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Pubbl. Dom, 3 Mar 2019

Nullità della notifica a mezzo pec effettuata ad un indirizzo non risultante dal RegIndE

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Federica Prato
Dottorando di ricercaUniversità degli Studi di Napoli Federico II


Dopo una breve analisi della disciplina generale sulle notificazioni e comunicazioni, evidenziandone la finalità, ci si sofferma sull´innovativo strumento di notifica a mezzo pec, approfondendo un particolare caso di nullità, relativo alla fonte dalla quale è possibile reperire gli indirizzi pec dei destinatari degli atti.


Sommario: 1. Notificazione e comunicazione degli atti (cenni) - 2. La notifica a mezzo PEC – 3. Notifica via PEC all’indirizzo sbagliato.

1. Notificazioni e comunicazione degli atti

Notificazioni e comunicazioni sono due strumenti fondamentali per il funzionamento della macchina della giustizia, le differenze sostanziali tra i due, però sono alla base della diversa disciplina adottata.

Entrambi hanno lo scopo di portare a conoscenza - formalmente e legalmente - dei destinatari l’esistenza di fatto o atti che li riguardano.

La comunicazione viene posta in essere dal cancelliere, in tutti i casi in cui la legge la prevede o per ordine del giudice ad esempio nei casi di ordinanze emesse dal giudice fuori udienza ex art. 176 c.p.c. o di ordinanze ex art. 181 c.p.c., di rinvio per mancata comparizione delle parti; lo scopo della comunicazione è meramente informativo del verificarsi di un fatto rilevante ai fini della regolamentazione di una determinata situazione giuridica e non incide sulla decorrenza dei termini di impugnazione (salvo alcune eccezioni come quella inerente al termine per la proposizione del regolamento di competenza). La comunicazione

La notifica, invece, è un'attività tramite la quale l’ufficiale giudiziario[1], su istanza di parte, del PM o del cancelliere, rende edotto il destinatario dell’esistenza di un atto, tramite la consegna di una copia conforme all’originale[2].

In passato, la notificazione era di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari. Oggi, invece, anche gli avvocati – regolarmente iscritti all’apposito albo presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e muniti di procura alle liti – possono notificare atti giudiziari civili e amministrativi e atti stragiudiziali.

Passando agli aspetti tecnici della notifica, si segnalano diversi modi attraverso i quali la stessa può essere effettuata[3].

Volendo semplificare il più possibile, le modalità sarebbero la consegna diretta (che avviene recapitando direttamente al destinatario una copia conforme dell’atto originale) e la consegna tramite servizio postale (tramite l’invio del plico raccomandato con avviso di ricevimento); qualora però, la notifica tramite gli strumenti ordinari presenti enormi difficoltà, sarà realizzabile tramite pubblici proclami, come nei casi in cui vi è un alto numero di destinatari dell’atto.

In seguito al DPR 123/2001 è stata resa possibile la notifica tramite strumenti telematici, salvo la facoltà dell’ufficiale giudiziario di procedere per vie ordinarie.

Per quanto riguarda la consegna diretta, in primis si preferisce e si tenta di effettuare la consegna a mani proprie, ovvero consegnare l’atto direttamente nelle mani del suo destinatario presso la propria abitazione o in altro luogo (la consegna può effettuarsi in via sussidiaria, nel comune di residenza, nel luogo di lavoro o nelle mani di un familiare o di un addetto all’ufficio, purché non incapace né minore di anni quattordici, in mancanza al portiere dello stabile e in sua assenza ad un vicino che accetti di ricevere l’atto); se il destinatario dovesse rifiutare di accettare la consegna, questa si considererà comunque avvenuta e la notifica andata a buon fine.

Qualora non fosse possibile effettuare la notifica nelle modalità summenzionate, l’atto verrà depositato nella casa comunale, con affissione di un avviso indicante tale deposito sulla porta dell’abitazione/ufficio del destinatario e l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento ex art. 140 c.p.c.

Può accadere che non sia reperibile alcun indirizzo del destinatario dell’atto, nei casi in cui, ad esempio, non è conosciuta la sua residenza/domicilio/dimora e in tal caso la notifica si realizza tramite il deposito della copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza conosciuta e qualora ciò non fosse possibile, in extrema ratio, presso la casa comunale del luogo di nascita (potrebbe accadere, in casi limite, che non sia conosciuto neanche il luogo di nascita e in tal caso la notifica si effettua tramite consegna al PM).

Diversamente, nelle ipotesi di notifica effettuata tramite i servizi postali, nei casi ordinari, l’addetto ai servizi postali dovrà consegnare il plico nelle mani del destinatario e l’ufficiale giudiziario redigerà una relazione indicando l’ufficio postale al quale si è recato (tale relazione è un atto pubblico, contiene la modalità, il luogo e le circostanze in cui la notifica è stata effettuata e funge da prova della stessa, nei casi di notifica telematica, l’autenticità della relazione sarà provata dalla firma digitale dello stesso ufficiale giudiziario).

Ci sono poi, delle circostanze che giustificano l’applicazione di una normativa a parte, come i casi di notifica da effettuare all’estero per la quale si applicano le convenzioni internazionali e in loro assenza, si procederà alla spedizione tramite servizio postale e con la consegna di una copia al PM; nei casi di notifica a persone giuridiche la copia verrà consegnata al rappresentante presso la sede legale dell’ente; nei casi di notifica ad un militare in servizio qualora non venga effettuata in mani proprie, sarà consegnata una copia al PM, che provvederà a inviarla al comandante del corpo al quale il militare appartiene; nei casi in cui il destinatario abbia eletto domicilio, la notifica verrà effettuata presso il domiciliatario, salvo casi di morte o trasferimenti; nei casi in cui viene citata in giudizio una pubblica amministrazione, la notifica  deve essere effettuata nei confronti dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice competente.

Come detto in apertura, lo scopo della notifica, come anche della comunicazione è quello di portare a conoscenza del destinatario l’esistenza di un determinato fatto o atto che può interessarlo, infatti, a prova di ciò qualsiasi forma di nullità di tali strumenti è sanata nei casi in cui lo scopo anzidetto risulta raggiunto, anche se per altre vie (ad esempio quando nonostante l’esistenza di vizi della notifica il convenuto si costituisce in giudizio).

2. La notifica a mezzo PEC

A seguito del decreto n. 48 dell’aprile 2013 contenente il “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, è utilizzabile da parte degli avvocati, lo strumento della posta elettronica certificata ai fini delle notificazioni. La normativa di riferimento è in continua evoluzione e recentemente sono state apportate ulteriori modifiche con il D.L. 90/2014.

Per citarne alcune, si ricorda l’abolizione della c.d. "marca notifica" nei casi di utilizzo della PEC, la possibilità per tutti gli avvocati di effettuare notifiche ex art. 3 bis L. 53/1994 anche se non autorizzati dal proprio Consiglio dell’Ordine e in relazione alla possibilità di usare anche i provvedimenti o gli atti scaricabili dal PdA.

In base a quanto disposto dalle L. 53/1994, l’avvocato per poter procedere in proprio alle notifiche deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata[4], ovvero l’indirizzo in questione è lo stesso che viene comunicato al COA di riferimento e per tanto risultante da Reginde (per logica anche il destinatario dell’atto e la notifica deve avvenire sempre all’indirizzo risultante da Reginde, da INI-PEC oppure dal registro delle imprese), nonché della procura alle liti sottoscritta dall’assistito e della firma digitale.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici del sistema di notifica in questione, si può notare che i documenti da notificare possono essere di duplice natura: documenti informatici creati direttamente dall’avvocato o copie informatiche di documenti cartacei.

Nel primo caso, non servirà altro che firmare digitalmente il documento tramite gli strumenti a ciò preposti ed allegarlo alla mail; per la seconda tipologia di documenti, invece, sarà necessario redigere un’attestazione di conformità[5], da allegare alla relata di notifica.

Una volta inviato il messaggio di posta elettronica, si dovranno attendere due ricevute di conferma[6] ovvero, l’accettazione e l’avvenuta consegna. La ricevuta di accettazione consiste in un messaggio automatico inviato dal proprio gestore PEC che funge da prova dell’avvenuta spedizione del messaggio, la ricevuta di avvenuta consegna, invece, è la prova del perfezionamento della notifica e viene inviata dal gestore PEC dell’indirizzo del destinatario e prova l’avvenuta recezione del messaggio nella posta elettronica del destinatario (in caso contrario si riceverà un avviso di mancata consegna indicante i motivi per i quali l’operazione di notifica non è andata in porto).  

3. Notifica via pec all’indirizzo sbagliato

Recentemente la Cassazione[7] si è pronunciata in tema di validità delle notificazioni nei casi in cui vengono utilizzati indirizzi pec dei destinatari, non risultanti dall’elenco ex art. 7, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44[8], rigettando un ricorso vertente sul tema.

Nel caso in esame, si ricorreva contro la sentenza del giudice di secondo grado che aveva dichiarato l’estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. per inattività delle parti, in quanto la mancata costituzione della parte convenuta dipendeva dalla nullità della notifica perché effettuata a un indirizzo pec non presente sul Reginde.

Il ricorrente presentava un unico motivo alla base del ricorso, ovvero la violazione e falsa applicazione della L. n. 52 del 1994, art. 11, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dato che la Corte d’Appello aveva dichiarato estinto il giudizio per inattività delle parti a seguito della nullità summenzionata della notifica.

In particolare, la Corte afferma che “Il giudice di secondo grado ha diffusamente motivato esattamente affermando che l'assegnazione di un ulteriore termine per la notificazione, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori ex art. 153 c.p.c., è possibile solo a condizione che l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione mentre nella fattispecie la parte ricorrente non aveva dedotto sul punto alcuna giustificazione.

A tal riguardo non appare in effetti integrare l'errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata che in altri processi l'Avvocatura si era regolarmente costituita, nonostante la notifica fosse stata effettuata al medesimo indirizzo telematico riconducibile all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.”

 

Note e bibliografia

[1] Seguendo precise regole contenute nel D.P.R. 1229/1959 Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari.

[2] Art. 137 (Notificazioni)

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti sono eseguite dall’ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.

L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi.

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

[3] Art. 138 (Notificazione in mani proprie)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da' atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)

Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti.

Art. 140 (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 141 (Notificazione presso il domiciliatario)

La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.

Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.

La consegna, a norma dell'art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani del destinatario.

La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.

Art. 142 (Notificazione a persona non residente, ne' dimorante, ne' domiciliata nella Repubblica)

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti)

Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'art. 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti ne' il luogo dell'ultima residenza ne' quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Art. 144 (Notificazione alle amministrazioni dello Stato)

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.

Art. 145 (Notificazione alle persone giuridiche)

La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

Art. 146 (Notificazione a militari in attività di servizio)

Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.

Art. 147 (Tempo delle notificazioni)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Art. 148 (Relazione di notificazione)

L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.

La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Art. 149 (Notificazione a mezzo del servizio postale)

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta elettronica)

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

[4] Art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

[5] Ex art. 16 undecies, comma 3 D.L. 179/2012

[6]L. 53/1994, art. 3 co. 3 afferma l’esistenza del principio della c.d. doppia decorrenza per le notifiche a mezzo PEC, infatti:   “La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel  momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.

[7] Cass. civ., sez. I, 09 Gennaio 2019, n. 287

[8] Registro generale degli indirizzi elettronici

  1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i   dati   identificativi   e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.

2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008,  n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio  2009  n.  2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche  di  cui all'articolo 34.

3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro  generale  degli  indirizzi  elettronici  è costituito  secondo  le  specifiche  tecniche  stabilite   ai   sensi dell'articolo 34.

4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualità di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n.  2, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo e  secondo  le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite  ai sensi dell'articolo 34.

(Note all'art. 7:

- Per il testo dell’art.  16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.  2, si veda nelle note alle premesse.

- Per il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, si veda nelle note alle premesse.)