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Pubbl. Sab, 25 Nov 2017

Nomina del difensore e procura speciale nel processo penale

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Lucio Orlando


Focus Esame Avvocato: la nomina del difensore e contestuale procura speciale nel processo penale. Con alcune massime rilevanti in merito all´art. 96 del codice di procedura penale.


NOMINA DIFENSORE E PROCURA SPECIALE

La/Il sottoscritta/o ____________________, nata/o a _____________________________, il ________________, residente in ____________________, via ____________________, nella qualità di __________________________ nel procedimento penale iscritto al n._____________________ R.N.R., pendente presso _______________________________ di ______________________

NOMINA

quale difensore di fiducia l’ avv. ___________, del foro di_______ con studio in___________ alla via_________;

CONCEDE al nominato difensore le più ampie facoltà di legge, compresa quella di proporre eventuali opposizioni ed impugnazioni;

CONFERISCE altresì mandato e procura speciale al detto difensore e procuratore speciale al fine di : a) richiedere il giudizio immediato; b) chiedere il giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 ss. c.p.p. ; c) chiedere e concordare l’applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.; d) chiedere l’oblazione a norma degli artt. 162, 162 bis c.p.; e) proporre opposizione e/o impugnazione avverso qualunque provvedimento giurisdizionale, anche in caso di assenza o di contumacia del dichiarante; f) rimettere e/o accettare eventuale remissione di querela; Revoca eventuali nomine precedenti.

____________, li________________

FIRMA________________________

E’ autentica la firma

Avv. ______________

 

Nomina e procura predisposte dall'Avv. Lucio Orlando

 

GIURISPRUDENZA
recente e rilevante
in tema di nomina del difensore

"La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non é efficace per la fase esecutiva, salvo che per la specifica ipotesi della sospensione dell'esecuzione con termine, per la presentazione di istanza finalizzata alla concessione di misure alternative alla detenzione, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen."
Cassazione penale, sez. I, 04/05/2017,  n. 22945

"Il principio secondo cui, salvo che risulti un'espressa manifestazione di volontà in senso contrario dell'interessato, la nomina del difensore di fiducia è efficace non solo per il procedimento principale nel quale è intervenuta ma pure per quelli incidentali direttamente derivatine, ancorché di competenza di un ufficio giudiziario diverso, trova applicazione anche nel caso in cui il pubblico ministero, in fase di indagini, abbia separato i procedimenti ravvisando una diversa competenza territoriale per taluni dei reati oggetto di investigazione."
Cassazione penale, sez. I, 19/01/2017,  n. 8824

"La nomina del difensore di fiducia, dalla quale discende la cessazione del difensore di ufficio dalle sue funzioni, secondo il disposto dell'art. 97, comma 6, c.p.p., può dirsi validamente effettuata solo al momento della sua comunicazione all'autorità giudiziaria, a prescindere dalla diversa data contenuta nell'atto di nomina."
Cassazione penale, sez. VI, 22/03/2017,  n. 17930

"È inefficace la nomina di difensore di fiducia depositata, diversamente da quanto previsto dall'art. 96, comma secondo, cod. proc. pen., ad una autorità giudiziaria diversa da quella procedente, cosicchè la notifica degli atti da parte dell'autorità procedente al difensore nominato d'ufficio non costituisce causa di nullità del successivo dibattimento e della sentenza." (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il deposito di nomina di difensore di fiducia al G.i.p. in allegato all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel corso delle indagini preliminari, non può ritenersi compiuto "all'autorità procedente", da identificarsi, invece, nel pubblico ministero, al quale il G.i.p. non è tenuto a trasmettere di propria iniziativa la predetta nomina).
Cassazione penale, sez. V, 27/04/2016,  n. 24053

"Quando l'imputato revoca il difensore di fiducia e ne nomina uno nuovo che chiede un termine a difesa, il giudice può legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale, e nominare per la celebrazione dell'udienza un difensore d'ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 cod. proc. pen."
Cassazione penale, sez. II, 17/03/2015,  n. 15778

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