Pubbl. Sab, 28 Mar 2015
Ratificata la Convenzione sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori
Modifica paginaIl 25 luglio 2014 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge, volto alla ratifica della Convenzione dell´ Aja del 1996, relativa alla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori, Convenzione che l´Italia ha firmato il 10 aprile 2003.
Il 25 luglio 2014 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge volto alla ratifica della Convenzione dell' Aja del 1996, relativa alla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori, firmata dall'Italia il 10 aprile 2003. La Convenzione in questione è stata realizzata con il precipuo obiettivo di rafforzare la protezione dei minori - vale a dire di quei soggetti che hanno meno di 18 anni - nelle situazioni di carattere internazionale. In particolare, secondo quanto previsto all'art. 1, essa si prefigge di determinare "lo Stato competente ad adottare misure per proteggere il minore o i suoi beni; la legge applicabile nell'esercizio di tale competenza; la legge applicabile alla responsabilità genitoriale; il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti e la cooperazione tra gli Stati contraenti.".
Ma quali sono, in concreto, le misure che devono essere adottate per proteggere il minore e i suoi beni? L'art. 3 afferma che tali misure riguardano:
- la responsabilità genitoriale;
- il diritto di affidamento;
- la tutela;
- la rappresentanza del minore;
- il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o altra assistenza;
- la supervisione delle cure fornite al minore;
- l'amministrazione dei beni del minore.
Con forte ritardo, il disegno di legge in questione autorizza la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori.
Segnatamente alla competenza all'adozione di misure per proteggere il minore e i suoi beni, la convenzione de qua prevede che essa spetti allo Stato contraente di "residenza abituale del minore" (art. 5) Differente è il caso dei minori rifugiati o trasferiti a livello internazionale o per i minori la cui residenza abituale non può essere accertata: in questo caso, la competenza viene esercitata dallo Stato sul cui territorio tali minori si vengono a trovare. In via eccezionale l'art. 8 prevede che, ove si ritenga che un altro Stato sia più adatto a valutare l'interesse superiore del minore, tale Stato può assumere la competenza. Nei casi di urgenza, è competente ad adottare le misure di protezione necessarie lo Stato sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni.
Con riferimento alla legge applicabile, è previsto che," nell'esercizio della competenza lo Stato contraente applica la propria legge" (art. 15, par. 1). In via eccezionale, esso può applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame", tenuto conto dell'interesse superiore del minore. Quanto previsto dalla Convenzione non troverà applicazione nel caso in cui sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore". (art. 22).
Riguardo il riconoscimento e l'esecuzione, l'art. 23 par. 1 prevede che "le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti", anche se, in alcuni specifici casi, il riconoscimento può essere negato. In merito alla cooperazione, il capitolo IV della Convenzione dell' Aja, ogni Stato contraente designa una o più autorità centrali incaricate di far fronte agli obblighi che gli sono imposti dalla convenzione. Le autorità centrali devono cooperare fra loro e scambiarsi informazioni, nonché promuovere la cooperazione tra le proprie autorità nazionali.
In aggiunta a ciò, il disegno di legge porta a compimento l'adeguamento dell'ordinamento interno ai principi della Convenzione, in particolare per dare una veste giuridica alla kafala. Quest' ultimo è un istituto analogo all'affidamento familiare e , all'interno degli ordinamenti islamici, costituisce l' unica misura di protezione nei confronti del minore che versi in stato di abbandono.