Pubbl. Mar, 28 Nov 2017
Parere di diritto civile: la compensazione legale del credito sub iudice
Modifica paginaFocus Esame Avvocato: svolgimento del parere e, in allegato, la sentenza della Suprema Corte che ha risolto la questione.
Traccia
In data 17 novembre 2017, Caio aveva notificato un precetto a Tizio, sulla base di un titolo esecutivo rappresentato da una sentenza della Corte di Cassazione, che aveva condannato Tizio al pagamento delle spese processuali di un pregresso giudizio di legittimità tra i due per l'importo di Euro 1.500,00.
Tizio aveva proposto opposizione avverso l’esecuzione minacciata da Caio, nella quale aveva dedotto che il credito di Caio si era estinto a titolo di compensazione con un proprio maggior controcredito di Euro 6.800,00, discendente da un decreto ingiuntivo, emesso il 15 dicembre 2016 dal Tribunale di Alfa e dichiarato provvisoriamente esecutivo, ma riguardo al quale pendeva il giudizio di opposizione.
Il Tribunale di X aveva rigettato l’opposizione proposta di Tizio avverso l’esecuzione di Caio sulla scorta dell’incertezza del controcredito dedotto in compensazione, stante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Tizio, per nulla convinto dalle motivazioni della sentenza di primo grado, si rivolge ad un avvocato. Il candidato, assunte le vesti del legale rappresentante di Tizio, rediga motivato parere.
Svolgimento
Al parere richiesto è sottesa la questione se sia ammissibile la compensazione legale del credito sub iudice.
Nel caso proposto, il Tribunale di X ha rigettato l'opposizione proposta da Tizio avverso un precetto, ritenendo il controcredito dedotto in compensazione da Tizio incerto, stante la pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Al fine di un corretto inquadramento della vicenda, merita preliminarmente svolgere brevi considerazioni sull’istituto della compensazione.
La compensazione, disciplinata dagli artt. 1241 e seguenti del Codice civile, si realizza quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per la quantità corrispondente.
Tra i modi di estinzione dell'obbligazione, la compensazione è catalogata tra quelli satisfattori in quanto ciascun creditore, pur senza l'attuazione dell'obbligo da parte del debitore, consegue l'interesse ad essere liberato dal proprio debito.
Il fondamento dell'istituto della compensazione va ricercato in un’esigenza di economia degli atti giuridici e nella garanzia di realizzazione del credito. Ciò consente ad un soggetto, che riveste al contempo la qualità di creditore e di debitore verso la medesima persona, di non eseguire la prestazione alla quale si è obbligato e di avvalersi della compensazione, nel caso in cui tema un inadempimento futuro. Se, infatti, il debitore non potesse opporre la compensazione al creditore, potrebbe essere costretto a pagare il debito, anche qualora il creditore fosse inadempiente nei suoi confronti.
La compensazione può essere legale, giudiziaria e volontaria, a seconda che operi in forza di legge, di provvedimento del giudice o per volontà delle parti.
Presupposti della compensazione legale, disciplinata ai sensi dell'articolo 1243 cod. civ., sono l'omogeneità, la fungibilità, la liquidità (deve trattarsi di crediti risultanti dal titolo e determinati nel loro ammontare), la certezza (i crediti non devono essere contestati) e l'esigibilità dei rispettivi crediti (i crediti non devono essere sottoposti a termine).
In riferimento al requisito della certezza del controcredito da opporre in contestazione, è sorta la questione se sia possibile dar luogo a compensazione legale ove il controcredito opposto in compensazione sia sub iudice.
Secondo un orientamento più rigoroso, tra i presupposti di operatività della compensazione vi è quello della certezza dei debiti che, pur non essendo espressamente previsto dall’art. 1243 cod. civ., che contempla come presupposti la liquidità e l’esigibilità, è indefettibile, non potendo operare quando il credito è condizionato o incerto per quanto riguarda l'oggetto. Si deve, infatti, trattare di debiti accertati giudizialmente in via definitiva; qualora, invece, sia in corso un accertamento giudiziale sull'esistenza del debito e questo sia contenuto in una sentenza non ancora passata in giudicato, la situazione di coesistenza è ancora suscettibile di modificazione, potendo il titolo giudiziale essere ancora caducato o modificato.
Ne discende l’incertezza del credito che sia sub iudice, anche quando la sentenza revocabile che ha accertato l'esistenza del controcredito (oppure risolto la contestazione) sia provvisoriamente esecutiva.
Ciò ha trovato conferma nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8329 del 2011, che ha affermato che la provvisoria esecutività rende il credito esigibile, ma non ancora certo.
Tali principi, ribaditi in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati revocati in dubbiondalla sentenza n. 23537 del 2013 della Suprema Corte, che ha ravvisato la possibilità di dedurre un credito sub iudice qualora risultino integrate le condizioni di omogeneità e di coesistenza del credito.
Tale orientamento si è fondato sulla lettura dell'articolo 1243 cod. civ., in combinato disposto con l'articolo 35 cod. proc. civ., che disciplina l’eccezione di compensazione del credito, in forza del quale nel caso di credito dedotto in altro giudizio, se il giudizio sul controcredito tende dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, può essere disposta la riunione del procedimento più recente a quello iscritto a ruolo per primo ex art. 274 cod. proc. civ.; qualora, invece, la riunione non fosse stata possibile, il giudice avrebbe dovuto emettere una sentenza di condanna sul credito principale, con riserva all'esito della decisione sul controcredito opposto in compensazione, disponendo la sospensione della causa sino alla definizione del giudizio di accertamento sul controcredito.
Questo in quanto, secondo i giudici di legittimità, l’impossibilità di eccepire il credito in compensazione, oltre a determinare una lesione del diritto di difesa, rappresenta una disciplina irragionevole di diritto sostanziale, essendo previsti nell'ordinamento dei meccanismi idonei a gestire l'ipotesi di eccezione di un controcredito in compensazione.
La presenza di un contrasto in siffatta materia ha, dunque, motivato la rimessione alle Sezioni Unite di Cassazione della questione della compensazione legale del credito sub iudice, con l’ordinanza interlocutoria n. 18001 del 2015.
Con sentenza n. 23225 del 2016, la Suprema Corte, nella sua massima composizione, ha ritenuto ammissibile la compensazione del credito sub iudice solo qualora il credito dedotto non sia più controvertibile, vale a dire che l'accertamento del credito non sia più modificabile a seguito di impugnazione, tanto nella sua esattezza quanto nella sua esistenza.
Secondo tale orientamento, il requisito della certezza, pur non essendo espressamente previsto dall’art. 1243 cod. civ., va ritenuto elemento intrinseco della liquidità: si tratta di un credito determinato nel suo ammontare in forza di un titolo costitutivo. Con la conseguenza che se il credito è controverso, viene meno la finalità dell'istituto della compensazione, quale modo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio.
Tanto premesso, nel caso in esame, la pendenza di un procedimento dinanzi ad altro ufficio giudiziario rende il credito incerto in quanto la sua esistenza dipende dal passaggio in giudicato della sentenza, provvedimento giurisdizionale che al momento non risulta ancora intervenuto.
Alla stregua di quanto esposto, si sconsiglia a Tizio di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di X.