Pubbl. Gio, 21 Feb 2019
Avvocati: la prescrizione del compenso da gratuito patrocinio
Modifica paginaNon è rilevabile d’ufficio la prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso in regime di gratuito patrocinio. Inoltre, per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale.
Sommario: 1. La prescrizione; 2. La prescrizione presuntiva; 3. Il caso in esame; 4. Conclusioni.
1. La prescrizione
La questione proposta richiede come premessa necessaria una breve analisi dell’istituto della prescrizione, di cui all’art. 2934 c.c.[1]
Il suddetto articolo prevede che “Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.” Tuttavia, i termini previsti nel nostro ordinamento sono diversi. In via generale, un diritto si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ma talvolta questa regola può subire delle eccezioni.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sent. n. 2690 del 1972 hanno statuito che " per stabilire in concreto se un termine previsto dalla legge sia di prescrizione o di decadenza, occorre non tanto fare riferimento alla espressa definizione contenuta nella legge, quanto alla sua finalità: nella prescrizione, quella di ritenere, in via presuntiva, abbandonato il diritto per l'inerzia protrattasi per un certo tempo (termine di durata) del suo titolare, e nella decadenza, quella corrispondente alla necessità obiettiva di compimento di determinati atti entro un dato tempo."
Il successivo articolo 2935 c.c.[2] prevede che la prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ma detta decorrenza non può essere ostacolata dall’ignoranza del diritto, a meno che essa non sia ascrivibile a dolo del debitore.
In tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d'opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta la attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l'obbligazione. (Cass. sez. II n. 13209 del 5 giugno 2006).
In ogni caso, il legislatore ha descritto le cause generali che sospendono o interrompono il decorso della prescrizione. Essa infatti si sospende in ragione di determinati rapporti tra le parti, quali ad esempio il rapporto di coniugio, rapporto tra gli esercenti la responsabilità genitoriale, tra il tutore e il minore. La prescrizione è sospesa qualora si tenga conto della particolare condizione del titolare, rispetto ai minori non emancipati o rispetto agli interdetti per infermità di mente.
Per quanto concerne la interruzione della prescrizione, si realizza in conseguenza della notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio o della domanda proposta nel corso di un giudizio. Essa si interrompe con il compimento di ogni altro atto con il quale il debitore sia messo in mora, con il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. La conseguenza dell’interruzione è che essa decorre da capo dall’atto interruttivo.
2. La prescrizione presuntiva
La prescrizione presuntiva è un istituto in forza del quale determinati diritti si presumono prescritti una volta che sia decorso un determinato arco temporale. La disciplina della prescrizione presuntiva è dettata dagli articoli 2954 e seguenti del codice civile.
Un’ipotesi può essere quella in cui un debito viene di norma pagato senza il rilascio della quietanza al debitore e dopo un breve arco temporale si presume che il debito stesso sia stato soddisfatto. Il riferimento va, più nel dettaglio, a diritti patrimoniali di modesta entità che non sono, per tale ragione, contornati da un particolare formalismo.
La prescrizione presuntiva ha una durata differente a seconda delle ipotesi per le quali essa è prevista, potendo estendersi per sei mesi, un anno o tre anni. La prescrizione presuntiva di sei mesi è disciplinata dall'articolo 2954 c.c., che stabilisce la presunta durata semestrale della prescrizione. E’ invece fissata in un anno dall'articolo 2955 c.c. per determinate categorie di diritti. Della più lunga prescrizione presuntiva, ovverosia di quella triennale, si occupa infine l'articolo 2956 c.c. che fissa tale termine affinché si presumano prescritti il diritto dei professionisti al compenso dell'opera prestata e al rimborso delle spese connesse.
Per quanto riguarda la decorrenza della prescrizione presuntiva, la regola è che il termine fissato inizi a decorrere dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Il codice civile all'articolo 2957, prevede tuttavia due eccezioni che riguardano, l'una, gli avvocati e i patrocinatori legali e, l'altra, gli affari non terminati. Per le competenze dovute ai primi, infatti, il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato.
In tema di prestazioni professionali, la prescrizione del diritto al compenso dei professionisti decorre automaticamente, ai sensi dell'art. 2957 c.c., dalla conclusione della prestazione, la quale fa presumere l'immediata esigibilità del corrispettivo, senza che abbia alcun rilievo l'apposizione del visto di conformità sulla parcella da parte del competente consiglio dell'ordine, essendo altrimenti riconosciuta al professionista la possibilità di fissare il termine iniziale di decorso della prescrizione in base ad una scelta arbitraria. (Cass. n. 7378, del 26 marzo 2009)
Difatti, la prescrizione del diritto dell'avvocato al pagamento dell'onorario può decorrere non solo dal verificarsi dei fatti previsti dall'art. 2957 c.c., ma anche dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessi il rapporto con il cliente, ivi compresa la morte di quest'ultimo. (Cass., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7281)
3. Il caso in esame
Con l’ordinanza del 5 marzo del 2018[3], il Tribunale di Macerata ha accolto l’opposizione avente ad oggetto il decreto liquidativo con data 21/07/2017, con il quale il gup ha rigettato l’istanza di liquidazione dei compensi professionali in regime di gratuito patrocinio presentata dall’avvocato, in relazione all’attività difensiva svolta in favore della persona assistita nell’ambito di un procedimento penale promosso per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 73, comma 1 dpr n. 309/1990.
L’opponente avvocato sostiene che il gup, al quale era stata presentata l’istanza di liquidazione dei compensi professionali in regime di gratuito patrocinio all’esito dell’udienza preliminare e a chiusura della fase del giudizio svoltosi davanti a lui, ha rigettato la stessa per prescrizione del credito, argomentando che in materia deve ritenersi ampio il potere dell’autorità giudiziaria, essendo l’obbligazione di natura pubblica. Infatti, nel procedimento liquidatorio non interviene la pubblica amministrazione e di conseguenza le è preclusa la facoltà di sollevare l’eccezione de qua.
Inoltre, parte opponente chiede che si provveda alla liquidazione, deducendo che il giudice non può rilevare d’officio la prescrizione del credito, né tantomeno applicare i principi della prescrizione presuntiva. Il compenso dell’avvocato è soggetto, infatti, oltre che alla prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 c.c., anche alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.
L’ammissione al gratuito patrocinio comporta l’insorgenza di un rapporto che si instaura tra l’avvocato e lo Stato e dunque, il relativo diritto di credito nascente da questo rapporto è sottoposto al regime della prescrizione.
L’iter logico-giuridico seguito dal Tribunale di Macerata nel sommario procedimento di cognizione trova riscontro nel combinato disposto degli artt. 84 e 170 del D.P.R. 115/2002 come modificato dall’art. 15 del decreto legislativo n. 115/2011 (cfr. cass. Sez. un. N. 8516/2007 e n. 3312/2014).
Invero, secondo l'organo giudicante l'assunto per il quale il giudice può rilevare di ufficio la prescrizione poiché la Pubblica Amministrazione non può intervenire nel processo liquidatorio non trova alcun fondamento. Infatti, la Pubblica Amministrazione può proporre opposizione al decreto di pagamento in un momento successivo.
Infatti, ai sensi dell’art. 84 del dpr n. 115/2002, avverso al decreto di pagamento del compenso del difensore, piuttosto che all’ausiliario del magistrato, piuttosto che al consulente di parte, è possibile proporre opposizione ai sensi dell’art. 170 del dpr 115/2002.
Dalla norma in esame non si evince il soggetto legittimato a proporre l’opposizione de qua, ma si desume che essere possa essere proposta anche dallo Stato, in specie dal ministero della Giustizia, stante agli usuali criteri dell’interesse ad agire.
La non rilevabilità d’ufficio della prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso in tema di gratuito patrocinio, trova altresì riscontro nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, ma è considerata anche la corretta interpretazione della disciplina in tema di prescrizione.
L’ordinanza di cui sopra aderisce all’indirizzo giurisprudenziale che ritiene non rilevabile d’ufficio la prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso, in quanto l’art. 2938 c.c., stabilendo che “il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta”, pone una regola generale in base alla quale il giudice non può mai dichiarare l’estinzione di un diritto per prescrizione a meno che non vi sia un’eccezione della parte che ne ha interesse.
Da ultimo, ma non meno importante è l’assunto in base al quale il compenso dell’avvocato è soggetto oltre che alla prescrizione presuntiva triennale di cui all’art. 2956 c.c., anche alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., ma nella fattispecie in esame deve escludersi la prescrizione presuntiva in quanto il pagamento non è mai avvenuto, dato che lo Stato lo effettua dopo che il professionista chieda ed ottenga il decreto liquidativo.
Il tribunale di Macerata, con detta ordinanza, facendo riferimento alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale, affronta anche il problema relativo alla riduzione del compenso dell’avvocato, affermando che le somme richieste a titolo di compenso devono essere ridotte a metà. Sul punto la norma chiarisce che la riduzione operata di regola, va esclusa soltanto in casi eccezionali e dimostrati da chi ne abbia interesse.
4. Conclusioni
Non vi è dubbio al riguardo che sia la prescrizione presuntiva che quella ordinaria, in regime di compenso in tema di gratuito patrocinio, operano soltanto su impulso di parte e pertanto devono essere eccepite dalla parte che ne ha interesse.
Note e bibliografia
[1] L’articolo in esame recita :“ Ogni diritto si estingue per prescrizione [disp. att. 252] (1), quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 2]. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”
[2] Il suddetto articolo prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.”
[3] Tribunale di Macerata, ordinanza 5 marzo 2018