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Pubbl. Mer, 11 Set 2019

Decreto Sicurezza bis: le novità della legge di conversione pubblicata in G.U. il 9 agosto 2019

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Martina Nicolino


Il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 è stato convertito in legge. Significative novità in materia di immigrazione irregolare e contrasto alla violenza durante gli eventi sportivi. Potenziamento operativo e di risorse per la Polizia di Stato.


Sommario: Introduzione; 1. Contrasto all'immigrazione irregolare; 2. Tutela dell'ordine e sicurezza pubblica; 3. Contrasto alla violenza in occasione di eventi sportivi; 4. Potenziamento di risorse a disposizione delle forze dell'ordine.

Introduzione

Il decreto legge 14 giugno 2019 n. 53 recante disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica è stato convertito in legge. Dopo l'approvazione della Camera a fine luglio e quella del Senato il 5 agosto è stata dunque promulgata la legge n. 77 del 2019, pubblicata sul numero 186 della G.U. del 9 agosto 2019.

L'intervento normativo in commento si inserisce nell’ambito di una complessa azione riorganizzativa delle norme previste dall’ordinamento interno in materia di sicurezza pubblica e immigrazione, fortemente voluta dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il decreto Sicurezza-bis costituisce, infatti, soltanto la seconda tappa di un più ampio progetto di riforma avviato con l’emanazione del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132), noto, appunto, anche come “decreto Salvini”, che pure prevede disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione nonché di sicurezza pubblica.

Vediamo quali sono allora le novità della legge, sicuramente una delle più discusse di quest’ultimo governo, che verranno analizzate qui di seguito per aree tematiche.

1. Contrasto all'immigrazione irregolare

Il primo capo si apre con la seguente rubrica “Disposizioni urgenti in materia di contrasto all'immigrazione illegale e di ordine e sicurezza pubblica”.

Chiaro, dunque, fin dalle prime battute, lo scopo principale del provvedimento e delle norme a seguire, tese a contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare nel nostro Paese.

Il primo articolo della legge modifica l’art. 11 del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), introducendo il comma 1-ter che conferisce al Ministro dell’Interno, di concerto con i Ministri della difesa e dei trasporti, informato il Presidente del Consiglio, di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nelle acque territoriali per motivi di ordine e sicurezza pubblica o in caso di sussistenza delle condizioni di cui all’art. 19, paragrafo 2, lett. G) della Convenzione di Montego Bay [1], ossia qualora la nave sia impegnata nel carico o nello scarico […] di persone in violazione delle leggi di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

Anche l’art. 2 interviene modificando il T.U. sull’immigrazione, inserendo all’art. 12 il comma 6-bis. Tale comma prevede in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, l’applicazione al comandante della nave di una sanzione amministrativa, ossia il pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689 [2], si estende all’armatore della nave. Inoltre, è sempre prevista la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare.

Il medesimo primo comma dell’art. 2 introduce anche il comma 6-ter, che disciplina l’iter di gestione delle navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis, ed il 6-quater, che dispone l’acquisizione della nave al patrimonio dello Stato, laddove la confisca diventi inoppugnabile.

Altra novità rilevante è quanto disposto dall’art. 3 della legge, che modifica l’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. L’art. 51 c.p.p. - sugli uffici del Pubblico Ministero - prevedeva, originariamente, la competenza delle procure distrettuali per i reati di associazione (416 c.p.) finalizzata a commettere taluno dei delitti di cui all’art. 12, commi 3 e 3 ter del T.U. sull’immigrazione, ovvero, soltanto nelle ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. Ebbene la legge in esame ha esteso la competenza delle procure distrettuali anche con riferimento alla fattispecie base prevista al comma 1 dello stesso art.12 del T.U. 

Conseguentemente, nell'ambito delle indagini per il reato associativo sarà possibile disporre intercettazioni secondo quanto disposto dall'art. 266 co. 2 c.p.p.

Altro aspetto su cui è intervenuta la legge riguarda, come è stato anticipato, le norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, sulle quali è opportuno soffermarsi qui di seguito.

2. Tutela dell'ordine e sicurezza pubblica

L’art. 6 della legge modifica, in primo luogo, l’art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 [3], introducendo un inasprimento delle pene per chi utilizza caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona “in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico”; in secondo luogo, introduce l’art. 5-bis, nuova fattispecie delittuosa applicabile, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli art. 6-bis e 6-ter [4] della legge 13 dicembre 1989, n. 401 [5], a chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lanci o utilizzi illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.

L’art. 7, apporta invece modifiche al codice penale, introducendo un aggravio sanzionatorio in riferimento a fattispecie già previste come reato dal nostro ordinamento, qualora tali atti siano commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. Particolarmente significativa la modifica apportata all’art. 635 c.p. (che regola il delitto di danneggiamento) in cui le parole “di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico” sono soppresse al primo comma, che prevede la fattispecie base del suddetto delitto, e inserite nel nuovo comma 3, con aumento considerevole della pena per “chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni” (atteso che per la fattispecie base di danneggiamento è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni).

Il Capo II, recante “Disposizioni per il potenziamento dell’efficacia dell’azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza”, all’art. 8 autorizza infine il Ministro della Giustizia ad assumere, relativamente al biennio 2019-2020, un contingente di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale al fine di eliminare l’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna e di “assicurare la piena efficacia dell’attività di prevenzione e repressione dei reati”.

3. Contrasto alla violenza in occasione di eventi sportivi

Il Capo III, invece, prevede una serie corposa di norme finalizzate al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive; occorre allora porre l’attenzione, tra le varie modifiche, a quanto sancito all'art. 13 della legge, in modifica dell'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (recante anche norme a tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) sui presupposti applicativi del D.A.S.P.O. (divieto di accedere a manifestazioni sportive).

Destinatari del D.A.S.P.O saranno allora:

1) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza; 

2) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);  

3) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcune tipologie di reato, tra cui, si segnala il reato di rissa ex art. 588 c.p.

Ancora: è prevista a determinate condizioni la facoltà per il questore di applicare anche le misure di prevenzione di cui all'art. 3, comma 4 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), e ai fini della tutela dei direttori di gara è stato introdotto il divieto di accedere a manifestazioni sportive anche a chiunque commetta uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale (rispettivamente violenza o minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale) nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.

4. Potenziamento di risorse a disposizione delle forze dell'ordine

In ultimo, è necessario sottolineare che il decreto sicurezza bis è intervenuto anche sul potenziamento delle operazioni della Polizia di Stato e sulle risorse poste a disposizione delle Forze dell'ordine.

Si tenga conto che al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura, anche in correlazione alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il decreto sicurezza bis ha infatti autorizzato una spesa progressiva di euro 500.000 per l'anno 2019, 1.000.000 per il 2020 e 1.500.000 per il 2021.

In ambito operativo è stato, infine, incrementato il monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: il monte ore annuo è elevato a 259.890 ore per l'anno 2019 e a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2020; agli artt. 10 bis e 10 ter sono state infine previste ulteriori norme finalizzate a garantire maggior supporto alla Polizia di Stato.

Note e riferimenti bibliografici

[1]Convenzione Delle Nazioni Unite Sui Diritti Del Mare”. Accordo sottoscritto il 10 dicembre 1982 Montego Bay, in Giamaica da 155 Stati.

[2] Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, CAPO I - Le sanzioni amministrative, SEZIONE I - Principi generali, art. 6:

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento delle somme da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione”.

[3] Cd. Legge Reale recante “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”.

[4] Riguardano rispettivamente il delitto di lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive e quello di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

[5] "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive", titolo così modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 20 agosto 2001, n. 336. convertito dalla  legge 19  ottobre  2001,  n.  377.