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Pubbl. Lun, 2 Set 2019

Il danno per premorienza è pari alla durata effettiva della vita della vittima

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Camilla Della Giustina
Dottorando di ricercaUniversità della Campania Luigi Vanvitelli


Dalla costante affermazione giurisprudenziale circa la quantificazione del danno da premorienza alle problematiche relative alla definizione del danno non patrimoniale, sub-specie biologico, del danno tanatologico e del danno intermittente o da premorienza.


Sommario: 1. Introduzione; 2. Sentenza n. 221/2019; 3. Precedenti e “successivi” giurisprudenziali; 4. Il danno tanatologico o da perdita di vita e il danno biologico: concetti; 5. Il danno da premorienza.

1. Introduzione

Il presente contributo ha lo scopo di analizzare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno[1] in relazione alla quantificazione del danno da premorienza. A seguito della disamina della vicenda oggetto del contenzioso si è proceduto a ricercare i precedenti giurisprudenziali in materia al fine di capire se la presente sentenza si sia discostata o meno dall’orientamento costante presente in giurisprudenza.

La seconda parte del lavoro è dedicata allo studio delle diverse categorie di danno non patrimoniale esistenti nel nostro ordinamento e al loro diverso regime giuridico, processuale e risarcitorio.

2. Sentenza

Il processo instaurato dinnanzi al tribunale di Livorno aveva come oggetto la condanna al risarcimento del danno a carico della parte convenuta in quanto ritenuta responsabile di un sinistro stradale avvenuto tra la sua autovettura ed uno scooter[2]. A seguito di tale scontro il conducente dello scooter riportava un danno biologico permanente calcolato dal CTU nella misura del 10/12%[3] e dopo due anni e tre mesi dal sinistro è deceduto[4].

Ricostruendo la vicenda il presente Tribunale ha ritenuto responsabile dell’incidente il conducente dell’autovettura in quanto ometteva di dare la precedenza causando in questo modo il sinistro: se le regole poste dal Codice della Strada fossero state rispettate lo scooterista non avrebbe urtato un furgone posto al centro della strada. Dalla collisione sono derivate importanti lesioni personali e ferite a danno dello scooterista.

Disposizione da applicarsi in ipotesi simile è quella dell’art. 2054 comma 2 c.c[5]. , è doveroso ricordare, tuttavia, come detta disciplina possieda un carattere sussidiario e quindi suscettibile di essere applicata solo nel caso in cui risulti impossibile accertare concretamente il grado di colpa di ciascuno dei soggetti coinvolti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale[6] il giudice non è dispensato dal verificare, sulla base delle prove raccolte, il comportamento di entrambi i conducenti. Questo esame deve essere condotto anche nell’ipotesi in cui sia stata accertata la violazione di uno dei conducenti in relazione all’obbligo di dare la precedenza. L’analisi complessiva della condotta tenuta da entrambi i soggetti ha lo scopo di condurre alla eventuale affermazione circa la colpa concorrente. Nel caso in esame viene esclusa la colpa concorrente e viene ritenuta sussistente la responsabilità in capo al conducente dell’autovettura.

Relativamente alla quantificazione del risarcimento del danno biologico il Tribunale di Livorno si richiama alla costante giurisprudenza, secondo la quale ove la persona muoia per causa indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto è chiamato a rispondere, la determinazione del danno biologico che gli eredi del defunto richiedano iure successionis va effettuata con riferimento alla durata effettiva della vita del soggetto[7].

Per la quantificazione del danno il Tribunale aderisce alle tabelle milanesi[8] facendo riferimento alla voce “danno non patrimoniale” in relazione ad un decesso per una causa diversa dalla lesione, ossia il danno da premorienza.

Mediante l’applicazione dei criteri contenuti in dette tabelle il presente Tribunale condanna al pagamento per il risarcimento del danno biologico valutando anche gli interessi legali sul capitale originario. Non riconosce i danni materiali provocati allo scooter in quanto non espressamente provati dalla parte attrice.

3. Precedenti e “successivo” giurisprudenziali

Il problema del risarcimento del danno da premorienza risulta essere al centro del dibattito giurisprudenziale: la sentenza esaminata richiama una serie di sentenze della Corte di Cassazione che dal 2001 hanno affrontato questa problematica arrivando sempre e comunque alla medesima conclusione.

Nel 2001 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia[9] venne presentato ricorso per Cassazione in quanto, uno dei motivi di doglianza concerneva la non-esatta liquidazione del danno biologico. La corte distrettuale aveva commisurato la liquidazione del danno alla durata effettiva del soggetto e non a quella presunta. La Suprema Corte accolse la decisione della Corte d’Appello affermando che per la liquidazione del danno biologico è doveroso riferirsi al criterio equitativo ex art. 2056 c.c. e 1223 c.c[10]. e non utilizzare i principi dell’art. 4. L. 37/1997. Quest’ultima disposizione fa riferimento all’azione diretta esercitabile contro l’assicuratore a causa del pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale. Nella valutazione equitativa del danno biologico il giudice deve analizzare le circostanze del caso concreto e, in particolare, i seguenti elementi: gravità delle lesioni, eventuali postumi permanenti, età, aspettativa di vita del soggetto, condizioni sociali e familiari del soggetto[11].

Nuovamente nel 2011 la Cassazione[12] conferma come l’esatta quantificazione del danno biologico debba fare riferimento alla durata effettiva della vita del soggetto e non alla probabile vita futura del soggetto deceduto prima della liquidazione del danno.

Nel 2018[13] gli Ermellini hanno ri-precisato che in ipotesi di morte del danneggiato in pendenza del giudizio e per cause indipendenti dal fatto illecito subito il risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare a favore degli eredi deve essere calcolato sulla base non della probabile aspettativa di vita del soggetto ma sulla durata della vita stessa del soggetto. Questo parametro indicato persegue lo scopo di rapportare la liquidazione del danno alla durata effettiva della vita del danneggiato: esso deve essere posto in relazione con un parametro meramente probabilistico relativo all’aspettativa di vita. Di conseguenza questo ragionamento assume importanza nell’ipotesi in cui il soggetto danneggiato deceda in età precoce rispetto all’aspettativa di vita.

A contrario, quindi, qualora il soggetto danneggiato deceda all’età di 96 anni si ha già una persona che possiede ridotte aspettative di vita: in questa ipotesi, il punto di partenza, ossia avere superato i novanta anni di età, prende già in considerazione le ridotte aspettative di vita di quel soggetto. Tutto questo giustifica un ridotto risarcimento del danno[14].

Di recente la Suprema Corte si è interrogata in relazione a quale tipologia di parametri temporali si devono utilizzare al fine di liquidare il danno biologico subito dalla persona deceduta a causa di fatti che risultano essere indipendenti da quello lesivo oggetto del giudizio[15]. La Cassazione ha approvato la valutazione effettuata dalla corte territoriale in base alla quale il risarcimento del danno deve corrispondere in modo pieno ed esatto il torto subito e non può ammettere la presenza né di vuoti risarcitori e nemmeno di duplicazioni.

Il danno da premorienza viene stabilito, alla luce di tutto questo, facendo riferimento a due eventi, opposti tra di loro, ma che delimitano l’inizio e la fine della vita umana sotto un profilo strettamente giuridico, ossia la vita e la morte. Posta questa considerazione preliminare emerge come la quantificazione del danno non possa derivare da una rigida e reimpostata valutazione dato che deve essere posta in relazione alle aspettative di vita. L’età, nell’ipotesi in cui il soggetto deceda, diviene l’elemento dirimente per quantificare il danno biologico in quanto, quest’ultimo, deve essere rapportato alla durata della vita effettiva del soggetto[16].

In conclusione qualora il soggetto danneggiato deceda nel corso del processo promosso per liquidare un danno derivante da una causa indipendente dal fatto lesivo di cui l’autore dell’illecito parte convenuta, la voce del danno biologico da liquidare deve rispondere alla durata effettiva della vita del soggetto e non alla probabile durata della medesima[17].

4. Il danno tanatologico o da perdita di vita e il danno biologico: concetti.

Il concetto di danno tanatologico fa riferimento al danno da violazione del diritto alla vita che viene esercitato iure successionis dagli eredi primari della vittima in quanto quest’ultima è deceduta subito dopo aver riportato delle lesioni mortali o che sia rimasta in vita in condizioni di incoscienza per un breve lasso di tempo successivamente al verificarsi dell’evento lesivo[18]. Questo danno sofferto è stato ritenuto dalla Giurisprudenza non risarcibile[19].

Al concetto di danno tanatologico si contrappone quello di danno biologico[20] composto da due tipologie differenti di danno, ossia il danno biologico terminale o da morte e il danno catastrofale. Tratta di due fattispecie di origine strettamente giurisprudenziale per le quali viene riconosciuta la risarcibilità iure hereditaris.

Il danno biologico terminale risulta caratterizzato da due aspetti: il primo riguarda il fatto che la vittima abbia subito delle lesioni dell’integrità fisica aventi esito letale e il secondo concerne il fatto che il decesso si sia verificato a seguito di un lasso di tempo apprezzabile. Il decorso di questo spazio temporale risulta essere importante in quanto necessario al fine di consentire un accertamento medico della lesione psicofisica del soggetto leso e, di conseguenza, una liquidazione attuabile mediante l’applicazione dei criteri dettati per la quantificazione del danno biologico.

Il danno biologico catastrofale o da lucida agonia ha come caratteristica la sofferenza patita dalla vittima la quale dopo aver subito la lesione fisica abbia vissuto in maniera angosciosa e consapevole la propria fine imminente[21].

Relativamente a queste due species di danno biologico è stata ammessa non solo la risarcibilità ma anche la possibilità per il giudice di procedere ad una liquidazione “personalizzata” e proporzionata rispetto alla concreta lesione dell’integrità psico-fisica della vittima insieme alla sofferenza subita dalla stessa prima del decesso[22].

Posta la differenza esistente tra il danno tanatologico e il danno biologico, una tesi dottrinaria ha cercato di dettare una disciplina di raccordo tra queste due ipotesi. Il punto fondamentale di questa proposta concerne il porre l’attenzione sugli effetti della lesione all’integrità psico-fisica da un punto di vista logico-giuridico e rifacendosi al concetto chance di sopravvivenza. Seguendo il ragionamento logico di questa dottrina l’aspetto cruciale sarebbe l’attitudine alla sopravvivenza: si tratta di un pregiudizio alla vita di cui un individuo gode in maniera concreta e in un determinato momento storico in relazione all’età, al sesso e alle sue condizioni personali. La conclusione alla quale giunge detta tesi è quella secondo la quale la tutela risarcitoria potrà essere accordata in tutti i casi in cui la capacità del soggetto o la sua attitudine siano state compromesse in modo definitivo a causa dell’illecito che ha provocato la morte della vittima[23].

5. Il danno da premorienza

Il nomen “danno da premorienza” o “danno intermittente” è stato adottato dall’Assemblea nazionale degli Osservatori di Roma del maggio 2007 per indicare il pregiudizio sofferto da un soggetto insistente in un intervallo di tempo compreso tra l’illecito dal quale deriva la lesione all’integrità psico-fisica e il decesso causato da un fatto estraneo alla lesione subita ma che intervenga in un lasso di tempo anteriore rispetto al risarcimento del danno.

Il problema esistente da anni deriva dal fatto che il danno non patrimoniale deve essere liquidato[24] dal giudice secondo una valutazione equitativa dello stesso. Ulteriore aspetto complicato, come ricordato dalla Cassazione, riguarda il fatto che l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito l’adozione di parametri di valutazione uniformi[25].

Altro aspetto problematico concerne l’utilizzazione dei criteri contenuti nelle tabelle milanesi per la liquidazione del danno da premorienza. Dette tabelle, infatti, fanno riferimento alla presumibile permanenza in vita della persona, e, di conseguenza, non applicabili all’ipotesi di danno da premorienza o danno intermittente dato che in queste ultime ipotesi di deve risarcire il danno che si è effettivamente e concretamente prodotto. A conferma di questo si rinviene una sentenza della Cassazione secondo la quale quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statica, e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall’evento lesivo, la liquidazione del danno biologico, essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all’integrità-psicofisica, va parametrata alla durata effettiva della stessa[26].

Alla luce di tutto ci si chiede quali criteri utilizzare per risarcire il danno intermittente o da premorienza. Essenzialmente si deve fare riferimento al criterio dell’equità pura e al criterio matematico puro.

Partendo dal primo la valutazione circa l’entità della liquidazione del danno viene affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito il quale deve analizzare tutte le circostanze. Questo primo criterio, però, possiede diverse lacune: in primis la configurazione di risarcimenti differenti per fattispecie uguali e risarcimenti uguali per fattispecie differenti, in secundis la difficoltà della prevedibilità della decisione del giudice.

Il secondo criterio, quello matematico puro, determina la liquidazione attraverso la seguente operazione matematica: dividere la somma individuata dalla tabella per l’aspettativa di vita del danneggiato per moltiplicare successivamente il risultato ottenuto rispetto agli anni di vita concretamente vissuti. Il problema di detto criterio valutativo concerne il non tener in considerazione il fatto che nei primi periodi di vita l’intensità del dolore risulta essere maggiore e l’esistenza di risarcimenti differenti in relazione all’età di vita dei soggetti.

Le tabelle di Milano, infatti, all’interno della sezione dedicata ai “criteri orientativi” evidenziano come il danno possieda un intensità maggiore in prossimità dell’evento per poi scemare progressivamente. Da questa considerazione sono state elaborate delle colonne contenenti le somme risarcibili divise in base al danno patrimoniale per il primo anno, per il secondo anno, ecc. Sempre sulla scorta della precedente considerazione i valori risarcitori dei primi anni risultano essere maggiori rispetto a quelli dettati per gli anni successivi[27].

Note e riferimenti bibliografici

[1] Sentenza n. 221/2019 pubblicata il 25/2/2019, RG n. 3802/2016, Repertorio n. 422/2019.

[2] La parte attrice è costituita da moglie e figli in quanto lo scooterista è deceduto. La qualità di eredi dei soggetti appena menzionati è emersa dalla produzione in giudizio del certificato e dichiarazione di successione prodotti dalle predette parti in giudizio.

[3] Si tratta di un’analisi dettagliata effettuata dal CTU e soprattutto non contestata specificatamente. In base a questa valutazione peritale è stata accertata oltre a quanto indicato in precedenza un danno temporale biologico stimato nella durata totale di 40 giorni, ulteriori 20 giorni per una parziale incapacità del 75%, 30 giorni stimati in una percentuale del 50% fino ad arrivare a 30 giorni di una inabilità del 25%.

[4] La causa del decesso si riscontra per cause indipendenti, ossia un altro sinistro, rispetto a quelle oggetto della causa incardinata presso il Tribunale di Livorno.

[5] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

[6] Cassazione civile, sez. III, n. 3696/2018.

[7] Cassazione civile, sez. III, n. 13929/2016.

[8] Qualora ci si trovi in difetto di indicazioni legislative la Cassazione ha stabilito la possibilità di riferirsi a dette tabelle applicabili su tutto il territorio nazionale. Si tratta di tabelle predisposte dal Tribunale di Milano utilizzabili per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica. La necessità di adottare un unico criterio generale di valutazione risponde all’esigenza di garantire parità di trattamento (Cassazione civile n. 12408/2011 e n. 14402/2011). Sempre la Suprema Corte ha precisato come dette tabelle non possiedo carattere vincolante e inderogabile dato che è compito del giudice valutarne l’adeguatezza al fine di assicurare al danneggiato l’integrale riparazione del danno. Trabucchi A., Istituzioni di diritto civile, Cedam, 2018, pag. 1261.

[9] Sentenza depositata il 14/9/1998.

[10] Art. 2056 c.c.: il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 1223 c.c.: il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

[11] Cassazione civile, sez. III, n. 10980/2001.

[12] Cassazione civile, sez. III, n. 23739/2011, pronunciata avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna.

[13] Cassazione civile, sez. III, n. 251572018.

[14] Giustifica l’applicazione di un coefficiente di riduzione del risarcimento dovuto in ragione del punto-base.

[15] Cassazione civile, sez. III, n. 4551/2019. In questa vicenda le condizioni fisiche di Sempronio, già precarie in quanto affetto da encefalopatia vascolare, erano peggiorate a seguito di un sinistro stradale, ad un anno da tale incidente Sempronio moriva.

[16] A contrario, qualora la vita futura sia segnata dall’esistenza di lesioni all’integrità fisica l’età assume rilevanza in quanto al suo aumentare diminuisce l’aspettativa di vita del soggetto.

[17] Cassazione civile, sez. III, 13331/2015, De Giovanni C., Morte sopravvenuta del danneggiato per cause indipendenti dal fatto oggetto del giudizio e liquidazione del danno biologico. Nota a Cassazione civile,15 febbraio 2019, n. 4551, sez. III, in Ridare.it, 2019, pag. 2-4.

[18] Definizione data dalla Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 26972/2008.

[19] A seguito di questo consolidato orientamento giurisprudenziale è stata pronunciata una sentenza, la cd. sentenza Scarano (Cassazione civile, sez. III, n. 1361/2014) con la quale era stata affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale da perdita del bene vita.

[20] La figura del danno biologico è stata ricompresa dalla giurisprudenza e dalla dottrina all’interno dell’alveo dell’art. 2059 c.c. secondo il quale il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge. Questa disposizione sancisce la tipicità del danno non patrimoniale, a differenza di quanto previsto per il danno patrimoniale ex art. 2043 c.c., di qui il costante lavoro di dottrina e giurisprudenza volto alla individuazione e classificazione di danno non patrimoniale.

Per danno biologico si intende la lesione temporanea e permanente dell’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 138 comma 2 e 139 comma 2, Dlgs. 209/2005). A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2003 il danno biologico è stato definito come danno-conseguenza, andando oltre l’impostazione che considerava il danno biologico come danno evento al quale applicare l’art. 2043 c.c. Torrente A., Schlesinger P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, 2014, pag. 950-952. Trabucchi A., Istituzioni di diritto civile, Cedam, 2018, pag. 1256.

[21] Cassazione civile, sez. III, n. 7126/2013 e n. 6754/2011.

[22] Cassazione civile, sez. III, n. 23183/2014 e Tribunale di Grosseto n. 517/2015.

[23] Intagliata M., Danno tanatologico: il dibattito sulla risarcibilità del danno da perdita di vita, in Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. IX, n. 3, 2015, pag. 33-35.

[24] Per poter procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale è necessario, in prima battuta, fornire la prova in giudizio, è possibile altresì che il giudice si avvalga della prova per presunzioni anche come unico mezzo di prova ma, in questo caso, è necessario che il danneggiato alleghi elementi che consentano al giudice di risalire dal fatto noto a quello ignoto. Per la liquidazione in senso stretto il risarcimento verrà quantificato mediante il criterio dei punti di invalidità alla base dei quali deve sussistere una valutazione medico-legale; successivamente, a questi punti invalidità verrà applicato il sistema tabellare. Trabucchi A., Istituzioni di diritto civile, Cedam, 2018, pag. 1261.

[25] Cassazione civile, sez. III, n. 12408/2011.

[26] Cassazione civile, sez. III, n. 679/2016.

[27] Intagliata A., Il danno definito da premorienza, criteri di liquidazione: tabella milanese e tabella romana, in Osservatorio della Giustizia civile di Reggio Emilia – Gruppo danno alla persona, 2018, pag. 1-7.