La notifica dell´ufficiale giudiziario territorialmente incompetente
Modifica paginaProfili del procedimento di notifica da parte dell´ufficiale giudiziario e relativa giurisprudenza. L´ordinanza di remissione alle Sezioni Unite dell´8 gennaio 2018 in ordine all´invalidità della notifica effettuata dall´ufficiale procedente
Sommario: 1. La ricezione dell'atto da notificare da parte dell'ufficiale giudiziario; 2. L'ufficiale giudiziario e la notifica a mezzo del servizio postale; 3. La notifica ex artt. 138 e 139 c.p.c.; 4. La notifica ex art. 140 c.p.c.; 5. La notifica ex art. 143 c.p.c.; 6. La relata di notifica; 7. La notifica dell'ufficiale giudiziario incompetente.
1. La ricezione dell'atto da notificare da parte dell'ufficiale giudiziario
La notifica può essere definita come quel procedimento che compete all'ufficiale giudiziario e consiste nel portare a conoscenza del destinatario un atto determinato, mediante la consegna di una copia conforme all'originale (1).
La richiesta di notificare proviene generalmente dalla parte (o dal suo difensore munito di mandato, come emerge dall'art. 104 del D.P.R. 1229/1959 e dall'art. 163, comma quarto, c.p.c.), dal pubblico ministero o dal cancelliere.
Una precisazione merita quanto prescritto in materia di notificazione su impulso del difensore munito di mandato. La sentenza della Cassazione n. 357/11 evidenzia, infatti, che il procuratore inteso come semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche del compimento di atti di impulso processuale. Non disponendo quindi della procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c, la notifica effettuata dal semplice domiciliatario è da considerarsi inesistente e non nulla.
Per il notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui consegna l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario. Prova di ciò risiede nella ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e in assenza di questa, nel timbro apposto sull'atto da notificare, anche se non firmato, che reca l'indicazione della data e del numero cronologico (Così Cass. sent. n. 14294/2007 e Cass. sent. n. 13640/2013).
Interessante, sul punto, la pronuncia della Corte di Cassazione n. 164/2005, che attiene alla delega, anche orale, che compie il procuratore nei confronti di una terza persona per la consegna materiale dell'atto presso l'ufficio delle notifiche competente. Tale circostanza, sottolinea la pronuncia, è irrilevante ai fini della perfezionamento della notifica, a patto che risulti certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata.
Occorre poi soffermarsi sulla sentenza della Cassazione n. 4933/2014. Premesso che l'atto di impulso della notificazione si compie con l'istanza che deve contenere l'indicazione specifica del notificante (anche se nella prassi è diffusa la semplice dicitura “ad istanza come in atti, si notifichi a...”), ai fini della notificazione la sentenza in esame precisa che è sufficiente suddetto impulso. In effetti, a ben vedere, l'ufficiale giudiziario non si deve limitare a riscontrare l'effettività dell'indirizzo indicato (a differenza dell'agente postale) ma è chiamato a svolgere le ricerche necessarie alla nuova notifica, e può eseguire di sua iniziativa l'ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del domiciliatario, qualora le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso l'individuazione.
Si rileva, inoltre, la sentenza n. 1422/80 in merito all'orario della notifica. Per espressa previsione normativa (147 c.p.c.) questa deve avvenire tra le 7 e le 21 ma la pronuncia in esame ha avuto il pregio di chiarire che se il destinatario accetta di riceverla anche fuori dagli orari appena indicati, la stessa si è perfezionata. Perfezione che non si raggiunge se, al contrario, il destinatario rifiuta di ricevere l'atto e l'ufficiale giudiziario, pertanto, dovrà compiere un nuovo tentativo di notifica negli orari consentiti.
2. L'ufficiale giudiziario e la notifica per mezzo del servizio postale
L'ufficiale giudiziario competente è quello addetto all'autorità competente a conoscere della causa cui attiene la notifica. Nel caso in cui la notificazione sia da effettuarsi fuori della circoscrizione territoriale di sua competenza, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del mezzo postale, come confermato anche dalla sentenza della Cassazione n. 14355/2013. Per quanto attiene alla notifica da effettuarsi presso il destinatario che si trovi nella medesima circoscrizione, ma in un altro Comune rispetto all'ufficio notifiche che procede è prevista, anche in questo caso, la notifica per mezzo del servizio postale, fatta salva la possibilità per il notificante di chiedere espressamente la notifica a mani. Tale richiesta deve essere fatta per iscritto, in calce o a margine dell'atto da notificare e deve essere sottoscritta dal richiedente ex art. 107 d.P.R 1229/59.
Nei casi di notifica a mezzo del servizio postale, l'ufficiale giudiziario scrive la relata di notifica in calce all'originale e alla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per il cui tramite viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Sulla busta che contiene la copia dell'atto da notificare identifica il nome e il cognome del destinatario, indica il suo luogo di residenza, dimora o domicilio, scrive il numero del registro cronologico, appone la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio.
L'avviso di ricevimento contiene, per contro, i dati del mittente e dovrà essere restituito allo stesso, una volta compiute le formalità prescritte dalla notifica.(2)
3. La notifica al destinatario ex artt. 138 e 139 c.p.c.
Prima di procedere alla notifica dell'atto, l'ufficiale giudiziario deve verificare preliminarmente se il destinatario abbia eletto domicilio speciale ai sensi del 141 c.c. Nella prassi, il caso più frequente è la domiciliazione eletta presso il proprio difensore a cui è conferita la procura per il giudizio. In caso di esito positivo, quindi, la notifica deve essere effettuata in quest'ultimo luogo e nelle mani del domiciliatario (3).
Se il destinatario non ha eletto alcun domicilio speciale, la notifica deve essere fatta personalmente nei suoi confronti.
La legge indica in successione i luoghi in cui ricercare il destinatario della notifica. Se non viene rispettato l'ordine, la notifica è nulla (Cass. Sent. 24544/2008, Cass. Sent. 11734/2002).
L'art. 138 c.p.c stabilisce che l'ufficiale giudiziario deve innanzitutto ricercare il destinatario nella sua casa di abitazione. Se non è possibile, l'atto può essere consegnato ovunque il destinatario si trovi, purché rientri nella competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, per esempio nella casa di amici perché ospite.
Non è consentita la consegna a persone diverse (prevista solo nelle notifiche ai sensi del 139 c.p.c nei luoghi di residenza, dimora o domicilio) e il rifiuto di ricevere l'atto perfeziona in ogni caso la notifica.
La Cassazione con orientamento stabile, considera che la notifica non è nulla se è avvenuta in ogni caso nelle mani del destinatario, non direttamente nella casa di abitazione (anagrafica) ma comunque nel comune di residenza (Cass. sent n. 16299/2010, Cass. sent. n. 1887/2006, Cass. sent. n. 2323/2000).
L'art. 139 c.p.c. regola i casi in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario nella casa di abitazione, quando la stessa non coincida con la residenza. Occorre innanzitutto ricercarlo nel Comune di residenza: presso la casa di abitazione o in alternativa, nel luogo dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio. Questi ultimi luoghi per pacifico orientamento giurisprudenziale sono considerati alternativi.
Se non è possibile notificare l'atto nelle mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario sempre a norma dell'art. 139 c.p.c. “consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata".
Quando non è noto il Comune di residenza, la notifica si effettua presso il Comune di dimora e se anche quest'ultimo non è conosciuto, presso il Comune del domicilio. Se residenza e domicilio coincidono, la notifica può essere indifferentemente nell'uno o nell'altro luogo, ma se si trovano in due Comuni diversi occorre procedere dapprima con il tentativo di notifica presso quello di residenza se noto, e non a quello di domicilio, pena la nullità della notificazione (Cass. sent. n. 1753/2005, Cass. sent. n. 5945/1997) (4).
4. La notifica ai sensi del 140 c.p.c.
Quando è stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio e dimora - e la copia tuttavia non può essere consegnata nelle mani del destinatario o nei confronti di un'altra persona come elencata nell'art. 139 c.p.c., per difficoltà di ordine materiale, per irreperibilità, incapacità, o rifiuto delle persone (Cass. sent. 13755/2002, Cass. sent. n. 1166/1996) -l'ufficiale giudiziario procede ai sensi del 140 c.p.c. In particolare provvede a depositare la copia dell'atto nella casa comunale del luogo dove la notifica deve eseguirsi, affigge busta chiusa e sigillata contenente l'avviso del deposito sulla porta dell'abitazione (o dell'ufficio o dell'azienda) del destinatario dandone avviso mediante lettera a/r.
La notifica si considera perfezionata per il destinatario nel momento in cui riceve la raccomandata o comunque trascorsi 10 giorni dalla spedizione della stessa (C. Cost n. 3/2010, Cass. sent. n. 7809/2010).
5. La notifica ai sensi del 143 c.p.c.
Se non sono conosciute la residenza, la dimora, e il domicilio del destinatario la notificazione avviene mediante deposito dell'atto al Comune dell'ultimo luogo di residenza o, in mancanza, del luogo di nascita; se neanche quest'ultimo è conosciuto si effettua mediante consegna dell'atto al Pubblico ministero. L'istante che procede a tale tipologia di notifica deve opportunamente dimostrare di aver effettuato i necessari accertamenti e richiesto le opportune informazioni (Cass. sent. n. 19986/2010) e non è sufficiente il solo possesso del certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito (Cass. sent. n. 2909/2008, Cass. sent. n. 8077/2007).
Anche l'ufficiale giudiziario deve comunque svolgere ulteriori ricerche e indagini per rintracciare il destinatario, a pena di nullità (Cass. sent. n. 2909/2008).
In entrambi i casi (deposito Comune ultima residenza o nascita oppure consegna al P.M), la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (5).
6. La relata di notifica
L'ufficiale giudiziario deve certificare l'eseguita notificazione mediante una relazione o “relata” da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e ad ogni copia dell'atto.
Essa è costituita da una parte che contiene l'istanza e i dati anagrafici del destinatario e da un'altra che descrive la modalità della notificazione, la data di effettuazione, le qualità del soggetto che ha ricevuto o rifiutato di ricevere l'atto per il destinatario, oppure le ragioni della mancata consegna dell'atto, le ricerche effettuate, le notizie e le informazioni raccolte per reperire il destinatario.
La sua natura è quella di un atto pubblico che fa piena prova, fino a querela di falso, dell'attività svolta, dei fatti avvenuti in sua presenza, compreso il fatto di avere informazioni e/o ricevuto dichiarazioni.
Discusso se quanto appena detto vale anche per il riferimento che l'ufficiale giudiziario compie nella relata circa la consegna di copia conforme all'originale nelle mani del destinatario. L'orientamento giurisprudenziale prevalente sostiene che la relata non fa piena prova, fino a querela di falso, della conformità della copia all'originale. Difatti, la parte interessata potrà esibire in giudizio la copia e mostrare dinanzi al giudice le difformità riscontrate. Sarà quest'ultimo, una volta verificate suddette difformità, a dichiarare la nullità (Cass. sent. n. 14686/2007) (6).
7. La notifica dell'ufficiale giudiziario incompetente
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. II, Civ., dell' 8 gennaio 2018, n. 179, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione della nullità, dell'inesistenza o della mera irregolarità (con sanzioni solamente disciplinari o risarcitorie) per quanto attiene alle notifiche effettuate fuori dalla circoscrizione in cui l'ufficiale giudiziario esercita la propria funzione.
Un primo orientamento sostiene che l'incompetenza per territorio dell'ufficiale giudiziario procedente determini la nullità della notifica, sanabile con la costituzione (non con la mera consegna dell'atto) o con la rinnovazione della notifica.
Tale tipologia di nullità non è contemplata dall'art. 160 c.p.c e viene ricondotta all'invalidità dell'atto compiuto dal funzionario in assenza di pubblico potere, e non nell'esercizio di poteri esorbitanti rispetto a quelli di cui dispone il funzionario procedente, che al contrario genererebbe l'inesistenza della notifica (così, tra le tante, Cass. sent. n.. 19834/2014 e Cass. sent. n. 14355/2013).
Occorre considerare anche la recente sentenza della Cassazione n. 14916/16, in particolare laddove definisce l'inesistenza di una notifica, stabilendo quali siano gli elementi essenziali della stessa. Questi ultimi sono costituiti dalla trasmissione e dalla consegna e in merito alla prima, essa è ”attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere esercitato”.
Orbene, finora, se la notifica non avveniva per mezzo di un ufficiale giudiziario competente, l'orientamento maggioritario propendeva per la nullità della stessa. Al contrario, tale sentenza opta per l'inesistenza, non sanabile in alcun modo.
Tornando al caso esaminato dalla Corte di Cassazione che ha portato all'emissione dell'ordinanza sopracitata, nel momento in cui si fosse dato seguito all'orientamento tradizionale si sarebbero avuti effetti di non poco conto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso, difatti, la notifica sarebbe avvenuta per mezzo di un ufficiale giudiziario incompetente (nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario di Santa Maria Capua Vetere in luogo di quello di Grosseto). Il destinatario della notifica dell'opposizione tuttavia non si costituiva e la nullità non veniva rilevata neanche dal giudice del primo grado che, per l'effetto, non disponeva la rinnovazione della citazione.
Il giudizio pertanto era considerato regolarmente instaurato, con la dichiarata contumacia della controparte, e la sentenza emessa revocava infine il decreto ingiuntivo.
Avverso tale sentenza, la parte non costituita proponeva appello, eccependo, tra gli altri motivi, la nullità della notifica effettuata nei suoi confronti da un ufficiale giudiziario incompetente. Orbene, considerato che la nullità si sana con la costituzione (che non era avvenuta) o con la rinnovazione della citazione (possibile solo ovviamente nel primo grado), è chiaro che per l'orientamento tradizionale, le doglianze lamentate dovevano trovare accoglimento e per l'effetto la sentenza doveva essere dichiarata nulla con rimessione in causa, ai sensi del 354 c.p.c., al primo giudice.
La Corte d'Appello tuttavia non si conforma all'orientamento prevalente, concludendo non per la nullità della notifica, ma per la mera irregolarità riguardo alla notifica effettuata da un ufficiale giudiziario incompetente.
Tale posizione viene fondata su vari assunti. Innanzitutto quello secondo cui la notifica eseguita da un ufficiale giudiziario incompetente non è elencata come espresso motivo di nullità ai sensi del 160 c.p.c (7). Inoltre, circostanza non di minore importanza, è il fatto che le norme del d.P.R 1229 del 1959, che regolano la competenza dell'ufficiale giudiziario, avrebbero solo valore organizzativo, e la loro violazione comporterebbe solo conseguenze disciplinari o risarcitorie e non la nullità della notifica. Ulteriore motivo addotto a sostegno della mera irregolarità consiste nel fatto che, almeno nel caso di specie, la notifica sarebbe avvenuta tramite il servizio postale, per cui l'ufficiale giudiziario, seppur incompetente, ha proceduto solo alla preparazione dell'atto da notificare, notifica poi effettuata dall'agente postale. Infine, anche a voler considerare tale incompetenza, non si può negare che è con la consegna nelle mani del destinatario dell'atto da notificare che la notifica si perfeziona, non con la sua costituzione in giudizio, che potrebbe quindi anche non avvenire (8).
Occorre poi ulteriormente tener conto che il sistema delle notificazioni è profondamente mutato negli anni e il ruolo dell'ufficiale giudiziario ridimensionato, specialmente da quello sempre più importante della posta elettronica certificata ma anche dalla notifica tramite il servizio postale (l. 890/82) e da quella effettuata dal difensore abilitato quale organo notificatore ai sensi della l. 53/1994. (9)
In relazione quindi a tutto quanto premesso, il collegio, in conformità alle conclusioni dell'avvocato generale, rileva che sussistano le condizioni per la rimessioni degli atti al primo presidente, affinché lo stesso valuti l'opportunità di assegnare la trattazione e la decisione del ricorso alle sezioni unite anche per effettuare un coordinamento con quanto stabilito dalla recente sentenza n. 14916/2016 in merito alla categoria dell'inesistenza della notifica.
Note
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A seguito della legge n. 53 del 1994 anche gli avvocati possono notificare atti e vengono equiparati all'ufficiale giudiziario in tale funzione. Gli avvocati possono consegnare direttamente la copia nelle mani del destinatario (se trattasi di altro avvocato) od avvalersi del servizio postale. Il difensore, al fine di poter svolgere tale attività, deve essere munito di procura speciale ex art. 83 c.p.c., essere autorizzato dal Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto e disporre di un apposito registro cronologico regolarmente vidimato.
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L'agente postale è addetto alla notifica. Si segnala sul punto che, nei casi in cui il luogo della notifica è esattamente individuato ma il destinatario risulta irreperibile o non è possibile consegnare il plico alle persone di cui all'art. 7 co. 2 l. 890/82, l'agente suddetto deposita l'atto nell'ufficio postale e deposita altresì il relativo avviso nella cassetta postale del destinatario. Se quest'ultimo non procede al ritiro dell'atto, la compiuta giacenza si raggiunge trascorsi dieci giorni dal deposito. Pertanto per il destinatario la notifica è perfezionata trascorso tale termine e nell'avviso di ricevimento che sarà consegnato al mittente risulterà la dicitura “atto non ritirato nel termine di dieci giorni”.
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Per la notifica ai sensi del 141 c.p.c. e l'elezione di domicilio: A.Latini, "Cos'è l'elezione di domicilio: normativa e giurisprudenza a confronto" in Riv. Cammino Diritto, 1, 2018.
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Sulla valenza meramente presuntiva dei certificati anagrafici Cass. sent n. 15938/2008 e Cass. sent. n. 12021/2002 , suscettibile di prova contraria da chi vi ha interesse (Cass sent. n. 9052/2002).
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Altra tipologia di notifiche sono quelle che avvengono a mezzo pec o per pubblici proclami, quest'ultima utilizzata nei casi in cui c'è un alto numero di destinatari oppure è difficile procedere alla loro identificazione.
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Per l'orientamento di segno opposto si segnalano la Cass sent. n. 23429/2007 e TAR Sicilia n. 1525/2009.
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Così l'art. 160 c.p.c. sulla nullità della notificazione "La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l’applicazione degli articoli 156 e 157".
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Nella giurisprudenza amministrativa l'orientamento maggioritario è proprio questo, contrario quindi a quello prevalente nella giurisprudenza civile.
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L'ordinanza in esame riporta inoltre che numerose sono le semplificazioni alle notifiche apportate dal diritto europeo in materia di notifica, anche diretta. La medesima ordinanza segnala altresì che l'Italia, nel rapporto finale relativo allo “Studio sulla notificazione dei documenti. Analisi giuridica comparata delle legislazione prassi rilevanti degli stati membri” è inserita tra i Paesi in cui è possibile la sanatoria della notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario incompetente.
Bibliografia
Filippo Collia, Silvia Farinotti (2012) "Procedura civile 2012", Milano, Memento pratico- Ipsoa Francis-Lefebrve.
Bruno Sassani (2014) " Lineamenti del processo civile italiano", Quarta Edizione, Milano, Giuffrè Editore.
Bruno Sassani (2014) "Codice di procedura civile e leggi complementari 2014", Milano, Giuffrè Editore.