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Pubbl. Lun, 27 Ago 2018

Il ritardo del marito nel pagamento del mantenimento non legittima le molestie della moglie

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Giacomo Tasca


Il rapporto tra la circostanza attenuante della provocazione (art 62 n. 2 c.p.) e il reato di molestie e disturbo alle persone (art 660 c.p.) alla luce della sentenza della Corte Cass. n. 29380 del 2018.


Sommario: Premessa; 1. Il fatto; 2.Il ricorso; 3. La decisione; 3.1 (segue) l’elemento soggettivo nel reato di molestie e disturbo delle persone; 3.2 La mancata applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 3.3 (segue) la circostanza attenuante della provocazione; 3.4 (segue) concessione e quantificazione della provvisionale; 4. Considerazioni conclusive.

Premessa

La rabbia di una madre di due figli nei confronti del padre per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento non giustifica in alcun modo il turbamento del benessere e della tranquillità personale dell’ex convivente attraverso continui atti di molestie e disturbo. Invero, la circostanza attenuante soggettiva della provocazione è strutturalmente incompatibile con il reato di molestie nel caso in cui questo si realizzi mediante una pluralità di comportamenti antigiuridici di analoga natura. In un tale caso, infatti, si è in presenza non di una reazione emotiva ad un fatto ingiusto ma, bensì, di un proposito di rivalsa e di vendetta, in alcun modo tutelabile dall’ordinamento giuridico. Così in estrema sintesi si è di recente pronunciata la Cassazione Penale con la sentenza n. 29380 del 2018.

1. Il fatto

Con sentenza emessa nell’aprile 2006, il Tribunale di Prato dichiarava responsabile della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. una donna per aver molestato, con petulanza e biasimevole motivo, l’ex compagno, condannandola, altresì, al risarcimento del danno con la previsione di una somma a titoli di provvisionale immediatamente esecutiva. Più precisamente, dall’escussione di numerosi testimoni nel corso dell’istruttoria, era emerso che la donna, presentandosi presso lo studio da fisioterapista dell’ex convivente, denigrandolo con toni e parole inadeguate ed arroganti anche in presenza di terze persone, e, inoltre, sommergendolo di telefonate, lo rimproverava di non prendersi adeguata cura dei figli minori, ritardando nel pagamento dell’assegno di mantenimento.

2.Il ricorso

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione il difensore dell’imputata, lamentando quattro motivi di impugnazione.

Con il primo si criticava che la Corte territoriale non avesse tenuto in considerazione alcuni documenti depositati in corso di causa, in cui si evidenziava la natura non biasimevole dei comportamenti posti in essere, ma conseguenti al ritardo nel pagamento del contributo mensile di settecento euro, dell’ex compagno della donna, per il mantenimento dei figli. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva l’esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. Con un terzo motivo di gravame, si censurava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione ai sensi dell’art. 62, n. 2, c.p., dal momento che la condotta dell’imputata era la chiara conseguenza del sistematico ritardo nei pagamenti del mantenimento. Infine, si criticava la decisione del giudice di merito di risarcire il danno alla parte civile assegnando la somma di duemila euro a titolo di provvisionale chiedendo, altresì, la sospensione dell’esecuzione delle statuizioni civili.

3.La decisione della Corte

3.1 (segue) l’elemento soggettivo nel reato di molestie e disturbo delle persone

Prima di approfondire la decisione della Suprema Corte va sinteticamente precisato che con la contravvenzione di “molestia o disturbo alle persone” il legislatore punisce «chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo». Nell’ideologia del codice penale, l’interesse tutelato dall’art. 660 c.p. è da rintracciare nella tutela della tranquillità personale, intesa come rispetto delle minime regole di convivenza civile (in questo senso Cass. pen. Sez. I, 24/05/2017, n. 9446).

In relazione al primo dei gravami sollevati dalla difesa dell’imputato e dichiarato manifestamente infondato, la Suprema Corte sottolinea che la realizzazione della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p. richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo, in quanto la condotta che provoca a taluno disturbo o molestia deve essere commessa al fine specifico della petulanza o per altro biasimevole motivo, ossia con arrogante invadenza e inopportuna intromissione nell'altrui sfera di libertà[1].

Ebbene, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, secondo giurisprudenza maggioritaria, è sufficiente, insieme alla volontà della condotta, la consapevolezza dell’idoneità di quest’ultima a molestare e disturbare il soggetto che la subisce, a nulla rilevando i motivi o le convinzioni per il quale il soggetto sia spinto ad agire. I motivi, infatti, proprio perché riferibili alla sola sfera motivazionale interna, non hanno alcun valore sulla finalità oggettiva e penalmente rilevante dell’azione. In altre parole, a nulla rileva la personale convinzione del reo di agire per un fine non biasimevole o per far valere un proprio diritto. «In un ordinamento incentrato sull’alto principio non utilitaristico, ma personalistico, che il “motivo-fine” non giustifica i “mezzi”, anche il motivo più nobile non rende lecito un fatto criminoso». Pertanto, per la Suprema Corte, correttamente ha fatto la sentenza impugnata nell’ignorare il contenuto dei documenti della ricorrente, attesa la relativa irrilevanza al fine del giudizio (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 1, n. 33267 del 11/06/2013; Cass. Sez. 1, n. 19071 del 30/03/2004; Cass. Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003).

3.2 La mancata applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame relativo all’applicabilità dell’art. 131- bis c.p. Come noto, con il d.lgs. 28 del 2015 il legislatore ha inserito nel codice penale e di rito norme volte ad introdurre nell’ordinamento la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La causa di non punibilità è applicabile ai reati sanzionati con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, non tenendo conto delle circostanze del reato, ad eccezione di quelle per le quali si stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Ulteriore requisito per l’applicabilità della norma è che l’offesa risulti di particolare tenuità alla luce di una valutazione giudiziale, sulla base dei parametri di cui all’art. 133 c.p. Ultima condizione per il riconoscimento della non punibilità del fatto è che la condotta dell’imputato non sia di tipo abituale. Il terzo comma della norma stabilisce che vi è abitualità quando l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Come affermato dalle Sezioni Unite[2] il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso anche successivamente più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento.

Orbene, nel caso de quo, si tratta «di reato di molestie commesso mediante una serie di autonome condotte di disturbo reiterate nel tempo pertanto si è in presenza di comportamento che risulta abituale nel senso precisato dal citato dell'art. 131-bis c.p., comma 3 e come tale escludente la non punibilità prevista dalla norma sostanziale in questione».

3.3 (segue) la circostanza attenuante della provocazione

Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso inerente la mancata valutazione della circostanza attenuante della “provocazione”, ossia «l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui» (art. 62, n. 2, c.p.). Per la ricorrente la condotta tenuta era legittima in quanto diretta conseguenza del sistematico ritardo da parte del compagno a corrispondere l’assegno mensile a favore dei figli nati dalla convivenza more uxorio.

L’attenuante in questione consente al giudice di attribuire rilievo alla minore colpevolezza per un fatto commesso in una situazione psicologica di giustificato turbamento emotivo connotato da impulsi aggressivi. Essa è costruita su due momenti: uno, oggettivo, costituito dal fatto ingiusto altrui, che ne individua anche il presupposto della circostanza; l’altro, di natura soggettiva, è lo stato d’ira dell’autore del reato, consistente in un impulso emotivo tale da non risultare controllabile. Infine, si richiede un rapporto di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione[3].

Per la Corte, a prescindere dalla considerazione relativa alla natura di condotta ingiusta, in senso giuridicamente rilevante, da attribuire al mancato pagamento del contributo di mantenimento da parte della persona offesa (problema su cui la Corte glissa), a rendere il gravame manifestamente infondato è la strutturale incompatibilità tra la circostanza della provocazione e lo stesso reato di cui all’art. 660 c.p., nelle ipotesi in cui questo si concretizzi in una pluralità di condotte.

Ebbene, per costante giurisprudenza di legittimità, la circostanze attenuante della provocazione non è compatibile con un reato a condotta abituale, caratterizzato da una pluralità di comportamenti antigiuridici di analoga natura reiterati nel tempo, «posto che in tal caso quella che si vorrebbe prospettare come una reazione emotiva ad un fatto ingiusto si presenta, in realtà, come espressione di un proposito di rivalsa e di vendetta, al quale l'ordinamento non può dare riconoscimento alcuno» (Cass., Sez. 6, n. 12307 del 27/10/2000). In altri termini, per la decisione della Suprema Corte, seppur è possibile che lo stato d’ira possa originarsi anche ad una certa distanza temporale dall’ingiustizia patita, è giuridicamente da escludere che esso possa reiterarsi a tempo indeterminato[4], applicandosi a reati concretamente abituali.

D’altro canto, la contravvenzione di molestie e disturbo delle persone ex art. 660 c.p. rientra per la Suprema Corte nell’ambito dei reati eventualmente abituali[5], la cui caratteristica risiede nel fatto che pur potendo la figura criminosa tipica concretizzarsi mediante la realizzazione di un solo episodio, la reiterazione delle condotte non comporta una sommatoria di illeciti, eventualmente unificabili quod poenam nella figura del reato continuato ex art. 81 comma 2 c.p., ma costituisce una previsione dotata di natura e struttura unitaria ed omogena.

3.4 (segue) concessione e quantificazione della provvisionale

Da ultimo, con riferimento al quarto motivo di gravame, relativo alla mancata motivazione circa la concessione e quantificazione della provvisionale in merito alla liquidazione del risarcimento del danno civile, la Corte lo reputa infondato dal momento che una tale decisione è insuscettibile di passare in giudicato, in quanto sarà sostituita dall’effettiva determinazione dell’intero danno da parte del giudice civile (in questo senso, cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015; Cass. Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014; Cass. S.U., n. 2246 del 19/12/1990).

4. Considerazioni conclusive

In conclusione, la Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha chiaramente esplicitato la differenza intercorrente tra lo stato d’ira, identificabile nella situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo inarrestabile, tale da provocare la perdita dei poteri di autocontrollo ed impulsi aggressivi, e il diverso sentimento di vendetta o di rivalsa, rispetto al quale la situazione ingiusta determinatasi è piuttosto un pretesto che non la causa. Orbene, il conflitto sorto tra la donna e l’ex compagno in merito al pagamento dell’assegno di mantenimento non può, in ogni caso, attenuare un reiterato comportamento di disturbo e molestia mediante contenuti inurbani, essendo ingiustificato e sproporzionato rispetto al pregresso comportamento della persona offesa.

 

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] D. Pulitanò – Diritto penale. Parte speciale, Volume I, 2011, p. 243.
[2] Cass. S.U., n. 13681 del 25/2/2016.
[3] G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 2014.
[4] Favorevole all’idea che lo stato d’ira possa perdurare nel tempo e riemergere quale reazione ad episodi provocatori, cfr. R. Riz, Lineamenti di diritto penale. Parte generale, 2001.
[5] Tale figura giuridica ha trovato l’avallo anche della giurisprudenza che l’ha applicata ad esempio in materia di reati quali il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione.