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Pubbl. Ven, 20 Apr 2018

Legittimo sequestrare il telefono cellulare a chi scatta fotografie a terzi di nascosto

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Taccola Ilaria
AvvocatoUniversità di Pisa


Nota a Corte di Cassazione, Sez. I Pen., sentenza del 24 maggio 2017, n. 9446, in tema di sequestro di telefono cellulare a seguito di fotografie eseguite di nascosto.


Sommario: 1. Il reato di molestie ex art. 660 c.p.; 2. Il caso concreto.

1. Il reato di molestie ex art. 660 c.p.

Il reato di molestie ex art. 660 c.p. punisce chiunque rechi molestia o disturbo anche col mezzo del telefono per petulanza o per altro biasimevole motivo in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Trattasi di una fattispecie plurioffensiva che tutela, oltre alla tranquillità del privato, anche l’ordine pubblico. Infatti, la norma in questione è volta a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l’offesa alla quiete privata. Invero, la relativa contravvenzione è procedibile di ufficio.

In merito all’elemento oggettivo, il concetto di molestia è stato ritenuto carente di precisione, determinatezza e tassatività, essendo rimandata all’interprete la decodificazione in concreto di tale termine.

Infatti, in vari precedenti della Corte di Cassazione si è ritenuto integrato il reato di molestia nell'ipotesi in cui l'agente invii due sms dal contenuto offensivo, ritenendo che nel caso di specie, la condotta attestante un presunto tradimento da parte del marito ai danni della persona offesa, poneva la vittima in una condizione di forte disagio, alterandone in modo significativo le normali condizioni di tranquillità personale e familiare[1].

Al contrario, in un altro precedente si è statuito che con riferimento al mezzo del telefono “non può intendersi comprensivo, in via di interpretazione estensiva, delle comunicazioni telematiche non foniche, effettuate mediante elaboratore elettronico attraverso la rete di internet[2].

Ai fini dell’integrazione del reato di molestia o disturbo alle persone è necessaria la sussistenza della petulanza. Tale concetto è stato definito dalla giurisprudenza come “un atteggiamento di insistenza eccesiva e perciò di fastidiosa, arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell’altrui sfera”.[3]Invero, nel caso di specie si era stabilito che il requisito della petulanza non era stato integrato, essendo penalmente irrilevanti l’effettuazione di due soli contatti telefonici.

Inoltre, in una recente sentenza della Corte di Cassazione è stato stabilito che un paio di foto scattate all’improvviso dalla finestra o dal balcone in una sola occasione non sono sufficienti ad affermare la penale responsabilità dell’imputato.

In relazione all’elemento soggettivo, la fattispecie in esame presuppone il dolo specifico, richiedendo, infatti, che l’agente mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo agisca al fine di interferire nell’altrui sfera di libertà.

2. Il caso concreto

L’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in sede di riesame che confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio del telefono cellulare dell’indagato, chiedendone l’annullamento.

Il ricorrente a mezzo del difensore denunciava la violazione di legge in relazione agli artt. 660 c.p., 355 e 324 c.p.p. affermando che la condotta dell’indagato, concretizzatasi nel seguire prima la persona offesa all’interno di un centro commerciale e in seguito nella ripresa di quest’ultima con il proprio telefono cellulare non integrava la contravvenzione contestata.

L’indagato, infatti, non avrebbe invaso la libera determinazione della persona, non essendoci stata nessuna molestia o alcun disturbo, visto che la persona offesa non si era accorta di nulla. Invero, la denuncia era stata sporta sulla base di quanto riportato dagli addetti alla vigilanza. Infatti, sempre secondo il ricorrente, alcuni scatti fotografici non integravano la fattispecie di cui all’art. 660 c.p., non essendo stata lesa la liberà tranquillità della persona offesa

Nel caso in esame, la Corte rigettava il ricorso adducendo che la condotta dell’indagato integrava la fattispecie di cui all’art. 660 c.p., affermando in linea con numerosi precedenti la natura plurioffensiva della detta contravvenzione. Difatti, il reato di molestia o disturbo ex art. 660 c.p. tutela la tranquillità pubblica, messa in pericolo dalla turbativa dell’interesse privato che riceve una protezione indiretta in tale caso. Di conseguenza, la contravvenzione in esame viene perseguita anche senza la volontà della persona offesa. Inoltre, si afferma nella sentenza in esame, in maniera conforme a molti precedenti che “ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 660 c.p., la molestia o il disturbo devono essere valutati con riferimento alla psicologia normale media, in relazione cioè al modo di sentire e di vivere comune, cosicché nell'ipotesi in cui il fatto sia oggettivamente molesto o disturbatore, è del tutto irrilevante che la persona offesa non abbia risentito alcun fastidio”[4].

Pertanto, la circostanza che la persona offesa non si sia accorta della condotta dell’indagato non è rilevante ai fini dell’integrazione della detta contravvenzione.

 

Note e riferimenti giurisprudenziali

[1] Cass. 13 dicembre 2012 n. 2597
[2] Cass. 21 gennaio 2012 n. 24670
[3] Cass. 27 novembre 2007 n. 40748
[4] Cass. 2 aprile 2014 n. 18145

Si veda anche, in questa Rivista, A. BROGIONI, "Basta una telefonata per configurare il reato di molestie?", 4, 2018.