Pubbl. Sab, 21 Set 2019
Opposizione a sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente: la competenza territoriale.
Modifica paginaL’organo territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a sanzione amministrativa ex. art. 126 bis, comma 2, C.d.S. per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione è quello del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, ossia il luogo in cui vi è stato l’accertamento dell’infrazione.
Sommario: 1. Introduzione - 2. Orientamenti giurisprudenziali - 3. Conclusioni alla luce dell’ordinanza 237/2018 della Corte Costituzionale
1. Introduzione
L’art. 126 bis, comma 2, del Codice della strada pone in capo al propietario del veicolo, ovvero ad uno degli altri obbligati in solido ex art. 196 C.d.S., l'obbligo di comunicare, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, i dati personali e della patente di guida del conducente al momento dell'accertamento della violazione.
Se il proprietario del veicolo omette tale comunicazione senza giustificato e documentato motivo, si applica a suo carico una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 292 a euro 1.168.
Gli articoli 203 e 204 bis del Codice della Strada, individuano, in generale l’organo territorialmente competente a decidere i ricorsi avverso i verbali per violazione del codice della strada, rispettivamente, nel Prefetto e nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione ([1]).
Ai fini della corretta applicazione delle norme citate è pertanto necessario individuare il luogo in cui può essere considerato commesso l’illecito di cui all’art. 126 bis del Codice della Strada.
2. Orientamenti giurisprudenziali
Sul criterio per l’individuazione dell’organo competente si è espresso il Ministero dell’Interno, con circolare n. 21 del 23 aprile 2007 (Prot. n. M/2413/13), nella quale ha precisato che “il Prefetto e il Giudice di Pace territorialmente competenti a conoscere, rispettivamente, dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali proposti avverso i verbali di contestazione per la violazione dell’art. 126-bis, comma 2, del C.d.S., sono da individuare nel Prefetto e nel Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l’organo di Polizia che ha dato inizio al procedimento sanzionatorio con la notifica del verbale di contestazione della violazione originaria ed al quale è attribuita la competenza ad accertare e contestare anche la violazione dello stesso art. 126- bis, comma 2, del C.d.S.”
Anche secondo l’orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza, deve ritenersi territorialmente competente a decidere sulle opposizioni ex art. 126 bis, comma 2, C.d.S, l’Autorità del luogo in cui ha sede l’organo che ha accertato la violazione.
La Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla questione, con l’ordinanza n. 17023 del 10 luglio 2017, ha ribadito che: “ove sia irrogata la sanzione amministrativa per violazione, da parte del proprietario dell'autoveicolo, dell'obbligo di fornire i dati del conducente all'organo che abbia accertato la violazione dei limiti di velocità, ex art. 126-bis, comma 2, del cod. strada, competente a conoscere della relativa opposizione è il giudice di pace del luogo dove ha sede l'organo accertatore al quale quei dati andavano inviati”([2]).
Secondo un altro indirizzo ([3]), attualmente minoritario, l’illecito di cui all’art. 126 bis, comma 2, C.d.S deve ritenersi consumato nel luogo in cui il proprietario del veicolo ha perduto la possibilità di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti allo scadere del termine assegnatogli, luogo che deve essere individuato in quello della residenza del proprietario.
Qualora l’autore della predetta condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è in tale località che dovrà essergli notificata la richiesta di informazioni e che, decorso il termine previsto, si perfezionerà l’illecito.
Pertanto, secondo tale interpretazione, al fine di fondare la competenza del Prefetto o Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della commissione di quest’ultima non può assumere alcun rilievo e deve, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell’interessato ([4]).
3. Conclusioni alla luce dell’ordinanza 237/2018 della Corte Costituzionale
Con le ordinanze n. 57, 58 e 59 del 20 dicembre 2017, il Giudice di pace di Cava de’ Tirreni ha rimesso d’ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 150/2011 e dell’art. art. 126 bis del C.d.S. “nella parte in cui, per diritto vivente, radica la competenza territoriale del Giudice di pace nel luogo dove devono pervenire i dati personali della patente di guida dell’incolpato anziché in quello in cui si è consumata la materiale omissione della comunicazione stessa e cioè la residenza o comunque il domicilio del ricorrente quale locus commissi delicti, con riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 Cost.”
Con la sua pronuncia la Corte Costituzionale ha risolto la discussa questione circa l’individuazione del locus commissi delicti dell’illecito omissivo di cui sopra, dichiarando la manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 Cost., della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Giudice di pace di Cava de’ Tirreni, degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 150/2011 e dell’art. 126 bis, comma 2, C.d.S.
Secondo la Corte, il luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide, in questo caso, con il luogo dell’accertamento, poiché l’autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio.
Pertanto corrisponde ad un giudizio di ragionevolezza la scelta del legislatore di concentrare in un solo Giudice la competenza a conoscere di tutte le opposizioni amministrative riferite, direttamente o indirettamente, al medesimo fatto.
In conclusione, secondo la Consulta, l’organo territorialmente competente a conoscere dell’opposizione a sanzione amministrativa ex. art. 126 bis, comma 2, C.d.S. per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione è quello del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, ossia il luogo in cui vi è stato l’accertamento dell’infrazione ([5]).
Note e riferimenti bibliografici
([1]) Cfr. Artt. 203 e 204 bis del C.d.S.
([2]) Cfr Cass., sez. VI, Ordinanza 15 marzo 2017, n. 6651; Cass., sez. VI, sent. 24 febbraio 2012, n. 2910; Tribunale Milano, sez. I, sentenza del 29 novembre 2012, n. 13273
([3]) Cfr. Giudice di pace di Bari, ordinanza n. 7661 del 28 ottobre 2009; Giudice di pace di Bari, ordinanza n. 2234 del 31 marzo 2011; Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 3840 del 03 dicembre 2015; Giudice di Pace di Taranto, sentenza 16 marzo 2006
([4]) Ministero dell’Interno, circolare 14 febbraio 2007 n. 5 (Prot. n. M/2413/28)
([5]) Cfr. Corte Cost., Ordinanza 21 novembre 2018, n. 237 (depositata il 14 dicembre 2018)