• . - Liv.
ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Gio, 26 Feb 2015

Terrorismo internazionale e ”foreign fighters”: quali misure di prevenzione e contrasto ha adottato il Governo?

Modifica pagina

Ambra Di Muro


La recrudescenza del fenomeno terroristico, Charlie Hebdo e le efferate esecuzioni compiute dalle milizie dell´Isis, hanno occasionato l´adozione da parte del Governo italiano, analogamente ad altri Paesi europei - su tutti, la Francia - di misure volte a contrastare tali azioni criminose, anche attraverso l´introduzione nel codice penale di nuove fattispecie di reato.


I recenti episodi di cronaca internazionale - la strage parigina alla redazione di Charlie Hebdo e la oscena sequela di barbare esecuzioni perpetrate dai "tagliagole" dell´Isis - hanno sollecitato l´ intervento del Governo italiano, che, dopo averne elaborato lo schema nel corso del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio scorso(1), ha adottato un decreto legge(2) recante misure urgenti per la prevenzione ed il contrasto del terrorismo di matrice (anche) internazionale.
Scopriamone i dettagli.

Introduzione di nuove fattispecie di reato e punibilità di "nuove" condotte penalmente rilevanti

Il provvedimento del Governo, al fine di contrastare più efficacemente le attività criminose delle organizzazioni terroristiche, e ad integrazione dell'attuale disciplina codicistica (artt. 270 bis e seg. c.p.), contempla un ampliamento del catalogo delle fattispecie di associazionismo con finalità di terrorismo, prevedendo l´introduzione di un reato "nuovo di zecca" che punisce condotte integrate dalla: organizzazione, finanziamento e propaganda di viaggi per compiere atti terroristici - con irrogazione della pena della reclusione da tre a sei anni (è inserito, all'interno dell'art. 270-quater c.p.)(3).

E´ prevista, pure, la punibilità del soggetto arruolato con finalità di terrorismo, e salvo il caso di addestramento, con la pena della reclusione da tre a sei anni si determina un ampliamento del novero dei soggetti attivi(4) - l'arruolato - e delle condotte loro ascrivibili, laddove l´art. 270-quater del c.p. sanzionava, sino all'intervento novellatore, solo l´attività del reclutatore.

Sul modello francese, viene introdotta la punibilità di colui che acquisisce autonomamente le "istruzioni per il compimento degli atti terroristici", essendo attualmente sanzionato penalmente il solo addestramento ad opera di un terzo (art. 270-quinquies c.p.)(5).

Riconoscendosi la sempre maggiore influenza ed incidenza degli strumenti telematici nella attività di proselitismo ed "agevolazione dei gruppi terroristici", il decreto, al fine di contrastare un tale uso distorto e criminoso della rete internet, reca ulteriori importanti misure:

  • un aggravamento delle pene stabilite per i delitti di apologia e di istigazione al terrorismo commessi attraverso strumenti telematici (art. 2 del decreto de quo);
  • la possibilità che l´Autorità Giudiziaria ordini agli internet provider di "inibire l´accesso ai siti utilizzati per commettere reati con finalità di terrorismo". Tali siti internet sono elencati in un´apposita "lista", stilata dal "Servizio Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato", e da essi costantemente aggiornata. Nel caso d´inosservanza, può essere disposta da parte delll´Autorità Giudiziaria l´interdizione dall´accesso ai relativi domini internet (art. 2, co.2);
  • Ai direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, è previsto venga consentito l´esperimento - previa autorizzazione del Giudice - di colloqui con soggetti detenuti o internati, al fine di "acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale" e quando sussistano "specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione" (art.6)(6);
  • Infine vengono attribuite al Procuratore Nazionale Antimafia funzioni di coordinamento, nel territorio nazionale, delle indagini relative a procedimenti penali e procedimenti di prevenzione in materia di terrorismo (con tale provvedimento viene modificata la dizione "procuratore nazionale antimafia" attraverso l'aggiunta delle parole "e antiterrorismo")(7), prevedendosi che svolga "l'incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, alla data di entrata in vigore dal presente decreto, il procuratore nazionale antimafia". Viene, altresì mutata la dicitura "direzioni distrettuali antimafia" in "procure distrettuali".


In ordine alle misure di prevenzione personali, il Governo, nello schema di decreto, contemplava l´inserimento pure di misure riguardanti i cd. foreign fighters.

Con tale locuzione sono stati indicati i combattenti stranieri che, sposando la causa jihadista, hanno raggiunto i "teatri di conflitto interetnico e religioso" dell´area medio-orientale, per unirsi ai miliziani di molteplici organizzazioni terroristiche operative in Siria ed Iraq, prime tra tutte l´Islamic State (già ISIS) e Jabhat al Nusra.

Stime approssimative indicano che su quindicimila foreign fighters, tremila siano quelli occidentali pronti a raggiungere il fronte siriano.
Per contrastare e prevenire tale fenomeno nuovo, pertanto, il decreto legge - pur non utilizzando la dizione foreign fighters- prescrive sia estesa la punibilità a coloro che prendano "parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies del codice penale".

Viene concessa, inoltre, al Questore la facoltà - nei casi di necessità ed urgenza- di ritirare temporaneamente il passaporto a "sospetti" combattenti stranieri o soggetti implicati nella "commissione di reati con finalità di terrorismo", all´atto della proposta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disponendo anche "la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente" (art. 4, co. 1, lett. b).
Congiuntamente a tale previsione, il decreto contempla la punibilità della condotta di chi si sottragga alle misure imposte con i provvedimenti d'urgenza suindicati (ulteriormente al ritiro del passaporto, è previsto "l'obbligo o divieto di soggiorno").

 

 

1) C.d.M. n. 49; 

2) Decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7; Si allega link al provvedimento: http://www.governo.it/backoffice/allegati/77906-10011.pdf ;

3) Art. 270-quater.1, "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo";

4) Soggetto attivo del reato è l´autore della condotta illecita penalmente rilevante;

5) Nello schema di decreto era utilizzata la dizione "autoaddestramento";

6) Scompare la previsione - recata precedentemente nello schema- di esimenti che, nel quadro di un ampliamento delle "garanzie funzionali" , escludano dalla punibilità le condotte del personale delle Agenzie di intelligence, purchè poste in essere per "finalità istituzionali" e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

7) Art. 4, co.1, lett. a.