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Pubbl. Mer, 17 Lug 2019

La prospettiva diacronica dei reati ambientali: i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale

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Deborah Garofalo


L´evoluzione della legislazione in materia ambientale e analisi delle fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale.


Sommario: 1. Evoluzione storica – 2. Il delitto di inquinamento ambientale – 3. Il delitto di disastro ambientale. – Note di testo e riferimenti bibliografici.

1. Evoluzione storica

La legge del 22 maggio 2015, n.68, ha rappresentato un’innovazione legislativa attesa da tempo[1]; avendo disposto l’inserimento nel codice Rocco, ed in particolare, nel Libro Secondo, del Titolo VI-bis, relativo ai delitti contro l’ambiente[2].

La normativa sulla tutela ambientale in ambito penale si presentava, prima di allora, come scarna, disomogenea e chiaramente carente sotto il profilo sanzionatorio.

Si è passati, infatti, dal “vuoto pneumatico” che comportava l’utilizzazione, da parte dei vecchi “pretori d’assalto”, di norme del codice penale che venivano interpretate in maniera estensiva (danneggiamento, getto pericoloso di cose), all’applicazione di leggi inutili, delle quali esempio paradigmatico, sono la legge “Merli”[3] ed il D.lgs. dell’11 maggio 1999, n.152 [4]. In tali leggi, infatti, vi era un’accettazione passiva dell’inquinamento, poiché si ponevano solo obiettivi di “contenimento” dello stesso.[5].

La legge n.68 del 2015 ha avuto il merito di aver presidiato penalmente ogni livello di alterazione peggiorativa delle matrici ambientali ed è riuscita a colmare anche le lacune presenti nel D. lgs. 231 del 2001, per effetto dell’integrazione dell’art. 25-undecies (reati ambientali)[6], nel quale sono state introdotte nuove fattispecie ambientali a rilevanza penale.

Con l’inserimento del Titolo VI-bis si è posto rimedio, infatti, a quello che, da Gianfranco Amendola, è stato più volte definito “inquinamento da leggi”[7], data la presenza tanto vasta quanto scoordinata di reati di natura contravvenzionale, cui si erano affiancate, nel tempo, alcune fattispecie delittuose.

Si fa riferimento, in particolare, all’art. 181, comma 1-bis[8], del D. lgs. n. 42 del 2004, ma soprattutto all’art. 260 del Testo Unico Ambientale[9]. In effetti, tali decreti si erano rivelati, prima dell’entrata in vigore della legge in questione, di nessuna efficacia, data dalla previsione di sanzioni irrisorie; ma soprattutto risultarono del tutto incompatibili con le leggi successivamente emanate: ci si riferisce, in particolare, alla Legge n. 6 del 2014 recante il piano d’azione per l’emergenza della cosiddetta “terra dei fuochi”[10], la quale prevedeva sanzioni particolarmente afflittive anche per illeciti di poco conto.

In concreto, la legge 68/2015 ha recepito una concezione antropocentrica[11] dell’ambiente ed il nuovo catalogo di delitti prevede: un modello punitivo “totale”, che incrimina progressivamente ogni livello di approfondimento dell’offesa all’ambiente; degli elevati livelli edittali di pena che collocano le nuove incriminazioni nel novero dei reati più gravi; l’estensione dell’area applicativa delle misure riparatorie e ripristinatorie[12] e dei tempi di prescrizione raddoppiati rispetto a quelli previsti dall’art.157 c.p.[13]

Il nuovo Titolo “dei delitti contro l’ambiente” si compone di dodici articoli, che vanno dal 452-bis al 452-terdecies.

Il fulcro dell’intero sistema di tutela è rappresentato sicuramente dalle fattispecie di “inquinamento ambientale” (art.452-bis) e di “disastro ambientale” (art.452-quater), le quali, oltre che presentare numerose analogie strutturali, sono modellate secondo lo schema causale del Kernstrafecht[14], il che vale a dire che, queste ipotesi sono caratterizzate dalla causazione, da parte dell’agente, di eventi di danno o di pericolo[15].

2. Il delitto di inquinamento ambientale

Il primo dei delitti inseriti dalla L. 68/2015 è stato quello di inquinamento ambientale (art 452-bis), che sanziona con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000, chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna[16].

Anche ad una prima lettura, la definizione di inquinamento contenuta in tale articolo appare perfettamente coordinata con quella accolta dall’art. 5 del Testo Unico Ambientale[17].

Il risultato della condotta materiale si sostanzia in una “compromissione” o un “deterioramento”.

In ambito normativo, i due lemmi hanno un nucleo comune, rintracciabile in una situazione fattuale che ha determinato un danno all’ambiente, ma non può, sicuramente, ravvisarsi un’endiadi, visto che il deterioramento è una forma di compromissione[18]; in effetti i due tipi di nocumento si differenziano sulla scorta di una valutazione relativa alla proiezione dinamica degli effetti.

Compromessa, è una situazione che presuppone un’azione di danneggiamento, ma rispetto a quest’ultimo essa ha un contenuto più esteso, dato da un sicuro pregiudizio futuro[19].

La compromissione e il deterioramento devono essere anche “significativi” e “misurabili”; il che significa innanzitutto che la situazione di pericolo o di danno deve avere una certa rilevanza (quindi tutte le ipotesi di scarsa incidenza sui beni tutelati restano escluse) e, soprattutto, deve essere misurabile e quindi quantitativamente apprezzabile[20].

Il testo definitivo della disposizione adopera l’avverbio “abusivamente” per definire il carattere illecito della condotta di inquinamento; la formulazione precedente puniva, invece, la condotta in quanto effettuata “in violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé fatto illecito amministrativo o penale.

3. Il delitto di disastro ambientale

Il pregio più grande della novella legislativa, è stato, però, sicuramente, quello di aver colmato, mediante l’introduzione dell’art. 452-quater una gravissima lacuna, data dall’assenza di una norma incriminatrice ad hoc per i disastri contro l’ambiente.

La giurisprudenza tentò di rimediare a tale situazione di vacuità attraverso una discutibile operazione esegetica di adattamento delle disposizioni incriminatrici vigenti a fatti devastanti di inquinamento.

Nonostante la diversità del bene giuridico tutelato, infatti, ai giudici va senz’altro ascritto il merito di aver tentato di colmare il suddetto vuoto normativo mediante un’interpretazione estensiva della fattispecie incriminatrice prevista all’art. 434 c.p.[21]

L’art. 434 c.p. ha funzione di norma complementare e di chiusura rispetto alle tre figure di disastro contemplate dagli artt. 426 (inondazione, frana o valanga), 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio) e 430 (disastro ferroviario) c.p., perché sanziona il crollo di costruzioni e gli «altri disastri», andando a coprire, con tale riferimento, ogni diverso evento non riconducibile a quelli tipizzati dalle precedenti disposizioni[22].

La risposta sanzionatoria, offerta da tale articolo, a fenomeni criminali di massiccio inquinamento dell’eco-sistema è stata sovente discussa, poiché presentava della criticità sia sul piano sostanziale che sotto l’aspetto processuale-probatorio[23].

Nonostante la giurisprudenza abbia, più volte, ritenuto legittimo l’inquadramento delle ipotesi di disastro nell’art. 434 c.p.[24] , la stretta contiguità temporale tra l’approvazione della legge in commento ed il deposito delle motivazioni della sentenza “Eternit”[25] è indicativa della necessità della creazione di una fattispecie delittuosa che fosse confacente a contrastare situazioni di tal fatta[26]; ciò in quanto il vulnus più grande dell’art.434 c.p. era, ed è, rappresentato dalla previsione di tempi brevi di prescrizione del reato.

Ai fini della stesura del delitto di disastro ambientale, i rilievi della sentenza della Corte Costituzionale n.327 del 2008 hanno assunto un ruolo fondamentale: in essa si stabilì che affinché il disposto di cui all’art. 434 c.p. fosse compatibile con il principio di determinatezza era necessaria la compresenza di due elementi, cioè la natura straordinaria dell’evento ed il pericolo per l’incolumità pubblica[27].

Il nuovo delitto di disastro ambientale accoglie le indicazioni offerte dalla Consulta, relativamente alla necessità di un aspetto “dimensionale” ed uno “offensivo”; ma si sgancia parzialmente, nella sua formulazione, dalla ricostruzione di disastro offerta dalla Corte[28].

In effetti, nel neustico della norma, tali elementi non sono richiesti congiuntamente, ma come emerge dall’uso, al primo comma, della parola “alternativamente”, disgiuntamente: tale scelta è sicuramente dovuta dalla diversa offensività dell’ipotesi delittuosa e cioè la lesione dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla pubblica incolumità.

Ai fini dell’enucleazione del concetto di disastro, fondamentale è stato anche l’apporto offerto dalla giurisprudenza di legittimità che, nella già citata sentenza “Eternit”, aveva stabilito che l'evento di diastaro doveva configurarsi come un “nocumento avente un carattere di prorompente espansione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone”[29].

Il delitto di disastro ambientale si apre con una clausola di riserva che ne prevede l’applicazione “fuori dai casi previsti dall’art. 434 c.p.”, ciò, in effetti, evidenzia la volontà legislativa di ribadire l’intangibilità dei processi di disastro ambientale già rubricati sotto l’art. 434 c. p., sottolineandone in qualche modo l’impermeabilità alla nuova disciplina[30].

Con l’introduzione dell’art. 452-quater, il legislatore ha definitivamente superato le difficoltà di configurazione intrinsecamente connesse alla struttura stessa dell’art. 434 c.p., innanzitutto perché questo era ed è un reato a consumazione anticipata, perfezionato con la condotta di immutatio loci[31]; ma soprattutto perché, come appena detto, l’enucleazione del concetto di disastro ambientale non era pacifica, in quanto sganciata da eventi naturalisticamente confinabili in sicure condotte spazio-temporali.

L’art. 452-quater mutua la propria struttura da quella dell’art. 452-bis, con cui il delitto in questione condivide la natura di reato di evento a forma libera[32], integrato dalla causazione di del disastro, di cui il legislatore enuclea una definizione attraverso la descrizione di tre fattispecie alternative.

La disposizione prevede che «costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, 2) l’alterazione di un equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo».

I primi due eventi tipizzati dalla norma sono accomunati da un macro-danneggiamento al bene ambiente, mentre il terzo evento tipico prescinde dall’aggressione a tale bene, riferendosi unicamente alla messa in pericolo della pubblica incolumità.

Il legislatore sembra aver positivizzato, dunque, nell’evento sub 3) l’ipotesi del cd. Disastro sanitario, i cui indici rivelatori sono individuati dall’estensione della compromissione, negli effetti lesivi e nel numero di persone offese o esposte al pericolo[33].

Un profilo di criticità affiora, però, in relazione all’individuazione del significato di “offesa alla pubblica incolumità”: il nostro codice tutela tale bene punendo, non il danno arrecato a soggetti individuati, ma la condotta che pone in pericolo l’incolumità di una pluralità indeterminata di soggetti[34]

Sulla base di tale coordinata ermeneutica, larga parte della dottrina è incline a ritenere che il temine “offesa” debba essere letto come “pericolo”, e ciò, innanzitutto, alla luce del fatto che l’incolumità pubblica è un bene giuridico a soggettività indeterminata[35], infatti, nella norma manca la previsione della concretizzazione del pericolo ai danni di singole persone, ma soprattutto perché a seguito della concretizzazione di quest’ultimo si verificherebbe un’ipotesi di concorso di reati ( ad esempio omicidio o lesioni personali)[36].

Similmente a quanto previsto per l'inquinamento ambientale, anche per il disastro ambientale è stato soppresso il riferimento alla violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ed è stato mantenuto il solo carattere abusivo della condotta.

L’inserimento dell’avverbio “abusivamente”, ha subito suscitato le preoccupazioni di una parte della dottrina, che ha paventato la possibilità che il suo inserimento potesse rappresentare un grosso limite all’ambito di operatività delle nuove disposizioni, relegandone la configurabilità ai soli casi in cui manchino i necessari atti abilitativi[37].

Il carattere elastico della clausola, nella valutazione legislativa, si connette alla impossibilità pratica, da parte del legislatore, di compiere un’elencazione analitica di tutte le situazioni astrattamente idonee a “giustificare” la condotta, ed anche il principio di determinatezza può dirsi rispettato qualora non venga valutato isolatamente il singolo elemento descrittivo dell’illecito, questo, infatti, deve essere raccordato con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui si inserisce[38].

È evidente che la mera disponibilità di un titolo abilitativo non potrà rendere lecite determinate condotte: il giudice penale, infatti, può e deve sempre valutare la validità e l’efficacia dell’atto secondo i principi dell’ordinamento in generale ma anche, e soprattutto, in riferimento a quelli consolidatisi in materia ambientale[39].

La Suprema Corte si è più volte espressa in questo stesso senso: nella sentenza “Ghindoli”[40] ha stabilito che “il requisito dell’abusività deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie” e nella sentenza “Samarati”[41] ha deciso che “il requisito dell’abusività della condotta sussiste tanto con riferimento ad attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime”.

Le nozioni di estensione e di irreversibilità alle quali la norma si riferisce risolvono il problema dell’individuazione del momento consumativo del reato: la condotta (a differenza dell’art. 434 c.p.) deve essere caratterizzata dal perdurare dell’offesa; si tratterà, quindi, di fenomeni a carattere progressivo ed il momento consumativo della condotta non potrà che essere ancorato all’esaurirsi degli effetti[42].

La prova della irreversibilità non suscita particolari preoccupazioni ove si concordi che un disastro è irrimediabile anche qualora occorra, per una sua eventuale reversibilità, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio, in natura, da non poter essere rapportabile alle categorie dell’agire umano; d’altra parte è sufficiente che il disastro sia di ardua reversibilità, condizione che si verifica quando l’alterazione dell’ecosistema risulti particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali[43].

La fattispecie di cui all’ art. 452-quater si distacca da quella del disastro innominato anche in relazione all’elemento soggettivo.

Per orientamento consolidato in giurisprudenza, nel disastro innominato il dolo è qualificato come intenzionale rispetto all’evento di disastro e come eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità[44]; nel nuovo delitto, invece, nella misura in cui non si punisce più un’ipotesi di disastro innominato, sostanzialmente assimilabile ad una fattispecie di attentato al bene ambiente, bensì una sua volontaria grave e concreta lesione, non pare allora escludibile, quanto meno su una piano teorico, la configurabilità e la sufficienza anche del dolo eventuale[45].

Infine, deve segnalarsi come l’art. 452-quater preveda al secondo comma un’aggravante, che trova applicazione nel caso in cui il disastro venga prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Tale disposizione fa riferimento a nozioni univocamente determinate ed è formulata in modo così chiaro da non aver suscitato questioni ermeneutiche rilevanti[46].

Note e riferimenti bibliografici

[1] Un risalente progetto di legge, intitolato Introduzione nel codice penale del titolo VI-bis, "Delitti contro

l'ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'"Ecomafia", risulta trasmesso

alle Presidenze delle Camere il 22 aprile 1998.

[2] L. Ramacci, Ambiente in genere. Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n.68, 8 giugno 2015, in www.lexambiente.it.

[3] Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, abrogata dall’art. 63 del D. lgs. n. 152 del 1999.

[4] D. L. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”.

[5]L. Ramacci, seminario scientifico, Nuova normativa sugli Ecoreati e gestione dei controlli ambientali, Perugia, 5 ottobre 2015.

[6] L’art. 25-undecies è stato introdotto dall’art. 2, co.2, del D.lgs. 121 del 2001, il quale, a sua volta costituisce “attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela dell’ambiente, il cui Preambolo (art.5) precisa che “attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie” esigono sanzioni penale dotate di maggiore dissuasività; nonché della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni.

[8]     G. Amendola, Rifiuti. Abbruciamento di scarti vegetali, inquinamento da leggi e Cassazione, in www.lexambiente.com, 24 ottobre 2014.D. lgs. 42 del 2004 del 22 gennaio 2004, pubblicato in G.U. 24/02/2004.

[9]   D. lgs. 152 del 3 aprile 2006, Norme in materia ambientale – Testo unico ambientale, pubblicato in G.U. 14/04/2006.

[10] L. n. 6 del 2014, recante “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”, pubblicata in G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2014.

[11] La concezione antropocentrica, si differenzia da quella ecocentrica, poiché, il legislatore accogliendo questa teoria, intende proteggere l’utilità che l’insieme delle componenti dell’habitat ha per l’uomo e per le condizioni essenziali della sua esistenza; G. De Santis, Diritto penale dell’ambiente. Un’ipotesi sistematica, Milano, 2012, pp.21 e ss.

[12] L. Siracusa, La legge 22 maggio 2015, N.68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto dell’ambiente, in www.dirittopenalecontemporaneo.it

[13] Ciò in ossequio a quanto disposto dall’art.1, co. 6, della L. 68/2015. La profonda delusione e l’indignazione suscitate dall’annullamento senza rinvio e dalla dichiarazione di estinzione del reato ex art. 434 c.p. decisi in Cassazione, hanno senza dubbio contribuito ad imprimere una forte accelerazione verso la riforma dei reati ambientali. In effetti la fattispecie prevista e punita dall’art. 434 c.p. non era idonea a ricomprendere casi di disastro, che anche se non immediatamente percepibili, si realizzano in un periodo di tempo molto prolungato. Emblematiche furono le parole del Dott. Iacovello, Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, che rispetto alla prescrizione del reato di cui all’art.434 c.p. concluse la sua requisitoria dicendo che “la prescrizione non risponde ad esigenze di giustizia sociale (…) ma ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte, è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto davanti alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. È un giudice sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto”. Si cfr. le note d’udienza del Procuratore generale Iacovello, pubblicate su Dir. pen. cont. Il 21/11/14.

[14] C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011, p.64.

[15] M. Catenacci, L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, numero 2/2015.

[16] L. Ramacci, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le atre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, 8 giugno 2015, in www.lexambiente.it

[17] L’art.5 del D. lgs. 152/ 2006 definisce l’inquinamento ambientale come “l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”.

[18] Corte di Cassazione- ufficio del massimario – settore penale- Rel. III/04/2015- Roma, 29 maggio 2015, p.5.

[19] Nella seduta n.8 del 10 dicembre 2013 della Commissione II della Camera dei Deputati si è proposto di considerare il deterioramento come un’alterazione dell’ambiente reversibile attraverso processi rigenerativi naturali, differenziandolo dalla compromissione, consistente in un’alterazione reversibile solo attraverso un’attività umana di bonifica o di ripristino.

[20] L. Ramacci, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le atre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, 8 giugno 2015, in www.lexambiente.it

[21] L. Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n.68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

[22] L. Ramacci, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, in www.lexambiente.it.

[23] Corte di Cassazione- ufficio del massimario – settore penale- Rel. III/04/2015- Roma, 29 maggio 2015, p.1.

[24] Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 46189 del 13/12/2011, nella quale la Suprema Corte ha affermato che il delitto di disastro colposo innominato (artt. 434 e 449 c.p.) è integrato da un “macroevento”, che comprende non soltanto gli accadimenti disastrosi di grande ed immediata evidenza (crollo, naufragio, deragliamento, ecc.) che si verificano in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producono quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità.

[25] Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 7941 del 23/02/2015.

[26] La profonda delusione e l’indignazione suscitate dall’annullamento senza rinvio e dalla dichiarazione di estinzione del reato ex art. 434 c.p. decisi in Cassazione, hanno senza dubbio contribuito ad imprimere una forte accelerazione verso la riforma dei reati ambientali. In effetti la fattispecie prevista e punita dall’art. 434 c.p. non era idonea a ricomprendere casi di disastro, che anche se non immediatamente percepibili, si realizzano in un periodo di tempo molto prolungato. Emblematiche furono le parole del Dott. Iacovello, Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Torino, che rispetto alla prescrizione del reato di cui all’art.434 c.p. concluse la sua requisitoria dicendo che “la prescrizione non risponde ad esigenze di giustizia sociale (…) ma ci sono dei momenti in cui diritto e giustizia vanno da parti opposte, è naturale che le parti offese scelgano la strada della giustizia, ma quando il giudice è posto davanti alla scelta drammatica tra diritto e giustizia non ha alternativa. È un giudice sottoposto alla legge, tra diritto e giustizia deve scegliere il diritto”. Si cfr. le note d’udienza del Procuratore generale Iacovello, pubblicate su Dir. pen. cont. Il 21/11/14.

[27] Si cfr. Corte Costituzionale, sent. n.327 del 30/7/2008, nella quale è stato affermato che «…l’analisi dei delitti compresi nel Capo I del Titolo VI consenta, in effetti, di delineare una nozione unitaria di “disastro”, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro, sul lato della proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la “pubblica incolumità”) – un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta l’effettiva verificazione dell’evento morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Tale nozione...corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità... che fa perno, per l'appunto, sui due tratti distintivi (dimensionale e offensivo) in precedenza indicati…»

[28] M. Santise, F. Zunica, Coordinate ermeneutiche di Diritto penale: 2016, Giappichelli, 2016, p.742.

[29] Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n.7941 del 19/11/2014.

[30] Corte di Cassazione- ufficio del massimario – settore penale- Rel. III/04/2015- Roma, 29 maggio 2015, p.19.

[31] Corte di Cassazione, Sez.IV, sent. n.36626 del 05/05/2011, con la quale si è affermato che: “il disastro innominato di cui all’art.434 c.p. è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell’evento funge da circostanza aggravante”.

[32] L. Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

[33] A. Bell, A. Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

[34] M. Santise, F. Zunica, Coordinate ermeneutiche di Diritto penale: 2016, Giappichelli, 2016, p. 743

[35] L’incolumità pubblica è un interesse di per sé “inesistente” in natura, ma funzionale alla tecnica di anticipazione della tutela, consistendo ciò in un’oggettività giuridica “creata dal legislatore penale per consentire una difesa prodromica dei beni individuali, da forme di offesa diffusive, pluridirezionali e tendenzialmente incontrollate”; ci cfr. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, t.1, in Trattati di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Parte speciale, vol.IX, Milano, 2013, p.92.

[36] L. Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, 2015, in www.dirittopenale contemporaneo. Corte Costituzionale, sent. n. 200 del 21/07/2016.

[37] L. Ramacci, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le atre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, 8 giugno 2015, in www.lexambiente.it.

[38] “Il fatto che un titolo autorizzatorio riconosca un diritto o una facoltà giuridica, di cui segni i limiti formali, non sembrerebbe essere di ostacolo al riconoscimento dell’illecito penale, ricorrendone le condizioni, quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell’ordinamento: nel concetto di “abusivamente” dovrebbero potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quali l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti un’incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento della funzione tipica del diritto/facoltà del titolo autorizzatorio, ma anche quando l’attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione”, si cfr. Corte di Cassazione- ufficio del massimario – settore penale- Rel. III/04/2015- Roma, 29 maggio 2015, p. 12.

[39] “Il fatto che un titolo autorizzatorio riconosca un diritto o una facoltà giuridica, di cui segni i limiti formali, non sembrerebbe essere di ostacolo al riconoscimento dell’illecito penale, ricorrendone le condizioni, quando il suo esercizio si ponga, in concreto, in contrasto con i fini sostanziali che il titolo si prefigge ovvero con una norma diversa o con gli stessi principi generali dell’ordinamento: nel concetto di “abusivamente” dovrebbero potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quali l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti un’incongruità con il titolo medesimo, il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento della funzione tipica del diritto/facoltà del titolo autorizzatorio, ma anche quando l’attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione”, si cfr. Corte di Cassazione- ufficio del massimario – settore penale- Rel. III/04/2015- Roma, 29 maggio 2015, p. 12.

[40] Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 44449 del 04/11/2013.

[41] Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 4503 del 03/02/2006.

[42] M. Santise, F. Zunica, Coordinate ermeneutiche di Diritto penale: 2016, Giappichelli, 2016, p. 743.

[43] Corte di Cassazione- ufficio del massimario – settore penale- Rel. III/04/2015- Roma, 29 maggio 2015, p. 18.

[44] Corte di Cassazione, Sez. IV, sent. n. 36626.; Corte di Cassazione, Sez. I, sent. n. 1332 del 22/10/2010.  In dottrina ( si cfr. Marinucci, Crollo di costruzioni, in Enc. Dir., 1962, p. 410) si afferma che il dolo intenzionale rispetto all’ evento di disastro deriva direttamente dal “fatto diretto a cagionare il crollo o un altro disastro”, la quale indica il risultato cui deve dirigersi la condotta, mentre il dolo eventuale, richiesto nel capoverso della norma si aggancia alla formula “se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”, intesa quale “previsione e accettazione implicita nell’agire malgrado la persistente previsione che non appena l’attività finalistica abbia raggiunto, nel suo svolgimento causale, la consistenza di un fatto diretto verso il crollo, è possibile che si verifichi un diverso e maggiore evento, un pericolo per la pubblica incolumità”.

[45] Corte di Cassazione- ufficio del massimario – settore penale- Rel. III/04/2015- Roma, 29 maggio 2015, p. 20.

[46] M. Santise, F. Zunica, Coordinate ermeneutiche di Diritto penale: 2016, Giappichelli, 2016, p. 745.

G. Amendola, Rifiuti. Abbruciamento di scarti vegetali, inquinamento da leggi e Cassazione, in www.lexambiente.com. A. Bell, A. Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

- M. Catenacci, L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, numero 2/2015;

- Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, t.1, in Trattati di diritto penale, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Parte speciale, vol.IX, Milano, 2013;

- Marinucci, Crollo di costruzioni, in Enc. Dir., 1962;

- L. Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, 2015, in www.dirittopenalecontemporaneo.it;

- L. Ramacci, seminario scientifico, Nuova normativa sugli Ecoreati e gestione dei controlli ambientali, Perugia;

- L. Ramacci, Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le atre disposizioni della legge 22 maggio 2015, n. 68, 8 giugno 2015, in www.lexambiente.it;

- C. Ruga Riva, Diritto penale dell’ambiente, Torino, 2011.

-M. Santise, F. Zunica, Coordinate ermeneutiche di Diritto penale: 2016, Giappichelli, 2016.

-L. Siracusa, La legge 22 maggio 2015, N.68 sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto dell’ambiente, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.