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Pubbl. Mar, 2 Ott 2018
Sottoposto a PEER REVIEW

La causa del contratto nel Codice Civile: colonna portante o fragile muro d´appoggio?

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Flavia Tringali


Il Codice Civile inserisce la causa tra gli elementi essenziali del contratto, senza delinearne i contorni e fornirne una definizione. Che cos´è allora la causa? Soluzioni diverse vengono ampiamente offerte, seppur non agevolmente e in maniera alle volte confusa, dalle teorie della dottrina e dalle pronunce della giurisprudenza.


Sommario: 1. Le norme sulla causa nel codice civile; 2. Le definizioni e le funzioni della causa del contratto; 2.1 La causa quale limite all'autonomia privata; 3. La crisi della causa: critiche e criticità.

1. Le norme sulla causa nel codice civile

Prima di analizzare le funzioni e le concezioni della causa del contratto così come elaborate da dottrina e giurisprudenza, è opportuno dare uno sguardo alle norme che fanno riferimento a tale istituto.

Il Codice Civile menziona espressamente la causa, nel Titolo II del Libro IV, in tre articoli: l’art.1325, l’art.1343 e l’art.1345.

L’art. 1325 dispone: “I requisiti del contratto sono: 1) l’accordo delle parti; 2) la causa; 3) l’oggetto; 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità.”

In tale articolo la causa si mostra come una colonna portante deputata a “sorreggere” l’esistenza stessa del contratto; qualora, infatti, dovesse mancare, il contratto sarebbe nullo ai sensi del comma 2 dell’art. 1418 c.c.[1]. La causa, dunque, è un elemento essenziale del contratto che in quanto tale deve tenersi distinta dagli elementi accidentali (la condizione, il modo, il termine), i quali sono degli strumenti che le parti possono utilizzare per orientare gli effetti del contratto, ma non sono indispensabili per la validità del medesimo, non attengono alla sua essenza.

L’art. 1343 dispone: “La causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume”. Occorre specificare cosa il legislatore abbia voluto intendere con le espressioni “ordine pubblico” e “buon costume”. Il concetto di ordine pubblico comprende tutti i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e tutti i valori espressi dalla Costituzione[2]; il buon costume può definirsi, invece, come un insieme di principi etico-morali che possiede la società in un dato momento storico, esso è tradizionalmente collegato all’onore e al pudore sessuale.

Anche l’illiceità della causa comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile.

-L’art 1344 prevede: “Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa”. Tale articolo configura l’ipotesi del contratto in frode alla legge, ovvero quel contratto che, pur rispettando la lettera della legge, costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa, raggiungendo così un risultato praticamente equivalente a quello vietato.

Per comprendere tali norme e la conseguente implicazione pratica delle medesime, occorre procedere a definire la causa, provando a delinearne i contorni attraverso una disamina delle varie funzioni e dei significati affidatele dalle più influenti dottrine e dalle pronunce giurisprudenziali. Sicuramente è un’impresa non facile quella della definizione della causa, volendo riportare le parole di M. Giorgianni, “chi si soffermi ad esaminare il panorama offerto dalla dottrina italiana contemporanea della causa, ne ricava l'impressione di un cantiere in fecondo movimento, nel quale nuovi materiali affluiscono incessantemente per alimentare lo sforzo di costruzione di un edificio, che, pur poggiando su vetuste e solide fondamenta, non riesce ad assumere ancora un netto contorno, malgrado la maestria degli architetti e la pregiatezza dei materiali.”[3]

2. Le definizioni e le funzioni della causa del contratto

La causa del contratto è un istituto che, sin dal suo inserimento nel Codice Civile del 1942, ha destato l’attenzione dei giuristi e dei cultori del diritto, un concetto che suscita “al tempo stesso venerazione e sconcerto: venerazione, come tutti gli istituti che vantano una storia tanto risalente, sconcerto per l’impossibilità di ridurlo ad una soglia di intellegibilità e fruibilità accettabile, per la difficoltà di individuare un comune denominatore di significati, per la ambiguità degli usi promossi da dottrina e giurisprudenza..”.[4]

Un punto di partenza per delineare la causa del contratto è sicuramente la Relazione del Ministro Guardasigilli al codice del 1942 il cui paragrafo 613 riporta: “…un codice fascista, ispirato alle esigenze della solidarietà, non può ignorare la nozione di causa senza trascurare quello che deve essere il contenuto socialmente utile del contratto. (…) la causa è la funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela dell’autonomia privata. Funzione pertanto che deve essere non soltanto conforme ai precetti di legge, all’ordine pubblico e al buon costume, ma anche, per i riflessi diffusi dall’art 1322, secondo comma, rispondente alla necessità che il fine intrinseco del contratto sia socialmente apprezzabile e come tale meritevole della tutela giuridica[5]

La causa come funzione economico-sociale, così come descritta nella Relazione al Codice Civile, trova esplicito riconoscimento ed esplicazione nella dottrina del giurista Emilio Betti, la cui elaborazione, si ritiene abbia ispirato lo stesso legislatore del 42.[6]

Secondo Betti l’autonomia privata, intesa come quel potere che l’ordinamento attribuisce a ciascun individuo di regolare i propri rapporti con gli altri, è riconosciuta in quanto assolve una funzione economica e sociale, e non un interesse particolare dell’individuo. L’esercizio dell’autonomia privata avviene attraverso lo strumento del contratto e deve soddisfare l’interesse collettivo della circolazione dei beni e delle risorse. La causa corrisponde allora alla funzione economico-sociale del contratto, cioè la sua virtuale proiezione a soddisfare un interesse oggettivo, sociale e tipico, e, più esattamente, si identifica nella alla conformità dell’atto di autonomia privata ad un modello di relazioni già definito e apprezzato dalla prassi sociale.[7]

In questa accezione la causa viene utilizzata per verificare che il contratto presenti una funzione degna di protezione, utile, sufficiente a giustificare la tutela giuridica.[8]

Viene posto, dunque, un freno alla libertà contrattuale del singolo, che viene limitata nella scelta dei tipi di negozio offerti dall’ordinamento[9]: un contratto è valido se riconducibile al modello astratto delineato dal legislatore. Siamo dinanzi alla teoria definita “dirigistica” della causa, essa non esiste o non è approvata se non corrisponde ad una funzione di utilità sociale[10]. Per quanto riguarda i contratti atipici, detti anche innominati poiché non espressamente regolati dal legislatore, essi soddisfano il requisito causale se, ai sensi dell’art 1322 del codice civile, risultano diretti a realizzare “interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.

La causa intesa come funzione economico-sociale viene adoperata a lungo dalla Giurisprudenza. A testimonianza di ciò, si rinvengono molte sentenze della Corte di Cassazione. Per fornire alcuni esempi è opportuno, dunque, menzionarne qualcuna[11]. Nella sentenza n° 2213 del 1957 la Sezione I enuncia che “la causa del negozio giuridico è la funzione economico-sociale che il diritto riconosce rilevante ai suoi fini e che sola giustifica la tutela dell’autonomia privata; essa ha un fondamento obiettivo, caratterizza i negozi giuridici e ne differenzia ciascun tipo”[12]. Con sentenza n° 2218 del 1962 la Cassazione prevede che “la causa di un determinato contratto consiste nello scopo tipico che le parti si propongono di conseguire e costituisce la ragione ultima della loro determinazione volitiva; essa si concreta nella funzione economico-sociale del negozio ed ha una propria configurazione giuridica rispetto ai motivi soggettivi delle parti, i quali ad essa non equivalgono, anche se comuni ai contraenti”[13]. La Cassazione ha inoltre delineato la causa nei singoli contratti tipici, enunciando per esempio che “la causa del contratto di lavoro, che è bilaterale oneroso, consiste nello scambio delle opposte prestazioni lavorative e della retribuzione”[14]; o per quanto riguarda la causa nel contratto di società, questa consiste “nella produzione e divisione di utili, cui mira la complessiva attività sociale” [15].

La causa intesa tradizionalmente come funzione economico-sociale del contratto, viene rielaborata nel 1966 dal giurista Giovan Battista Ferri che nella sua monografia “Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico”, definisce tale istituto come la funzione economico-individuale del contratto. Tale teoria della causa parte dal presupposto che il contratto è un atto individuale, espressione dell’autonomia privata, “esso viene valutato dall’ordinamento, per essere accolto o respinto, non sulla base della sua idoneità a realizzare interessi generali, ma prettamente individuali[16]. La causa diventa dunque “l’indice di come tale regola privata sia l’espressione oggettivata delle finalità soggettive che l’autore o gli autori del negozio intendono perseguire”; “l’elemento che tecnicamente collega l’operazione economica, cui il negozio dà vita, intesa nella sua globalità, ai soggetti che ne sono autori”, “la dimensione razionale e ragionevole (…) della specifica regola negoziale, attraverso cui le parti hanno disciplinato i loro specifici e concreti interessi”[17].

Per quanto riguarda la teoria economico-individuale della causa si nota come questa venga spesso assimilata con un’altra teoria, quella della causa concreta; non di rado la dottrina e la giurisprudenza dimostrano di ignorare la distinzione tra le due, non tenendo conto delle differenze. In realtà occorre evidenziare che la teoria della causa concreta, così come elaborata dalla dottrina di C.M Bianca [18], non è un sinonimo, un altro nome con cui viene indicata la teoria economico-individuale (così come spesso viene erroneamente percepito), ma deve porsi come una rivisitazione della stessa, da cui differisce, ma a cui certamente deve farsi risalire. Un’opinione della dottrina sostiene che “al fine di evidenziare le differenze tra la nozione di causa del contratto quale funzione economico-individuale o quale causa concreta, si deve rilevare che nella prima accezione l’interesse sotteso all’operazione negoziale è unicamente soggettivo , attenendo solo a ciò che è in concreto perseguito dalle parti con una valutazione che non risulta condizionata da elementi di ordine sociale; al contrario, nella causa concreta l’interesse delle parti è interesse soggettivo e oggettivo al contempo, oggettivo in quanto socialmente rilevante e soggettivo in quanto afferente allo scopo programmatico e relazionale delle parti.” [19]

Occorre ora procedere con il menzionare alcune delle sentenze della Giurisprudenza che hanno attribuito tali significati alla causa del contratto. Una delle prime e più significative pronunce sul tema si rinviene in un passo della Sentenza n° 10490 dell’8 Maggio del 2006 della Corte di Cassazione in cui si legge: “Si elabori una ermeneutica del concetto di causa che, sul presupposto della obsolescenza della matrice ideologica che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale, affonda le proprie radici in una serrata critica della teoria della predeterminazione causale del negozio (che, a tacer d’altro, non spiega come un contratto tipico possa avere causa illecita), ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (al di là del modello, anche tipico, adoperato). Sintesi (e dunque ragione concreta) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. Causa, dunque, ancora iscritta nell’orbita della dimensione funzionale dell’atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto, seguendo un iter evolutivo del concetto di funzione economico-sociale del negozio che, muovendo dalla cristallizzazione normativa dei vari tipi contrattuali, si volga alfine a cogliere l’uso che di ciascuno di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (a suo modo unica) convenzione negoziale[20].

In questa sentenza la Corte ha ammesso la possibilità di nullità di un contratto tipico per mancanza di causa concreta [21]

Il concetto di causa concreta viene ancora messo in risalto da successive sentenze della Corte di Cassazione, pronunciatasi in merito alla responsabilità da vacanza rovinata per quanto riguarda in particolare il cosiddetto pacchetto turistico, la cui “finalità turistica di vacanza richieda servizi di vario genere (trasporto, alloggio, visite, guide turistiche, ecc), i quali ne connotano la causa concreta e risultano perciò essenziali”. [22]

Si nota come oggi la teoria della causa come funzione concreta del contratto sia quella più adoperata dalla Giurisprudenza “essa compare in modo sempre più pervasivo in moltissime sentenze di merito e di legittimità. (…) tanto da indurre le stesse sezioni Unite della Corte di Cassazione a esibirla come un fiore all’occhiello anche in contesti nei quali il suo richiamo non appare particolarmente necessario ai fini della decisione[23].

2.1 La causa quale limite all’autonomia privata

In termini generali, si può affermare che l’istituto della causa sia stato inserito nel Codice Civile con il fine di porre un limite alla libertà contrattuale, assumendo da un lato una funzione di garanzia sulla ragionevolezza dello scambio, in quanto ratio del contratto, dall’altro assumendo una funzione di controllo sulla liceità del medesimo.

Se la causa è la ragione che sottende il contratto, occorre considerare che, nel nostro ordinamento, il “nudo patto”, inteso come la mera volontà delle parti di impegnarsi, non è idoneo ad essere fonte dell’obbligazione[24], occorrendo appunto una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale.

 Questa concezione trae origine [25] dal Diritto Romano il quale, in termini ancor più rigorosi, sanciva che un “nudo patto”, per essere valido, doveva necessariamente essere “vestito”, ovvero doveva essere conforme a schemi tipici e forme predeterminate dalla legge. Soltanto in questo modo il contratto poteva avere una validità e produrre effetti legali.

Una concezione completamente opposta si rinviene nel XVI secolo, con l’affermarsi del giusnaturalismo, epoca della massima esaltazione della volontà individuale, per cui l’impegno assunto, purché assunto volontariamente, si considerava valido senza limitazioni e a prescindere da forme particolari.

In tale periodo storico, la mera volontà, il nudo patto erano sufficienti a creare il vincolo giuridico, non occorrendo alcuna causa[26], alcuna ragione idonea a giustificarlo.

Un cambio di prospettiva si ebbe con i progenitori del Code Napoleon, Domat e Pothier, i quali consideravano la semplice volontà di impegnarsi irrilevante, richiedendo invece che questa venisse accompagnata da una causa [27]honnête”(onesta). Tale causa doveva consistere per i contratti sinallagmatici, in cui “nulla è gratuito e l’impegno dell’uno è il fondamento di quello dell’altro[28], nel corrispettivo dato o promesso a chi si impegna e per la donazione in “quelque motif raisonable et juste[29].

La concezione di Domat e Pothier, nel nostro ordinamento, permane ancora oggi.  Il nostro Codice Civile pretende, infatti, che il contratto, strumento attraverso il quale circola la ricchezza, debba avere, ai fini della sua validità, una causa e questa si pone come un punto di incontro tra le “due logiche: quella simbolica della volontà individuale e quella funzionale del mercato”[30]. Mario Barcellona, a tal proposito, sostiene : “La necessità, che il contratto sia sorretto da una causa o – meglio - che la sua coercibilità sia subordinata al( giudizio sul)la sua virtuale “ragionevolezza”, ha la funzione generale di assicurare che, di regola, allo scambio del consenso si accompagni uno scambio economico o, più in generale, si accompagnino spostamenti di ricchezza riducibili ad una logica essenzialmente mercantile: la causa sta a garantire che ad ogni contrat corrisponda un commerce.” [31]

Alla luce di ciò, dunque, se per esempio due soggetti A e B fossero concordi per la stipulazione di un contratto per cui A si obbliga a dare a B una somma di 100000 euro, questo spostamento di ricchezza da A a B non sarebbe valido perché manca una giustificazione, non sarebbe “economicamente razionale” [32], manca lo scambio tra prestazione e controprestazione, manca la causa. Tale trasferimento sarebbe possibile e valido solo se riconducibile alla donazione di cui all’art. 769 del codice civile. Nella donazione però occorre, ai fini della validità del contratto, il c. d. animus donandi, ovvero lo spirito di liberalità di A nei confronti di B, che ne costituisca la ragione giustificativa, la causa appunto. Tale causa viene definita “debole” poichè “si riduce alla volontà del contraente” ed ha bisogno, dunque, di “elementi di sostegno e di elementi massimamente oggettivi, per bilanciare la soggettività” [33] che ne costituisce la debolezza. A tal fine nella donazione la debolezza della causa è compensata dalla solennità della forma, per cui la volontà deve manifestarsi attraverso l’atto pubblico e con la presenza di due testimoni.

3. La crisi della causa: critiche e criticità

Sono innumerevoli le critiche che ruotano attorno alla causa del contratto, molte si concentrano, in generale, sul significato della parola, altre riguardano le funzioni attribuitele, alcune si basano sull’utilizzo di tale concetto nella Giurisprudenza, ed infine, altre riguardano la sua effettiva utilità, mettendone in discussione la stessa permanenza all’interno del Codice Civile.

Un primo filone critico sulla causa concerne la sua polisemia. Lungi da voler analizzare ogni singola argomentazione al riguardo, si nota come questa costituisca “un piccolo arcipelago di significati” [34], come la sua indeterminatezza abbia portato la dottrina ad attribuirle innumerevoli definizioni [35], come sia un concetto “vago e misterioso” pervaso di “fatale malìa”[36]; come abbia stimolato “la fantasia dei giuristi trasformandoli in autentici prestigiatori. Perché la causa (…) è proprio una formula magica” [37], la quale, restando in tema, non è riuscita a “trasformarsi” in un concetto unanimemente condiviso, né per quanto riguarda il significato, né, soprattutto, per quanto riguarda il ruolo ad essa conferitole.

Procedendo con una disamina delle critiche mosse alla causa, si evince come questa venga messa in discussione dalla dottrina italiana anticausalista per quanto riguarda soprattutto il ruolo che ha assunto. In particolare, nel rispetto della libertà contrattuale e dell’autonomia privata, “si è respinto il ruolo che i redattori del codice civile avevano inteso attribuire alla causa quale criterio di controllo della rilevanza sociale degli interessi delle parti[38]. Tale ruolo della causa, si argomenta, è frutto della politica del fascismo, pertanto oggi non “avrebbe più ragion d’essere in un sistema di libero mercato”[39]. Oltre alla causa come criterio di controllo della autonomia privata, si è altresì criticata la causa quale funzione economico-sociale del contratto proprio perché connessa a quel criterio. Così intesa, la causa viene discussa da Rodolfo Sacco e Giorgio De Nova sotto un’altra angolazione: “la concezione oggettiva della causa non può spiegare cosa sia questa ‘funzione’, se si intende tenerla distinta ad un tempo dal voluto e dagli effetti[40]. Gli autori in questione contestano la concezione per cui “la donazione ha come causa il donare, l’alienazione ha come causa il trasferire, il patto di prelazione ha come causa il far nascere la prelazione, la procura ha come causa la costituzione del potere rappresentativo. Il giurista che parla così vede il contenuto del negozio come causa di sé stesso! E proprio questo esito invoglia a ricordare una volta di più che la funzione dell’atto, misurata nel momento della stipulazione, è ciò che le parti dichiarano di volere; e, misurata a negozio avvenuto, è l’effetto giuridico della fattispecie.” [41] Oltre alle ambiguità e alle contraddizioni che sorgono dal momento in cui si intende la causa quale “funzione” del contratto, viene evidenziata un’altra problematica: “dove c’è l’atto - qualunque atto! - la causa è in re ipsa, c’è in ogni caso. Ma allora non si comprende perché la causa si menzioni come requisito autonomo del contratto, in aggiunta dell’accordo” [42].

La concezione della causa quale funzione economico-sociale, oramai superata per quanto riguarda la dottrina ma richiamata ancora oggi dalla giurisprudenza, comporta che questa debba perseguire, appunto, una funzione socialmente utile. Vincenzo Roppo è di tutt’altra opinione al riguardo, mostrandosi contrario all’idea “che il contratto privo di una positiva, specifica utilità sociale vada disapprovato e represso”. Certo è, sostiene l’autore, “che i contratti socialmente dannosi vanno certamente disapprovati e repressi; che i contratti socialmente utili vanno certamente approvati e lodati; ma che fra gli uni e gli altri possono esistere contratti socialmente indifferenti (né utili, né dannosi) che, se non meritano di essere lodati, neppure meritano di essere repressi, ma certamente meritano di essere tollerati. L’ordinamento non può negare loro il riconoscimento e la protezione che si dà ai contratti leciti: anche se perseguono interessi e finalità socialmente futili. Anch’essi possono avere una causa idonea a sorreggerli e giustificarli (…).[43]

Per quanto riguarda la funzione economico- individuale della causa questa viene sottoposta a critiche poiché, a differenza della funzione economico-sociale, le parti avrebbero la libertà di stipulare qualsiasi contratto a prescindere dal giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti, trovando il solo limite nel fatto che il contratto non deve essere illecito, ovvero non deve essere contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Allora, si nota, “risulterebbe la totale inutilità di ogni riferimento alla causa quale autonomo requisito del contratto: la causa sarebbe la quinta ruota del carro[44]

La causa del contratto così come intesa nella recente concezione di “causa concreta”, ovvero come l’interesse che l’operazione è concretamente diretto a realizzare, si pone attualmente come la soluzione più accettata dalla Giurisprudenza, trovando sempre più spazio nelle sentenze degli ultimi anni.

Il celebre giurista Cesare Massimo Bianca ha analizzato però tutte quelle argomentazioni critiche adoperate dalla dottrina nei confronti della Giurisprudenza, la quale “avrebbe errato nell’applicare il principio della causa concreta o ne avrebbe fatto un uso superfluo”, decretando in tal modo “il fallimento del principio della causa concreta” che “risulterebbe falso o sterile in quanto suscettibile di dare fondamento a decisioni sbagliate o insuscettibile di dare fondamento a decisioni giuste”[45].

Nelle pronunce giurisprudenziali in cui viene menzionata la causa si nota come questa sembra ricoprire “il ruolo di un escamotage pratico, che il giudice riscopre e utilizza ad libitum per riportare l’equità nel caso concreto” [46].

La confusione che suscita il concetto di causa e le critiche mosse alla stessa sono davvero tantissime e si spingono sino a decretarne l’inutilità del concetto stesso.

Oggi una ventata anticausalista soffia sempre più forte per l’esigenza di adeguare il nostro codice civile ai progetti che, a livello europeo, sono stati elaborati al fine di una regolamentazione uniforme del contratto e anche alla luce della recente scomparsa dell’istituto dal Codice Civile della Repubblica Ceca e, da ultimo, dal Codice Civile francese.

Note e riferimenti bibliografici

[1] L’art. 1418 dispone: “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’articolo 1325, l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge”
[2] G. Amadio- F.Macario, Diritto Civile. Norme,questioni, concetti,  2014; questa dottrina nota come “l’ordine pubblico sia una clausola generale soggetta a continue evoluzioni e a condizionamenti storici” e aggiunge, per quanto riguarda il concetto di ordine pubblico come comprensivo dei valori della Costituzione, che questa non è un parametro esclusivo ma devono essere considerati anche i Principi dell’Unione Europea e quelli desumibili dagli obblighi internazionali.
[3] M.Giorgianni, voce Causa (Diritto Privato), in Enciclopedia del Diritto, 1960.
[4] G. Alpa e altri, Diritto privato comparato Istituti e problemi,  2008, p. 207.
[5] Testo della Relazione consultabile online.
[6] Così riporta M.Barcellona in “Della Causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza”, 2015, p. 80 nota 38.
[7] ibidem.
[8] G. Amadio-F.Macario, Diritto Civile, norme, questioni, concetti,  2014, p. 600.
[9] “ quali, ad esempio, la compravendita, la locazione, la società, il mutuo, il comodato- la causa è siffattamente incorporata col negozio stesso da non sembrarne discernibile in via di analisi” così scrive Betti in Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. Vassalli, XV, t. 2, Torino, 1943, come riportato in ibidem a p. 601
[10] V. Roppo, Trattato di diritto privato. Il contratto, 2011,  p. 345.
[11] Le sentenze menzionate si trovano esaminate in A. Brancaccio-Corte Suprema di Cassazione- Consiglio Nazionale Forense, L’evoluzione giurisprudenziale delle decisioni della Corte di Cassazione, V.7,  2013, p.33 e ss e in N. Scuro-U. Scuro, Il contratto a formazione progressiva: struttura, casistica e tecniche di redazione, 2009, pp 74 e ss.
[12] Cass. Sez. I, 13 Giugno 1957, n° 2213.
[13] Cass. Sez. I, 28 Luglio 1962, n° 2218.
[14] Cass. Sez.II, 22 Maggio 1963, n° 1330.
[15] Cass. Sez III, 10 Agosto 1968, n° 1921.
[16] N. Stefanelli, La parabola della causa, in Riv. on-line Persona e mercato materiali e commenti, pag. 231.
[17]  Citazioni di G.B.Ferri, Tradizione e novità nella disciplina della causa del negozio giuridico (dal codice civile 1865 al codice civile 1942) e G.B. Ferri, La causa nella teoria del contratto, estratte da ibidem
[18] M.Barcellona in “Della Causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza” riporta le parole di M. Bianca: “ Il riferimento alla nozione di causa tipica porta a trascurare la realtà viva di ogni singolo contratto, e cioè gli interessi reali che di volta in volta il contratto è diretto a realizzare al di là del modello tipico adoperato…occorre..perciò riconoscere nella causa la ragione concreta del contratto… ma la nozione di causa quale funzione pratica del contratto può avere una sua rilevanza solo in quanto si accerti la funzione che il singolo contratto è diretto ad attuare…la quale richiede di ricercare l’interesse concretamente perseguito”.
[19] D.Achille, La funzione ermeneutica della causa concreta del contratto, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2017.
[20] Tale parte della sentenza riportata in F. Amelio, La causa del contratto: elaborazioni dottrinali e applicazioni giurisprudenziali, in Riv. on-line Salvis Juribus.
[21] Così M. Golia, la teoria della causa concreta: spunti della recente giurisprudenza in materia di causa contrattuale, in Riv. on-line filodiritto.
[22] Sentenze riportate da A. Brancaccio-Corte Suprema di Cassazione- Consiglio Nazionale Forense, L’evoluzione giurisprudenziale delle decisioni della Corte di Cassazione, V.7, 2013, pag. 59 nota 73.
[23] F. Amelio, La causa del contratto: elaborazioni dottrinali e applicazioni giurisprudenziali, in Riv. on-line Salvis Juribus.
[24] Secondo il tradizionale principio per cui “ex nudo pacto non oritur actio”.
[25] L’evoluzione storica è trattata da V. Roppo, Il contratto, Milano, p. 342.
[26] Grozio soteneva che “una promessa, anche se fatta senza causa, è vincolante per legge di natura”, come riportato in ibidem.
[27]Questa espressione viene utilizzata da Pothier nel suo “Traité des obligations”.
[28] Così J. Domat in Les loix civiles dans keur ordre naturel, 1703.
[29] ibidem.
[30] M. Barcellona, Della Causa. Il contratto e la circolazione della ricchezza, 2015.
[31] ibidem.
[32] ibidem.
[33] V. Roppo, Il contratto, Milano,2011, p. 354.
[34] R. Sacco-G. De Nova, Il contratto, Ed. IV,  2016, p. 783.
[35] "Ancora negli anni Settanta M. Bessone ed E. Roppo avevano catalogato, esaminando gli apporti dottrinali a quel momento fruibili, un centinaio di opinioni sulla causa; e da allora il numero di opinioni è aumentato.” Così G. Alpa e altri, Diritto privato comparato. Istituti e problemi.,  2008, p. 207-208.
[36] L’ attribuzione di concetto “vago e misterioso” risale a F. Ferrara, mentre il tema della causa come pervaso di “fatale malìa” risale a P. Bonfante, come riporta P. Franceschetti, Causa del contratto, articolo consultabile in riv. on line altalex.
[37] G. Alpa e altri, Diritto privato comparato. Istituti e problemi, 2008, p. 208.
[38] C.M. Bianca, Causa concreta del contratto e diritto effettivo, in Rivista di Diritto Civile, 2014, p. 252.
[39] ibidem
[40] R. Sacco-G. De nova, Il contratto, IV edizione, 2016, p.794, 795, 796.
[41] ibidem.
[42] ibidem.

[43] V. Roppo, Il contratto, Giuffrè, Milano,IV edizione.
[44] C.M. Bianca, Causa Concreta e diritto effettivo, Rivista di Diritto Civile, 2014, p. 252.
[45] Ibidem, pag. 256.
[46] M. Girolami, L’artificio della causa contractus,2012