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Pubbl. Ven, 27 Mar 2015

Sottrai il telefono alla tua fidanzata per controllare ciò che scrive? Attenzione: per la Cassazione è rapina!

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Matteo Consiglio


Si propone in questo articolo l´analisi di una recente sentenza della Corte di Cassazione in merito ad una vicenda che ha fatto scalpore, quella di un giovane che, avendo sottratto alla fidanzata il cellulare al fine di leggerne i messaggi, è stato condannato in via definitiva per il reato di rapina.


Lo scorso 10 marzo la Corte di Cassazione(1) ha emesso un’interessante pronuncia confermativa della condanna per rapina di un soggetto, comminata con sentenza da parte della Corte d’Appello di Bari.

Nella vicenda giudiziaria in commento, il ricorrente aveva sottratto il telefono alla (ex) fidanzata per mostrare al padre di lei i messaggi che attestavano l'esistenza di una relazione con un altro uomo ed il conseguente tradimento.

Dalla lettura della sentenza è possibile notare come uno dei motivi di gravame proposti dal ricorrente fosse la non sussistenza del dolo specifico, quale elemento caratteristico della fattispecie del reato di rapina, in quanto non può considerarsi “ingiusto il profitto morale a cui mirava l’agente che s’impossessò del telefonino della sua ex fidanzata al solo fine di far conoscere al padre di costei i messaggi che la stessa riceveva da un altro uomo”.

Il dolo specifico si differenzia dal dolo generico in quanto consiste, oltre che nella coscienza e volontà di commettere il fatto di reato, anche in uno scopo ulteriore. Così, nel caso di specie, il dolo specifico si realizza nell'ulteriore "profitto", rispetto alla spoliazione del telefono, consistente nell'intento del giovane di mortificare l’ex fidanzata dinanzi al padre della medesima.

Il reato di rapina è previsto dall’articolo 628 c.p. il quale, espressamente, ai primi due commi dispone: “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 516 a € 2.065. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità.”.

La norma disciplina due diverse forme di realizzazione del delitto di rapina:

  • nel primo comma, la c.d. rapina propria, la quale si caratterizza per la realizzazione del delitto attraverso l'impiego di violenza e minaccia, utilizzate precedentemente all’impossessamento della cosa mobile altrui;
  • nel secondo comma, la c.d. rapina impropria cheinvece, si caratterizza per il fatto che minaccia e violenza seguano temporalmente l'impossessamento della cosa mobile altrui.

Il ricorrente contesta la carenza del requisito del dolo specifico, come valutato dalla Corte d'Appello, in quanto non può considerarsi “ingiusto” il profitto morale che si intendeva perseguire, essendo lo scopo dell'agente quello di mostrare al padre della persona offesa i messaggi che ella stessa riceveva da un altro uomo.
La Suprema Corte, ha risposto a quest’istanza statuendo che: “Secondo un indirizzo consolidato e risalente di questa Corte, nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene”. In tal senso la Corte ha valorizzato i precedenti giurisprudenziali che ritenevano essere anche il profitto morale un ingiusto profitto, considerando in tal senso “manifestamente infondato” il motivo del ricorso, anche in ragione del fatto che fosse stato il ricorrente stesso a riconoscere di aver agito per perseguire un’utilità di carattere morale (rectius, non patrimoniale), con l’intento “di dimostrare al genitore della sua ragazza l'ingiustizia e la scorrettezza del comportamento tenuto dalla figlia”.
In ragione di ciò il Collegio ha ritenuto pienamente integrato il requisito dell’ingiusto profitto morale riconoscendo che le relazioni sentimentali fra due persone rientrino nella sfera delle libertà e nel diritto inviolabile all’autodeterminazione ex art. 2 Cost.
Secondo quanto stabilito dal giudice di legittimità, il principio dell’autodeterminazione comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine.
La “perquisizione” del telefono da parte dell’agente comporta una ingiustizia in quanto lesiva dell’autodeterminazione del soggetto passivo, nel caso di specie la donna.

La Corte Suprema ha, quindi, formulato un principio di diritto che testualmente afferma: "nel delitto di rapina sussiste l'ingiustizia del profitto quando l'agente, impossessandosi della cosa altrui (nella specie un telefono cellulare), persegua esclusivamente un'utilità morale, consistente nel prendere cognizione dei messaggi che la persona offesa abbia ricevuto da altro soggetto, trattandosi di finalità antigiuridica in quanto, violando il diritto alla riservatezza, incide sul bene primario dell'autodeterminazione della persona nella sfera delle relazioni umane".

 

1) Seconda Sez. Pen., Presidente: Fiandese Franco; Relatore: Gallo Domenico; sentenza n. 11467/2015.