Pubbl. Ven, 19 Lug 2019
Legittima la multa anche se l´autovelox si trova lungo il viale cittadino
Modifica paginaLe caratteristiche indispensabili che devono ricorrere per la qualificazione di una strada come ”strada urbana di scorrimento” ai fini della legittima installazione degli strumenti rilevatori elettronici di velocità fissi senza il correlato obbligo di contestazione immediata delle accertate violazioni anche nei centri urbani
Sommario: 1. Introduzione; 2. La classificazione della strada come "strada urbana di scorrimento"; 3. Profili di legittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione alla rilevazione in assenza di contestazione immediata; 4. Conclusioni.
1. Introduzione
Il sistema delineato dal d.Igs. n. 285/1992 dà un rilievo essenziale([1]) alla regola della contestazione immediata delle infrazioni in materia di violazione dei limiti di velocità, ammettendo la contestazione differita esclusivamente quando la strada abbia determinate caratteristiche tecniche che rendono pericoloso ordinare l'arresto del mezzo per effettuare la contestazione immediata (con riferimento alla valutazione di molteplici fattori, tra i quali il tasso di incidentalità, le condizioni strutturali del piano viabile, del traffico e quelle afferenti alla salvaguardia della sicurezza nell'effettuazione dell'accertamento).
In particolare, l'art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, possano essere impiegati ed installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme del Codice della strada.
Mentre, precisa la norma, sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento l’installazione di tali dispositivi, e dunque la rilevazione in assenza di contestazione immediata, può essere effettuata solo se espressamente autorizzata con un apposito decreto del Prefetto.
La previsione del comma 2 dello stesso art. 4 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità, tra l’altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.
Pertanto deve, in generale, osservarsi che l’utilizzazione degli apparecchi per la rilevazione della velocità nei centri abitati è sempre consentita mediante postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori, i quali possono procedere alla contestazione immediata dell’infrazione.
Mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.
Pertanto la rilevazione in assenza di contestazione immediata sul viale cittadino è possibile solo se lo stesso è qualificabile come strada urbana di scorrimento e se tale tratto di strada è inclusa nel decreto prefettizio che autorizza la rilevazione senza contestazione immediata (autorizzando pertanto l’uso di apparecchiature automatiche, i cosiddetti autovelox fissi).
2. La classificazione della strada come "strada urbana di scorrimento"
La questione controversa ai fini della legittima installazione dei cosiddetti autovelox fissi riguarda, dunque, l'individuazione dei requisiti che un percorso stradale deve presentare, ai fini indicati dall'art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002.
Per quanto rileva in questa sede, l'art. 2, comma 3, lettera d), C.d.S. individua i requisiti minimi per qualificare una strada quale "strada urbana a scorrimento".
In particolare, secondo la definizione contenuta nella norma per strada urbana di scorrimento si deve intendere “una strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.
Nella definizione di strada urbana di scorrimento, il dato testuale chiaramente circoscrive gli elementi "eventuali" alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero ne rappresentano i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo previsto dall'art. 4 d.l. n. 121 del 2002([2]).
Quanto alla banchina, che costituisce un requisito necessario ed imprescindibile per la configurazione di una strada come strada urbana di scorrimento è necessario fare alcune precisazioni, anche alla luce di recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Il codice della Strada non prevede una larghezza minima della banchina, che viene definita soltanto come la "parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, argine/Io, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati"([3]).
Tuttavia essendo la banchina elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni.
Inoltre la strada urbana di scorrimento è caratterizzata da un intenso flusso stradale veicolare ininterrotto per lunghi tratti e per la quale si profila, quindi, la necessità di garantire l'esistenza di fasce laterali in cui poter effettuare una sosta di emergenza o un transito pedonale.
Se la banchina ha un area di ridotta larghezza questa non può considerarsi idonea a svolgere le funzioni indicate, tale mancata conformazione alle caratteristiche individuate dal codice della strada fa comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione del viale cittadino come “strada urbana di scorrimento” ([4]).
3. Profili di legittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione alla rilevazione in assenza di contestazione immediata
Come abbiamo chiarito la rilevazione della velocità lungo i viali cittadini, mediante dispositivi elettronici automatizzati e dunque in assenza di contestazione immediata, è possibile solo se il tratto di strada è qualificabile come “strada urbana di scorrimento” e se tale tratto è incluso in un apposito provvedimento prefettizio.
Tale provvedimento deve indicare esattamente la strada o il tratto di strada in cui è possibile eseguire la rilevazione in assenza di contestazione immediata, questo perché l’ordinanza è necessaria per verificare se l’autovelox è stato installato in un tratto di strada in nel quale esistono realmente esigenze di tutela della circolazione, che legittimano l’impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni.
Il Prefetto gode di ampia discrezionalità nell’individuazione delle strade, diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, nelle quali la contestazione immediata dell’infrazione può pregiudicare l’incolumità degli operatori, la fluidità del traffico o la sicurezza degli automobilisti.
Tuttavia l'art. 4 del decreto legge n. 121 del 2002, convertito, con modifiche, dalla legge n. 168 del 2002 non conferisce al Prefetto il potere di inserire nello specifico elenco una strada, facendo uso di criteri diversi da quelli previsti dall'art. 2 C.d.S., comma 3.
Pertanto, qualora il Prefetto ecceda dai limiti segnati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicare, in via incidentale, l'atto o il provvedimento amministrativo.
La norma della Legge 168/2002, art. 4, fa espressamente richiamo, al suo comma 1, esclusivamente alle "strade di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D" non prevedendo al riguardo alcuna attività interpretativa da parte del Prefetto, al quale invece la stessa norma demanda gli ulteriori accertamenti, ritenuti rientrati della sua discrezionalità amministrativa, meglio descritti all'art. 4 citato, comma 2.
Il Prefetto, dunque, per adottare il decreto in questione deve effettuare due operazioni, una vincolata e l'altra discrezionale, consistenti la prima nell'operare una semplice verifica della sussistenza di tutti i requisiti minimi necessari per classificare la strada come "strada urbana di scorrimento" ed una volta compiuta positivamente tale verifica, compiere la seconda operazione – in questo caso discrezionale - prevista dalla Legge 168/2002, art. 4, comma 2.
Pertanto il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge, e non altre, dovendo perciò, considerarsi illegittimo – e, pertanto, disapplicabile nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia tutte le caratteristiche “minime” della “strada urbana di scorrimento”, in base alla definizione recata dal codice della strada([5]).
Pare opportuno precisare che la sussistenza delle caratteristiche minime per la configurazione dei una urbana come a “scorrimento veloce” deve interessare tutta la strada considerata nella sua intera estensione e non solo il tratto sul quale deve essere posizionato il dispositivo fisso di rilevazione della velocità.
4. Conclusioni
E possibile affermare che l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità mediante i cosiddetti autovelox fissi, ovvero in assenza di contestazione immediata sul viale cittadino è possibile solo se lo stesso è qualificabile come strada urbana di scorrimento.
Tale tratto di strada deve essere, inoltre, incluso in un apposito provvedimento prefettizio di individuazione delle strade nelle quali la contestazione immediata dell’infrazione può pregiudicare l’incolumità degli operatori, la fluidità del traffico o la sicurezza degli automobilisti.
La mancata qualificabilità del tratto stradale ai sensi del più volte citato art. 4 della Legge 168/2002 comporta la conseguente illegittimità del provvedimento prefettizio di autorizzazione all'installazione di un dispositivo per il rilevamento a distanza della velocità, con ulteriore consequenziale illegittimità del suo impiego e di tutti gli scaturenti successivi verbali ed atti ([6]).
Note e riferimenti bibliografici
([1]) Cass., sez. II, 28 aprile 2005, n. 8837, ha precisato che “la contestazione immediata imposta dall’art. 201 C.d.S. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento”
([2]) Cass. sez. II, 20 giugno 2019, n. 16622
([3]) Codice Civile, art. 3, comma 3.
([4])Contra Cass., sez. II, 29 marzo 2019, n. 8934 secondo cui la larghezza ridotta della banchina non comporta l’insussistenza di un elemento essenziale per la qualificazione della strada come urbana di scorrimento, poiché la “circostanza che sia ammesso, occasionalmente, l’utilizzo della banchina per eventuali soste di emergenza dei veicoli non ne muta la destinazione, posto che ciò è consentito al solo scopo di non recare intralcio al traffico veicolare”.
([5]) Cass., sez. II, 20 giugno 2019, n. 16622
([6])Cass., sez. II, 14 giugno 2016, n. 12231