Pubbl. Mar, 11 Dic 2018
È risarcibile il danno al coniuge per inadempimento delle condizioni di divorzio
Modifica paginaIn una recente pronuncia il Tribunale di Roma ha ritenuto che va risarcito all´ex coniuge il danno morale conseguente alla mancata corresponsione dell’assegno divorzile anche in assenza di statuizione sul fronte penale
Merita attenzione una recente pronuncia del Tribunale di Roma del 12 settembre del 2018, la quale si inserisce nel tema riguardante la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente alla violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte dell’ex coniuge.
Come è noto, una volta sciolto il vincolo matrimoniale, a seguito del pronunciamento della sentenza di divorzio ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 898/1970, il Giudice, alla presenza dei presupposti individuati dalle norme, stabilisce l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge e dei figli minori o non economicamente autosufficienti.
Il successivo art. 12 della medesima L. 898/1970 prevede poi che il venir meno del coniuge obbligato alla corresponsione del contributo stabilito dal Giudice, configura l’ipotesi di reato prevista e punita dall’ art. 570 del Codice Penale, rubricato appunto “ Violazione degli obblighi di assistenza familiare”.
Tralasciando i contorni penali della fattispecie, ci si chiede - e a tale quesito risponde il Tribunale romano - se la violazione di detti obblighi, ovvero il mancato pagamento dell’assegno divorzile, possa legittimare la richiesta del coniuge di risarcimento del danno non patrimoniale.
Nel caso di specie era accaduto infatti che una donna conveniva in giudizio, in sede civile, l’ex coniuge dal quale era legalmente divorziata richiedendo il risarcimento del danno, sotto il profilo del danno morale, da lesione della dignità e dell’onore, e ciò in quanto lo stesso aveva reiteratamente omesso di versare l’assegno stabilito dal Tribunale in sede di divorzio in favore della moglie e dei quattro figli.
Accertata l’effettiva violazione da parte dell’ex coniuge, per il Tribunale Romano tale condotta, oltre ad integrare il reato di cui all’ 570 c.p., consente pure l’accesso alla tutela risarcitoria secondo il paradigma della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. e ciò, si badi, anche in assenza di statuizione che abbia accertato la responsabilità penale dell’ex coniuge per il reato di cui all’ art. 570 c.p.
Era stato infatti dimostrato in giudizio come le condotte poste in essere dall’ ex marito avevano ingenerato nella moglie uno stato di ansia e preoccupazione, vale a dire, scrivono i Giudici, “ il turbamento in cui si sostanzia il così detto danno morale, risarcibile a mente del disposto dell’ art. 2059 c.c. in presenza di un reato anche se accertato incidentalmente”.
Il discorso più in generale riguarda il tema della risarcibilità del danno morale conseguenza di reato ed in questo senso la Suprema Corte ha ribadito che “ la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell’ art. 2059 c.c. non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi”(Cass. n. 13085/2015).
Tornando alla pronuncia in commento, il Giudice romano si è conformato all’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. n. 12614/15) nello stabilire il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombendo in ogni caso sul coniuge richiedente l’onere di dimostrare in giudizio il pregiudizio effettivamente subito.
Nel caso concreto la moglie aveva dato compiuta prova del danno morale e da lesione della reputazione patito a causa della condotta del marito, il quale veniva così condannato al ristoro dell’intero pregiudizio non patrimoniale, liquidato equitativamente ai sensi dell’art 1226 c.c. nella somma di €. 20.000,00, e ciò tenuto conto anche del protrarsi negli anni della condotta disinteressata dell’ex marito.
Di seguito alcuni contributi in materia di assegno di divorzio già pubblicati sulla Rivista:
Ilaria Taccola: "ASSEGNO DI DIVORZIO: QUALE RILIEVO PER LE ALLEGAZIONI DI PARTE? - 21 settembre 2018;
Mauro Giuseppe Cilardi: "LA NATURA POLIFUNZIONALE DELL´ASSEGNO DIVORZILE" - 31 luglio 2018;
Renata Maddaluna: "ASSEGNO DI DIVORZIO: IL PUNTO SULLA RECENTE GIURISPRUDENZA E I POSSIBILI SVILUPPI LEGISLATIVI" - 6 febbraio 2018;
Matteo Bottino: "ASSEGNO DI DIVORZIO: IL MERO MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA NON È SUFFICIENTE PER OTTENERE LA REVISIONE" - 15 giugno 2018;
Laura Martinelli: "VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO: IL NUOVO ART. 570-BIS C.P." - 16 aprile 2018