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Pubbl. Mer, 28 Mar 2018

Le novità al processo penale della Riforma Orlando ed i chiarimenti della Cassazione rispetto ai problemi intertemporali

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Giuseppe Ferlisi
AvvocatoUniversità degli Studi di Salerno


In questo articolo sono trattati le maggiori novità introdotte dalla L. 103 del 2017, con una particolare attenzione ai problemi scaturenti dalle nuove norme per i processi in corso o con udienze già fissate.


Sommario: 1. Il principio tempus regit actum; 2. L'archiviazione e l'udienza prelimnare; 3. Procedimenti su ricorsi per misure cautelari; 4. Le impugnazioni; 5. Sanzioni pecuniare nei casi di inammissibilità; 6. Inammisibilità de plano; 7. Il limitato potere di ricorso per cassazione del P.M. in caso di "doppia-conforme"; 8. Condotte riparatorie.

 

1. Il principio tempus regit actum

Con l'entrata in vigore della riforma del processo penale, nota come "Riforma Orlando", sono sorti molteplici problemi in ordine al regime da applicarsi ai processi in corso.
A tal riguardo, è intervenuta la relazione dell'Ufficio del Ruolo e del Massimario del Settore Penale, su richiesta del Primo Presidente.
Innanzitutto, in tale relazione è stata riaffermata la non retroattività della nuova legge procedurale e la sua immediata efficacia per tutti i fatti ed atti successivi rispetto all'entrata in vigore della stessa, oltre che la continuata vivivescenza per le norme procedurali abrogati da applicarsi ai processi iniziati pre-riforma.
Tali principi sono riassunti nel brocardo latino "tempus regit actum", già riaffermato piùà volte sia dalla Suprema Corte di Cassazione (S.U. n. 27614/2007; S.U. n. 4265/1998), sia dalla Corte Costituzionale (sent. n. 265/2010).
Ciò premesso, tuttavia, i maggiori problemi sorgono riguardo gli atti pendenti al momento della successione delle due leggi procedurali, in particolari quelli che hanno struttura complessa e che non sono ancora perfettamente integrati.

2. L'archiviazione e l'udienza preliminare

La legge n. 103/2017 ha inciso profondamente sul procedimento di archiviazione, nel tentativo di contemperare gli interessi contrapposti della persona offesa e dell'indagato.
Difatti, per raggiungere questo obiettivo, è stata rivisitata soprattutto l'invalidità del processo di archiviazione ed al correlato controllo giurisdizionale sulla scelta operata dal giudice: tale gravame è stato spostato dalla competenza della Suprema Corte di Cassazione al Tribunale in composizione monocratica cui la parte che intende proporre reclamo può rivolgersi entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento.
Tale novità è contenuta nel nuovo art. 410 bis c.p.p., comma 3, il quale statuisce, peraltro, la non impugnabilità del provvedimento decisorio.

La succitata legge ha poi reintrodotto, dopo l'abolizione intervenuta con la "legge Pecorella" del 2006, l'appello nei confronti della sentenza di non luogo a procedere, impugnabile precedentemente solo con ricorso per cassazione.
Tale gravame può essere oggi proposto dal Procuratore della Repubblica, dalla persona offesa e dall'imputato, con l'eccezione per quest'ultimo di non potervi ricorrere allorquando sia stato prosciolto perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.
E' stato quindi riaperta la possibilità di un controllo nel merito di ciò che viene deciso in udienza preliminare, con la sua definizione in camera di consiglio.
Nel caso il gravame sia proposto dall'imputato, il giudice d'appello potrà solo operare una sentenza più favorevole (ovviamente); se a proporlo è la parte civile, l'accoglimento postula la nullità della sentenza e la riformulazione dell'udienza preliminare.
Il dubbio, riguardo entrambe le impugnazioni, attiene a quali categorie di atti si applicheranno ancora le norme previgenti ed a quali quelle sopravvenute.
A tale quesito, il già citato ufficio della Suprema Corte di Cassazione ha ipotizzato l'applicazione dei principi già affermati dalla medesima Corte in relazione alla sentenza "Lista" (n. 27614/2007), così prefigurando una soluzione che tenga conto della data del provvedimento impugnato: quelli emessi prima della Riforma Orlando saranno impugnabili secondo le norme previgenti, viceversa, quelli successivi alla Riforma troveranno proprio sbocco di gravame nei nuovi procedimenti.

3. Procedimenti su ricorsi per misure cautelari

Il riformato art. 325 comma 3 c.p.p., con il richiamo all'art. 311 c.p.p., ha introdotto l'applicazione del rito camerale partecipato - in luogo di quello non partecipato - per i ricorsi per cassazione in materia di misure reali.
La questione attiene alla formula procedimentale da applicare ai ricorsi per cassazione già proposti prima della Riforma con udienza ancora da fissare.
In tali casi, sempre sulla scorta di sentenze della Corte di legittimità precedenti, l'Ufficio del Massimario ha proposto - tra quelle discusse in seno agli Uffici di Presidenza - la soluzione per la quale i procedimenti con gli avvisi di fissazione di udienza di trattazione siano stati emessi pre-riforma, dovranno essere trattati secondo il rito non partecipato sebbene saranno (o siano stati) celebrati post riforma.

4. Le impugnazioni

Le modifiche della novella del 2017 hanno eliminato la chances per l'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, sancendo per quest'ipotesi la grave sanzione dell'inammissiiblità.
Oltre a tale modifica, il legislatore ha introdotto la specificità dell'enunciazione dei contenuti del ricorso al fine di rafforzare i motivi dell'impugnazione e meglio definire l'oggetto della stessa.
Per i ricorsi pendenti, rispettando ancora una volta il principio tempus regit actum, anche in tale caso troverà conforto l'orientamento interpretativo già affermatosi con la "sentenza Lista", per la quale troverà applicazione - a prescindere dal momento di proposizione del ricorso - la norma vigente al momento dell'emissione del provvedimento che si intende impugnare.
Tale soluzione, sebbene porterà ad un ritardo nell'applicazione delle nuove norme in tema di inammissibilità, garantisce al meglio l'uniformità di applicazione del novum.

5. Sanzioni pecuniare nei casi di inammissibilità

La Riforma Orlando si caratterizza per un generale inasprimento della sanzione pecuniaria, destinata alla Cassa delle ammende, per quei ricorsi colpiti da inammissibilità.
Tale decisione del legislatore ha dato seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, con cui i giudici costituzionali avevano indicato la necessità di collegare la sanzione ad un profilo colposo del ricorso, che in tal caso è il grave vizio.
Tale aspetto pecuniario viene applicato anche a quei ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della l. 103/2017, pur se riferiti ad una udienza fissata dopo detto momento.

6. Inammissibilità de plano

All'interno della generale rivisitazione della procedura penale, il Parlamento (ed i decreti attuativi ministeriali susseguenti) ha, inoltre, modificato la disciplina di rito per l'inammissibilità, la quale è notoriamente trattata da una sezione ad hoc della Suprema Corte di Cassazione, chiamata impropriamente "sezione-filtro".
Ciò detto, è stata normata la possibilità di trattare i ricorsi affetti dal già richiamato vizio di inammissibilità attraverso una dichiarazione "senza formalità", quindi in assenza di contraddittorio, nei casi tassativamente elencati.
Questi sono:
a) difetto di legittimazione;
b) ricorsi contro la sentenza di patteggiamento;
c) ricorsi contro la sentenza pronunciata sul concordato sui motivi di appello (reintrodotto dalla Riforma).
Avverso tale provvedimento è prevista la possibilità del ricorso straordinario.

La soluzione prospettata rispetto ai procedimenti in corso dall'Ufficio del Ruolo e del Massimario è quella di applicare immediatamente a tutti i ricorsi tale cesoia, sebbene limitatamente a quelli per cui ancora deve essere fissata l'udienza di trattazione, conservando il vecchio regime normativo per le udienze già fissate.

7. Il limitato potere di ricorso per cassazione del P.M. in caso di "doppia-conforme".

All'interno delle modifiche, particolare rilevanza è quella che limita la possibilità di ricorso per cassazione da parte del Pubblico Ministero nei casi in cui vi sia stata, sia in primo grado che in appello, sentenza di proscioglimento.
Si evidenzia che tale divieto, lungi dall'essere generale, impedisce al P.M. solo il ricorso per mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 c.p.p.) e per eventuali vizi della sentenza d'appello.
Anche in tale caso troveranno applicazione i principi della "sentenza Lista" ed il più generale principio del tempus regit actum.

8. Condotte riparatorie

L'altra importante novità, di fianco a quelle legate al regime prescrittivo, attiene ad una generale tendenza - da parte del Legislatore - a previlegiare le condotte riparatorie rispetto a quelle punitive, designando una causa di estinzione del reato nei casi di integrale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall'illecito.
Tale novità - introdotta con l'art. 162 ter c.p. - ha natura sostanziale e pertanto sottoposta al regime del trattamento più favorevole nel caso di successione di leggi nel tempo ex art. 2 c.p.
Tale estinzione ha il sicuro pregio di intaccare quei procedimenti penali portati avanti solo dall'immotivata volontà da parte della persona offesa (o della parte civile) di non accettare una equa riparazione del danno; ciò viene fatto attraverso la valutazione del giudice di fronte ad una offerta reale, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa.
Tale offerta può essere presentata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salvo la concessione da parte del giudice - su richiesta dell'imputato - di ulteriore termine, nel massimo di sei mesi, per provvedere al pagamento; in tale termine il giudice dichiererà la sospensione del procedimento penale.

Per i processi in corso, la novellata riforma ha introdotto una disciplina transitoria ad hoc per consentire la riparabilità anche di quei procedimenti ove è già intervenuta condotta riparatoria, consentendo solo per questi la presentazione dell'offerta reale alla prima udienza utile dopo l'entrata in vigore della riforma de quo.