Pubbl. Mar, 21 Mag 2019
L´accordo a verbale di udienza ex art. 185-bis c.p.c. è titolo esecutivo: Trib. Nocera Inferiore, ord. 7.11.2013.
Modifica paginaLa forza di titolo esecutivo della proposta di conciliazione del Giudice ai sensi dell´art. 185-bis c.p.c.
Sommario: 1. Premessa; 2. Cenni sull’istituto della proposta di conciliazione del Giudice; 3. La portata innovativa dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore.
1. Premessa
Al fine di promuovere accordi conciliativi o transattivi tra le parti ex art. 185 bis c.p.c., il Giudice, anticipando in qualche modo il contenuto della decisione finale, rende tali provvedimenti nella parte dispositiva del verbale d’udienza, oppure meno frequentemente in separata ordinanza resa fuori udienza.
Così, il Giudice Levita del Trib. di Nocera Inferiore con ordinanza, dichiarava estinto il giudizio, e ratificando l’accordo conciliativo intervenuto fra le parti ha stabilito “qualora raccolto nel verbale d’udienza, costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.”
2. Cenni sull’istituto della proposta di conciliazione del Giudice.
L’art. 77 D.l. 21.06.2013, n. 69 (c.d. “decreto del fare”), convertito con modificazioni dalla l. 9.8.2013, n.98, ha introdotto nel Codice di Procedura civile l’articolo 185-bis che affida al Giudice il potere di formulare alle parti una proposta transattiva/conciliativa, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia nonché all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto.
Tale norma prevede che il Giudice possa formulare la predetta proposta “alla prima udienza” ma anche “sino a quando è esaurita l’istruzione”. Tale ultima espressione, coordinata con l’art. 188 c.p.c., determina che la proposta potrà essere formulata sino al momento della precisazione delle conclusioni, però, v’è da osservare che la proposta transattiva o conciliativa, effettuata in un momento così vicino alla pronuncia di merito, sembra costituire una sorta di anticipazione del convincimento del Giudice, non priva di conseguenze per le parti.
La norma in commento è applicabile ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa (22 giugno 2013), in virtù del principio tempus regit actum, posto che lo stesso art. 77 D.l. n.69/2013 non contempla disposizioni transitorie.
Gli incentivi dell’art. 185 bis c.p.c. sono rappresentati sia dall’accorciamento dei tempi di attesa (vista la durata del processo civile), sia dall’eliminazione del rischio di affrettati accordi in vista di una possibile procedura esecutiva.
3. La portata innovativa dell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore.
Con ordinanza del 7 novembre 2013 il Tribunale di Nocera Inferiore ha stabilito che, allorquando le parti di un processo aderiscono alla proposta conciliativa formulata dal magistrato secondo il disposto dell’art. 185 bis c.p.c., il Giudice può dichiarare l’estinzione del giudizio. In particolare, l’accordo raggiunto e stigmatizzato nel verbale di udienza, in presenza dei requisiti di legge, giunge ad ottenere la valenza di un valido titolo esecutivo, al pari di quelli elencati nell’art. 474 c.p.c.
D’altronde, come ben risaputo, l’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo. Quest’ultimo, difatti, costituisce il documento probatorio che accerta il diritto del creditore in base al quale è possibile dare fondamento di legittimità all’esecuzione. L'assenza di un titolo esecutivo non solo impedisce che sia posta in essere una esecuzione ordinaria ma, altresì, preclude la possibilità di avviare la tutela in forma esecutiva del diritto in esso accertato, essendo in possesso di una sorta di autosufficienza.
La portata innovativa dell’ordinanza del Trib. di Nocera Inferiore, in particolare, consente al creditore di avvalersi di uno strumento di protezione/garanzia nonchè di tutela immediata qualora l’altra parte persista nell’inadempimento e senza ricorrere al procedimento per decreto ingiuntivo.