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Pubbl. Lun, 13 Nov 2017

Lo strano caso della polizza assicurativa per gli avvocati

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Angela Cuofano


L´obbligo di assicurazione per gli avvocati potrebbe non essere più un obbligo ma una mera facoltà.


"Ragazzi fino ad oggi si è scherzato."

Questa è la massima con la quale si potrebbe riassumere la complessa vicenda che vede come protagonista l'obbligo assicurativo degli Avvocati, previsto dalla legge n. 247/2012, precisamente all'art. 12, comma 2.

Un obbligo, sia chiaro, ben diverso da quello normalmente previsto per la copertura degli errori professionali, ma riguardante ipotesi ben più spicciole, come, ad esempio, la rottura di un polso e la conseguente impossibilità di prestare adeguata tutela ai propri assisisti.

Al di là della fantasiosa possibilità, tale clausola non si limita ad abbracciare la sola figura del professionista, ma si estende anche al suo team operativo. Devono essere infatti assicurati collaboratori, dipendenti e praticanti, secondo quanto stabilito dal decreto attuativo della legge stessa, datato 22 settembre 2016, che sancisce il dovere, per i professionisti, di uniformarsi a questa nuova regola entro l'anno successivo.

Ora, allo scadere del termine previsto - iniziamente fissato per l'11 ottobre 2017 e poi prorogato di trenta giorni -, ecco un nuovo colpo di scena.

Il Presidente del CNF ha infatti inviato al Ministro Orlando una nota in cui si chiede che l'obbligo assicurativo predetto venga considerato facoltativo. Il Guardasigilli, da parte sua, non solo si è mostrato favorevole alla richiesta, ma ha puntualizzato che la clausola potrebbe, in sede di modifica, essere anche eliminata.

Notizie certe vengono, altresì, dall'Ordine degli Avvocati di Roma, che ha deciso di non prendere provvedimenti circa gli Avvocati che non abbiano ancora indicato gli estremi della polizza, come sarebbero tenuti a fare per legge.

Infine, dagli atti della Commissione Bilancio del Senato emerge il deposito di un emendamento nella legge di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, che prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, comma che ha introdotto la stipula di una apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sè e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione.

Si tratta quindi di un panorama nebuloso e variegato dato che la modifica è ancora in discussione, e potrebbe serbare nuovi colpi di scena nelle prossime settimane.