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Pubbl. Mar, 2 Lug 2019
Sottoposto a PEER REVIEW

Onere della prova in materia di garanzie per i vizi della compravendita

Giovanni Maria Sacchi
Magistrato OrdinarioUniversità degli Studi di Napoli Federico II


Con la Sentenza in commento le Sezioni Unite della Cassazione affrontano alla radice il tema del riparto dell´onere probatorio in materia di garanzie per vizi della compravendita, raggiungendo una conclusione che supera, almeno nel suo percorso logico motivazionale, un loro precedente divenuto un pilastro fondamentale nella materia contrattuale.


Sommario: 1. Il fatto; 2. La questione rimessa alle Sezioni Unite; 3. Il ragionamento della Suprema Corte; 4. L’argomento ad abundantiam; 5. La complessa natura giuridica delle garanzie edilizie; 6. Conclusioni.

Sommario: 1. Il fatto; 2. La questione rimessa alle Sezioni Unite; 3. Il ragionamento della Suprema Corte; 4. L’argomento ad abundantiam; 5. La complessa natura giuridica delle garanzie edilizie; 6. Conclusioni.

1.    Il fatto

Il Fallimento di una S.r.l., venditrice di oggettistica in vetro, effettuava un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento del prezzo di alcuni beni venduti ad un’altra società acquirente. Si opponeva quest’ultima, deducendo la sussistenza di vizi in detti beni tali da renderli inidonei all’uso a cui erano destinati, affermando di aver denunciato tempestivamente la sussistenza di questi difetti di fabbricazione a mezzo fax; l’opponente chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, una pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto di compravendita intercorso fra le parti.

Il Giudice di Pace adito in primo grado rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo non solo per l’incertezza che generava il tipo di denuncia effettuata dall’opponente circa la sussistenza di detti vizi, ma anche perché quest’ultima non aveva citato il teste a conforto della tesi difensiva, generando una lacuna probatoria sulla questione. La sopraindicata Sentenza veniva confermata dal Tribunale, adito in sede di appello, il quale rilevava che l’appellante non aveva contestato la valutazione del primo giudice in ordine alla mancanza di prova circa la sussistenza della lamentata merce difettosa, limitandosi a contestare il principio di diritto forgiato dalla Suprema Corte e posto a fondamento della decisione, in base al quale “in tema di garanzia per vizi della cosa venduta grava sul compratore l’onere della relativa prova”.

Inevitabilmente la vicenda terminava in Cassazione, venendo in discussione la validità del suddetto principio di diritto. La Sesta Sezione – in disparte ogni questione relativa alla consistenza della denuncia del vizio – rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla tematica dell’onere probatorio in tema di vizi della compravendita, rimetteva la questione alle Sezioni Unite, chiedendole nell’ordinanza di rimessione di chiarire se, nelle azioni edilizie di cui agli artt. 1490 e 1492c.c., gravi sul compratore l’onere di provare l’esistenza dei vizi o gravi piuttosto sul venditore l’onere di provare di aver consegnato una cosa immune da difetti.

2. La questione rimessa alle Sezioni Unite

I termini della questione rimessa all’attenzione del Massimo Consesso della giustizia civile sono i seguenti: posto che in tema di riparto dell’onere probatorio in materia di obbligazioni è consolidato il principio delle Sezioni Unite 13533/2001 in base al quale al creditore spetta solo di provare l’esistenza del contratto, quale titolo costitutivo della sua pretesa, e di allegare l’altrui inadempimento, incombendo sul debitore l’onere di provare di aver adempiuto correttamente al proprio obbligo o di non aver potuto adempiere per caso fortuito o forza maggiore – principio ricavabile dalla corretta esegesi degli artt. 1176 e 1218c.c. e valevole sia per le domande di adempimento e di esatto adempimento che per le azioni di risoluzione – occorre chiarire se tale principio sia estendibile anche alla diversa area delle garanzie edilizie della compravendita e della relativa azione redibitoria.

L’ordinanza di rimessione evidenziava la presenza di una giurisprudenza maggioritaria propensa ad escludere l’applicabilità del menzionato principio di diritto alle azioni ex artt. 1495 e ss. c.c., lasciando al creditore-compratore l’onere di provare l’esistenza del difetto,[1] contraddetta da due pronunce fuori dal coro della medesima Corte Suprema secondo le quali, in virtù dei principi della presunzione di persistenza del diritto di credito e del principio di vicinanza della prova, per l’acquirente sarà sufficiente allegare l’inesatto adempimento ovvero denunciare la presenza di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso cui è destinata o, comunque, che ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile, essendo a carico del debitore alienante l’onere di provare, anche mediante presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche tipologiche preesistenti del bene così come ordinariamente fabbricato.[2]

In questa sede può apparire utile ricordare al lettore il significato dei due principi appena citati. Il primo, quello della persistenza del diritto di credito, lascia presumere che, una volta provato il titolo posto a fondamento della domanda, il credito sia sempre lì in attesa di essere soddisfatto, in mancanza di prove contrarie. Il secondo principio – ovvero quello della “vicinanza della prova”, nettamente più importante e che in questa sede più direttamente ci riguarda – evidenzia come normalmente sia più facile per il debitore provare l’esatto adempimento, essendo gli elementi probatori circa la corretta esecuzione della prestazione presumibilmente nella sua sfera di disponibilità, o comunque per lui di più agevole reperibilità.

Non è questo il luogo per ricordare tutte le applicazioni giurisprudenziali di tale lodevole assunto. la Sentenza in commento ne riporta fugacemente due, in tema di appalto e di locazione. In linea generale basti richiamare alla memoria il tema della responsabilità medica per coglierne la portata, almeno fino a quando quest’ultima veniva ascritta nell’alveo della responsabilità contrattuale in virtù della nota teoria del “contratto sociale qualificato” (e prima che i successivi avvicendamenti legislativi riaccollassero sul paziente tutte le incombenze probatorie della responsabilità aquiliana). Si diceva che, posto che il rapporto fra medico e paziente era comunque configurabile come un contatto socialmente qualificato fra le parti, e quindi maggiormente rispondente allo schema contrattuale, effettivamente era più facile per il medico provare il suo esatto adempimento, piuttosto che lasciare al paziente (creditore) l’onere di provare la scorretta esecuzione della prestazione sanitaria e lo scostamento dalle buone pratiche e dalle linee guida ospedaliere.[3]

3.   Il ragionamento della Suprema Corte

Le Sezioni Unite, in verità, lungi dall’applicare subito il principio di vicinanza della prova, compiono un delicato passo indietro – forse sovrabbondante nella economia della soluzione ma comunque indice di una pregevole propensione alla verifica della compatibilità dei precedenti giurisprudenziali con il dato normativo specifico – domandandosi se effettivamente la consegna della cosa viziata possa costituire “inesatto adempimento” delle obbligazioni poste a carico del venditore, rilevante ex art. 1218 c.c., e, ancora più a monte, se la “consegna della cosa immune da vizi” possa ascriversi nel concetto stesso di “obbligazione”.

Gli Ermellini partono, quindi, dal dettato degli artt. 1476 e 1477 del codice civile. Il primo annovera fra le obbligazioni principali del venditore quella di “consegnare la cosa al compratore” (n. 2 dell’art. 1476), quella di “far acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto” (n.2 dell’art. 1476c.c.), nonché quella di “garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa” (n.3 del menzionato art. 1476 c.c.). Il secondo articolo impone al venditore di consegnare la cosa “nello stato in cui si trovava al momento della vendita”.

A tal proposito la Suprema Corte rammenta come la consegna della cosa, pur esprimendosi il legislatore con il termine “obbligazione”, sia in realtà un obbligo strumentale rispetto al passaggio di proprietà – quest’ultimo già insito nella valenza traslativa del consenso reso in sede di conclusione del contratto (art. 1376 c.c.) – finalizzato alla soddisfazione materiale dell’interesse del creditore già astrattamente titolare del bene. Inoltre, la Corte si preoccupa di chiarire anche il riferimento della consegna della cosa “allo stato in cui si trovava al momento della vendita” di cui all’art. 1477c.c. Il concetto di “vendita” che in prima battuta appare immediatamente ricollegabile alla vendita di una cosa determinata, infatti, può essere omnicomprensivamente riferibile anche alla vendita di cosa individuata solo nel genere, specie se si intende la nozione di vendita intesa come “passaggio della proprietà”, comprensiva, quindi, anche della successiva individuazione della cosa in senso tipologico. Infine, ma questo è il punto dolente, anche il concetto di “garantire che la cosa sia immune da vizi” va sviscerato nel suo significato più intimo. Secondo le SS.UU. n.11748 del 3-05-2019, che qui si commentano, l’obbligo di garantire l’immunità della cosa da vizi di fabbricazione insiti in essa pone il venditore in uno stato di “soggezione” più che di “obbligazione”, esponendolo al rischio che il compratore possa chiedere in giudizio la modificazione dei termini economici del contratto, o peggio ancora la sua caducazione, senza onerarlo della prova dell’elemento soggettivo della colpa e senza che il giudice possa verificare l’importanza dell’inadempimento richiesta dal 1455 c.c. con riferimento al regime ordinario della azione risolutiva. Il venditore, in altri termini, si accollerebbe ex lege i rischi sottesi a ciò che produce, salvo che il compratore non sia stato debitamente messo al corrente e si sia comunque determinato a contrarre. Non trattandosi di un vero e proprio “inadempimento di una obbligazione”, non rilevando in alcun modo cosa il debitore abbia fatto e quali energie abbia speso per evitare la presenza di difetti della cosa, alla Suprema Corte non appare ragionevole altra conclusione se non quella diversificare espressamente il regime giuridico del riparto dell’onere probatorio in tema di compravendita rispetto al principio di diritto sancito dal loro precedente del 2001, lasciando in capo al creditore (compratore) l’obbligo di provare non solo l’esistenza della fonte negoziale e l’esigibilità dell’obbligazione che ne deriva, ma anche l’onere di provare la presenza del difetto rispetto al modello tipologico prefissato.

Secondo la Corte, ciò che il debitore alienante in questi casi realizza non è l’inadempimento del contratto ma l’imperfetta attuazione del risultato traslativo già compiutosi: una “responsabilità contrattuale speciale”, interamente disciplinata dalle norme in tema di compravendita, che non consentirebbe l’assimilazione della garanzia per vizi della cosa alle categorie generali. La “presunzione del diritto di credito” di cui abbiamo parlato in premessa, intesa come presunzione di permanenza dell’obbligazione, non può essere rintracciata in un qualcosa che obbligazione in senso stretto non è. Pertanto, il venditore che consegna una cosa viziata ha adempiuto correttamente alla propria obbligazione, fatto salvo il diverso regime della garanzia per vizi della cosa.

4.   L’argomento ad abundantiam

Ad abundantiam, le Sezioni Unite ritengono di “poter aggiungere” che quanto da loro ricostruito risulta idoneo a “soddisfare le esigenze di carattere pratico – espresse dal principio di vicinanza della prova e dal tradizionale canone negativa non sunt probanda – che queste Sezioni Unite hanno indicato, nella Sentenza 13533/01, a sostegno della opzione ermeneutica che pone sull’obbligato l’onere di provare di aver (esattamente) adempiuto non solo quando il creditore chieda l’adempimento ma anche quando il creditore chieda la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno” (punto 29 della parte motiva); principio, quello di vicinanza della prova, ritenuto già all’epoca una deroga coerente e non in conflitto con la regola generale dettata dall’art. 2697c.c. e sintetizzabile nel brocardo latino “onus probandi incumbit ei qui dicit”.

 5. La complessa natura giuridica delle garanzie edilizie

Le Sezioni Unite in questa sede, lungi dall’affrontare di petto la questione sotto il profilo del risultato pratico che si intende raggiungere, come molto spesso hanno fatto, sciolgono il nodo gordiano del riparto dell’onere probatorio in materia di garanzie nella compravendita partendo dai concetti generali di “consegna della cosa”, di “obbligazione” e di “esatto adempimento”, ricollocando le figure nel loro corretto significato originario, specie con riferimento all’obbligo di “dover garantire” che la cosa consegnata sia immune da vizi.

Sul punto, in verità, molto vasto ed incerto appare il dialogo fra dottrina e giurisprudenza circa l’esatta portata di tale concetto.[4]

Effettivamente, se è vera la conclusione che l’effetto della azione redibitoria della compravendita sia quello risolutivo in senso stretto ma che il regime giuridico della stessa si differenzia nettamente dalla azione di risoluzione classica – oltre che per gli stretti termini di prescrizione e di decadenza anche e soprattutto a causa dell’assenza del requisito della dimostrazione della colpa del venditore – allora tale responsabilità oggettiva non può che rintracciare le sue origini in questa “garanzia” che incombe sul venditore, il quale si accolla le conseguenze del vizio del bene per il solo fatto che questo effettivamente sussista, a prescindere dal suo personale sforzo di diligenza speso nella produzione della cosa (fatto salvo il vizio riconosciuto o agevolmente riconoscibile di cui al 1491c.c.). Egli è esposto a tale tutela giudiziale purché intervenga una tempestiva e puntuale denuncia della esistenza di detto difetto che lo metta al corrente della problematica e gli dia la possibilità di decidere sul da farsi. Sul punto varie le teorie profuse in dottrina:

Secondo alcuni autori si tratterebbe di una garanzia in senso tecnico, come se si trattasse di una obbligazione accessoria ad una obbligazione principale (quest’ultima che, invece, dovrebbe rintracciarsi nel far acquistare la proprietà)[5]. Una rivisitazione della stessa teoria vede nella responsabilità per vizi della cosa una obbligazione indennitaria, quasi di carattere assicurativo, insita nel concetto di accollo di un rischio. La tesi, tuttavia, è agevolmente accantonabile – oltre che per la non ancorabilità di una obbligazione accessoria ad una obbligazione che, come abbiamo visto, è meramente strumentale – dovendosi valorizzare la specifica funzione della azione redibitoria, protesa a ripristinare la situazione precedente alla vendita e non a soddisfare in altro modo e per altra via l’interesse del creditore; secondo altre autorevoli opinioni, invece, l’azione in questione troverebbe fondamento nella sussistenza di un errore del compratore circa l’effettiva consistenza dell’oggetto[6], ma anche questa configurazione avvicina in modo del tutto improprio il fenomeno che ci occupa all’annullamento del contratto, rivelandosi per tale motivo del tutto fallace a riguardo; la dottrina prevalente, invece, non riesce a ricondurre la “garanzia” fuori dalla responsabilità da inadempimento contrattuale, seppur diversamente atteggiata, incombendo sul venditore l’obbligo di trasferire la cosa libera da diritti altrui (per quanto concerne l’evizione) o da vizi che possono pregiudicarne l’utilizzo da parte dell’acquirente.[7] Il venditore deve non solo consegnare la cosa ma “adempiere esattamente” ai suoi obblighi, realizzando quello che è l’interesse patrimoniale specifico manifestato dal creditore (1174c.c.).

La giurisprudenza, con varie oscillazioni, sembra esser stata di quest’ultimo avviso nelle varie volte in cui, talvolta disconoscendo ambiguamente la presenza di una novazione della precedente obbligazione,[8] altre volte più saggiamente affermandola,[9] ha innestato la successiva dichiarazione del venditore di voler riparare la cosa difettosa sull’originario obbligo di trasferire la proprietà immune da vizi, configurando tale dichiarazione come assunzione di una nuova ed autonoma obbligazione di riparazione/sostituzione del bene, esigibile nell’ordinario termine di prescrizione decennale.

Tuttavia, molti dubbi permangono ancora oggi sulla natura giuridica dell’istituto in questione, specie se si considera che il vizio redibitorio di cui all’art.1490 c.c. e la mancanza di qualità promesse o essenziali di cui all’art.1497c.c. presuppongono entrambi l’appartenenza della cosa al genere pattuito fra le parti e, pertanto, appare forse una operazione ermeneutica troppo rischiosa quella di districarsi fra le figure giuridiche in discussione generando un dovere giuridico speciale non ascrivibile nel concetto di “obbligazione” e di conseguente “adempimento” di quanto viene in ogni caso pattuito nel contratto anche solo implicitamente. Ne sono consapevoli le stesse Sezioni Unite, ove affermano che la riconduzione della consegna della cosa viziata fuori dallo schema concettuale dell’inadempimento di una obbligazione “non impone di collocare detta ipotesi fuori dal campo dell’inadempimento (più precisamente dell’inesatto adempimento) del contratto, nel quale essa è stata collocata con il conforto della prevalente dottrina, dalla giurisprudenza di questa Corte, […] ma, come è stato persuasivamente osservato in dottrina, non tutte le violazioni della lex contractus realizzano ipotesi di inadempimento di obbligazioni”. Si tratta, secondo la Corte, di imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso.

6.   Conclusioni

In verità, appare davvero difficile immaginare una “imperfetta attuazione del risultato traslativo promesso”, anche se quest’ultimo, è bene ricordarlo, si è già completamente verificato nel momento in cui si denunciano i vizi della cosa.

Una situazione analoga la rintracciamo in tema di duplice alienazione immobiliare, ovvero quella fattispecie che si verifica quando il venditore, pur essendosi già realizzato l’effetto traslativo, aliena una seconda volta l’immobile non più di sua proprietà, prevalendo la seconda vendita su quella anteriore in virtù della tempestiva trascrizione del secondo atto di acquisto del terzo, giusto il disposto di cui agli 2643, 2644 c.c. Tale vicenda ha posto il problema circa la natura della responsabilità del comune autore dell’atto dispositivo, il quale, provvedendo ad alienare una seconda volta l’immobile e a trascrivere il secondo atto di vendita presso il registro immobiliare, impediva la realizzazione dell’interesse finale del suo primo creditore, pur essendosi già realizzato il passaggio di proprietà in virtù del principio del consenso traslativo di cui all’art. 1376c.c. Secondo un primo orientamento[10] il venditore era responsabile a titolo di responsabilità extracontrattuale per aver posto nel nulla gli effetti acquisitivi di un trasferimento della proprietà già compiutosi. Successivamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è assestata sulla soluzione della responsabilità da inadempimento, ritenendo che il venditore, resosi protagonista di una doppia alienazione immobiliare, debba rispondere nei confronti del primo acquirente per l’evizione della cosa.[11]

L’attore che subisce l’evizione deve dimostrare esclusivamente il verificarsi del suddetto evento, indipendentemente dalla prova della colpa dell’alienante o dalla eventuale conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa della futura evizione. [12]

Ciò nonostante, in quel caso la Cassazione si è espressa tranquillamente in termini di alterazione dell’equilibrio del sinallagma funzionale del contratto, ovvero di “inadempimento dell’obbligo di garantire” l’acquirente contro il rischio dell’evizione della cosa, pur dovendosi applicare le specifiche norme in tema di garanzie della compravendita.

Con riferimento alla fattispecie che ci occupa, pertanto, per quanto possa essere pregevole l’impegno ricostruttivo speso dalle Sezioni Unite, dando per buona la collocazione del vizio della cosa oggetto della compravendita nell’area dell’inadempimento del contratto si sarebbe potuto concludere direttamente per l’applicabilità al caso di specie del principio di vicinanza della prova sancito dalle Sezioni Unite 13533/01, raggiungendosi comunque la medesima soluzione finale.

Come opportunamente rilevato dagli stessi Giudici di Piazza Cavour nella Sentenza che qui si commenta, anche se solo come argomento conclusivo e ad abundantiam, sussiste una perfetta coerenza fra l’onere posto in capo al creditore (acquirente) di dover provare l’esistenza del difetto lamentato rispetto a quanto pattuito ed il principio di “vicinanza della prova” , trovandosi egli al momento della domanda con il contratto nelle mani e nella piena disponibilità del bene già consegnato, al netto di quelle che possono essere le vicende successive causate dallo stesso compratore e non dipendenti da un vizio di fabbricazione, appurabili anche mediante CTU qualora il giudice dovesse percepire un sentore di marcio.    

In questo modo, ciò che rischia di poter apparire una contraddizione in termini spesa a valle di un complesso percorso motivazionale colmo di pericolose incertezze categoriali torna ad essere una conclusione in perfetta sintonia con il precedente del 2001, che in questo caso non sarebbe “disapplicato” bensì correttamente applicato ed in linea con le peculiarità del caso di specie, oltre che con il tenore letterale della richiamata normativa, fornendoci una soluzione più liquida della questione.  

Il principio di vicinanza della prova, infatti, lungi dal costituire una mera esigenza pratica rappresenta proprio il fondamento del principio di diritto affermato nel 2001, riconducibile al più generale principio di matrice costituzionale rinvenibile nell’art. 24Cost., ovvero quello che vede in materia contrattuale il debitore tendenzialmente onerato dall’obbligo di provare l’esatto adempimento o la presenza del fortuito. Per il debitore, infatti, è normalmente più agevole dimostrare la coincidenza fra la prestazione che andava effettuata e quanto concretamente egli abbia compiuto. Ovviamente la inscalfibilità della premessa non coincide con la immutabilità della conclusione, come le stesse Sezioni Unite, oggi come allora, pongono in evidenza con riferimento alle obbligazioni negative, ovvero di non facere, ove la prova della sussistenza del comportamento posto in essere in spregio all’obbligo così pattuito non può che ricadere sul creditore in virtù dello stesso principio di maggiore disponibilità della prova.

Nel caso dei vizi della cosa nella compravendita, per quanto possa sembrare banale, è ovviamente più facile per il compratore (creditore) disvelare il vizio di ciò che è stato già consegnato piuttosto che lasciare all’alienante l’arduo compito di dover provare di aver consegnato una cosa in buono stato e perfettamente coincidente con le (spesso molteplici) forme di utilizzo cui la cosa era destinata.

Note e riferimenti bibliografici

[1] In questi termini Cass. 1035/68, Cass. 2841/74, Cass. 7986/91, Cass. 8533/94, Cass. 8963/98, Cass. 13695/07, Cass. 18125/13, Cass. 21949/13 e Cass. 18497/17 richiamate dalla Sentenza in commento.

[2] Così Cass. 20110/13 e Cass. 24731/16.

[3] Con la Legge 24/2017, meglio nota come legge Gelli- Bianco, è stata confermata la teoria del “doppio binario”, rimanendo applicabile l’inversione dell’onere probatorio al solo contratto di spedalità con la struttura ospedaliera. Secondo Cass. 6593/19 però, sarebbe comunque il medico a dover provare la sussistenza del nesso causale fra l’inadempimento e danno, non potendosi applicare il principio di vicinanza della prova per un elemento che si pone in posizione di equidistanza fra le parti, con conseguente reviviscenza del principio generale di cui al 2697c.c. Nello stesso senso Cass. 18392/17.

[4] per un esame complessivo della questione cfr. F. CARINGELLA – L. BUFFONI, Manuale di diritto Civile, IV ed., DIKE, 2013, 1061; G. CHINE – M. FRATINI – A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, VII ed., Neldiritto, 2016, 1583.

[5] G. GORLA, La compravendita e la permuta, Tratt. di dir. civ. it., Torino, 193, 88

[6] G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, in Commentario al codice civile, Torino, 1991, 90

[7] A. LUMINOSO, La compravendita, Torino, 2009, 225; D. RUBINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1962, 629; C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, VII, 1, Torino, 1972, 840

[8] Cass. SS.UU.13294/05

[9] Cass. SS.UU.19702/12

[10] Inaugurato dalla Cass. 4669/1977

[11] Cass. 4090/1988, Cass. 1403/89, Cass. 11571/98

[12] Ex alia, Cass. 4853/93

F. CARINGELLA – L. BUFFONI, Manuale di diritto Civile, IV ed., DIKE, 2013

G. CHINE – M. FRATINI – A. ZOPPINI, Manuale di diritto civile, VII ed., Neldiritto, 2016    

A. LUMINOSO, La compravendita, Torino, 2009    

G. MIRABELLI, Dei singoli contratti, in Commentario al codice civile, Torino, 1991 

C.M. BIANCA, La vendita e la permuta, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da F. VASSALLI, VII, 1, Torino, 1972 

D. RUBINO, La compravendita, in Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, 1962

G. GORLA, La compravendita e la permuta, Tratt. di dir. civ. it., Torino, 1937      


Note e riferimenti bibliografici