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Pubbl. Mer, 11 Mar 2015

Voto di scambio: approvato il divieto di benefici.

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Angela Cuofano


La legge n. 19/2015 ha previsto il divieto di concedere benefici ai colpevoli del reato ex art. 416 ter. Ma quali sono realmente le intenzioni del legislatore? Scopriamolo insieme in quest´analisi.


La legge n. 19 del 23 febbraio 2015, pubblicata in G.U. del 5 marzo 2015 n.90, ha introdotto il divieto di concedere benefici ai condannati per il delitto di cui all’art. 416-ter.

La pubblicazione era attesa a seguito dell’approvazione in sede legislativa ed in via definitiva, da parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, il 12 febbraio scorso, della proposta legislativa.

La novella apporta una rilevante novità  al comma 1 dell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), stabilendo che non solo coloro che sono colpevoli del delitto ex art. 416-bis, ma anche coloro che risponderanno del delitto ex 416-ter, rubricato “Scambio elettorale politico-mafioso”, non potranno essere assegnati al lavoro esterno, né potranno accedere ai permessi premio e alle misure alternative, come l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà, a meno che tali condannati collaborino con la giustizia a norma dell’art. 58-ter della citata legge .

Analizzando la norma, si può facilmente intuire la ragione di questa scelta;  si osserva invero che, con l’art.416-ter, il legislatore ha inteso attribuire specifica rilevanza al fenomeno del c.d. voto di scambio, qualora esso si realizzi nella erogazione  - o nella sua promessa – di denaro o altra utilità al sodalizio mafioso che prometta in cambio voti al politico.

A tal proposito, si ricorda che, per la configurabilità del reato, non basta l’elargizione del denaro o di qualsiasi altra utilità o la loro promessa ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso in cambio dell’appoggio elettorale - così come previsto dalla legge 17 aprile 2014 n. 62, che ha recentemente riformato la fattispecie in esame -, ma occorre anche che quest’ultimo faccia ricorso all’intimidazione ovvero alla  prevaricazione mafiosa, in linea con le modalità precisate nel terzo comma dell’art. 416-bis c.p. – cui l’art. 416-ter fa esplicito richiamo -, per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.

Dal punto di vista strettamente sanzionatorio, si applica la stessa pena prevista dall'art. 416-bis c.p., ovvero la reclusione da sette a dodici anni, pena che trova applicazione anche a chi prometteva di procurare voti.

Alla luce di tali considerazioni, si osserva, dunque, che la legge in commento altro non fa che proseguire il percorso tracciato dalla riforma, aggiungendo un ulteriore tassello ad uno scenario volto sempre più a contrastare tutti i reati di stampo mafioso.

Oltre a ciò, la nuova legge, all’art. 2, modifica anche l’art. 51, comma 3-bis, del c.p.p., estendendo alla Procura distrettuale antimafia le funzioni di pubblico ministero nelle indagini preliminari e nel processo di primo grado anche per il reato in questione.

La novella legislativa, con tutte le novità fin qui prospettate, sarà in vigore a partire dal 20 marzo 2015.