredi soccombenti e la Corte d’Appello di Napoli, respingeva il gravame. Dall’istruttoria appariva chiaro che, al momento dell’apertura della successione, il dante causa dei ricorrenti, unitamente alla madre e alla sua famiglia, vi aveva abitato con il consenso degli altri coeredi.
Era emerso che questi aveva gestito la proprietà immobiliare, unitamente agli altri numerosi immobili (circa 53), facenti parte del compendio ereditario, per conto degli altri fratelli. Ulteriori elementi a fondamento dell’assenza, del possesso in modo esclusivo, erano costituiti, dall’aver pagato le imposte sul bene indicando la comproprietà l’immobile, oltre al domandato contributo alla ristrutturazione per lo stesso. Tutto ciò ravvisava, per la corte territoriale, un atto di rinuncia tacita all’usucapione.
I coeredi soccombenti, proponevano dunque ricorso per Cassazione della sentenza d’Appello, rilevando come la Corte di merito, li avesse erroneamente qualificati come compossessori, sostenendo che fossero detentori dei beni ereditari e che, solo in caso di godimento separato di parte dei beni ereditari, sarebbe necessario un atto di interversio possessionis.
- Possesso ad excludendum
La Suprema Corte di Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi, li ha dichiarati infondati, condividendo la valutazione della Corte d’Appello di Napoli e dichiarando non necessaria la prova di un atto di interversione del possesso, ai fini dell'usucapione di beni ereditari, bensì la prova del possesso ad excludendum, ossia il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari, tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto.
I Giudici di Piazza Cavour, hanno osservato che i coeredi non possono essere qualificati come detentori dei beni ereditari, mancando il rapporto di natura obbligatoria tra questi e il compendio ereditario.
Le numerose circostanze, accertate nel giudizio di merito e del tutto insindacabili in quello di legittimitá, per di piú richiamate dalla documentazione allegata al ricorso e dalle richieste di prova trascritte in ricorso, non erano idonee e decisive a dimostrare il possesso ad excludendum degli altri coeredi, piuttosto l'utilizzo e la gestione dei beni ereditari previo consenso (in tal senso Cass. Civile Sez. II, n. 966/2019; Cass. n. 10734/2018; Cass. n. 7221/2009).
In base a tali motivi, gli Ermellini, hanno rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, come quanto previsto ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002.