ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Mer, 31 Gen 2018

Opposizioni a sanzioni amministrative: le spese liquidate in sentenza non possono essere inferiori ai minimi

Modifica pagina

Emmanuel Luciano


Non possono essere liquidati compensi legali in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense. Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. VI-2 Civ., con l'ordinanza 11 dicembre 2017 n. 29594.


La premessa dalla quale muove il presente articolo è la seguente: il D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248/2006, ha disposto che - dalla sua data di entrata in vigore - devono intendersi abrogate le disposizioni che prevedono per le attività libero professionali ed intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

Il sopra citato decreto ha altresì statuito che, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, il giudice debba provvedere alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali sulla base della tariffa professionale.

Ciò detto, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa conserva la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (cfr.: Cass. n. 7293/2011).

Per ragioni di completezza, occorre precisare che attualmente, nei rapporti tra l'avvocato ed il proprio assistito, vige il principio dettato dall'art. 2233 cod. civ., in base al quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione e che, in ogni caso, con la riforma dell'ordinamento forense, il conferimento dell'incarico professionale deve avere forma scritta con l'indicazione dei costi prevedibili per la controversia - a prescindere dal suo esito - e che, in ogni caso, costi e compensi potranno subire delle variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori ovvero adempimenti più complessi rispetto a quanto inizialmente previsto in modo indicativo.

Orbene, ritornando all'ipotesi della regolamentazione delle spese del giudizio operata, appunto, dal giudicante, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29594, depositata in data 11 Dicembre 2017 e allegata al presente articolo, ha confermato che deve essere "fatta applicazione del principio secondo cui il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense"; di conseguenza la sentenza che liquida le spese di giudizio, che deve essere in ogni caso congruamente motivata, non può liquidare i compensi di causa senza tener conto dei minimi tariffari.

Per inciso, tale principio è stato ripreso da una recentissima sentenza delle Sezioni Unite, che ha affermato che la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi (Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 luglio 2017 n. 16990).

La vicenda processuale de qua trae origine da alcune opposizioni ad ordinanza-ingiunzione accolte dal Giudice di Pace di Roma, annullate e rese prive di efficacia dallo stesso, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 180,00.

A seguito dell'appello proposto avverso la predetta sentenza, limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese processuali, tuttavia, il Tribunale di Roma, pur rilevando la ridotta quantificazione dei compensi processuali, rigettava il gravame sulla scorta di una presunta parziale soccombenza, "essendo state annullate solo una parte della cartelle esattoriali", da ritenersi implicita, nonostante "il Giudice di Pace non abbia espressamente dichiarato la compensazione parziale delle spese, può ritenersi che tale circostanza sia alla base della liquidazione nella misura tal qual è stata".

In merito al ricorso per cassazione proposto dall'avvocato per violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 4 D.M. 55/2004 e delle relative tabelle professionali nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, la Suprema Corte evidenzia, invece, come "emerge per tabulas dalla piena lettura della sentenza di primo grado che il Giudice di Pace ha accolto in toto la domanda del ricorrente, annullando e rendendo prive di efficacia tutte e dodici le ordinanze ingiunzioni opposte".

In virtù di quanto statuito dai Giudici della Corte, vengono meno i presupposti indicati nella sentenza impugnata relativi alla ipotetica sussistenza dei motivi di parziale compensazione delle spese, in conclusione, "va fatta applicazione del principio secondo cui il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense".

Pertanto, la Corte "accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell'appello, riliquida le spese di primo grado dinanzi al Giudice di Pace in euro 360,00 … oltre IVA e CPA", con condanna della resistente al pagamento delle spese del giudizio d'appello e di quello di legittimità.

Per ragioni di completezza, occorre specificare che, qualora la liquidazione non possa avvenire al di sotto dei minimi, va ricordato che il giudice ha, altresì, l’onere di indicare dettagliatamente le singole voci che riduce, perché chieste in misura eccessiva, o che elimina, perché non dovute (Cass civ. Sez. VI, 6 giugno 2017 n. 14038; Cass. Civ. Sez. 10 novembre 2015 n. 22883; Cass. Civ. Sez. I 17 settembre 2015 n. 18238, Cass. Civ. Sez. Lav. 24 febbraio 2009 n. 4404; Cass. Civ. Sez. III 08 febbraio 2007 n. 2748).

In conclusione, attesa l'ingente quantità di opposizioni a sanzioni amministrative spiegate innanzi ai vari Giudici di Pace sparsi nel territorio nazionale ed attesa l'esiguità delle spese liquidate con sentenza, si consiglia di allegare l'ordinanza oggetto del presente articolo: è giusto che gli avvocati vengano pagati come meritano, specie se competenti e capaci di svolgere il proprio lavoro.