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Pubbl. Lun, 13 Nov 2017

Rimessione alle Sezioni Unite della costituzione di parte civile ad opera del sostituto processuale: gli orientamenti

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Giovanni Sicignano


La Sesta Sezione Penale ha posto il seguente quesito alle Sezioni Unite: ”Se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine”


Recentemente le Sezioni Unite sono state interpellate in merito alla problematica relativa alla costituzione di parte civile da parte del sostituto processuale. La Sesta Sezione Penale, infatti, con ordinanza del 27 ottobre 2017 (numero 49527) ha posto alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se sia o meno legittimato a costituirsi parte civile il sostituto processuale del difensore nominato procuratore speciale a tal fine”.

 Una prima corrente ermeneutica ritiene che possa costituirsi parte civile soltanto il difensore munito di procura speciale e abilitato a costituirsi in nome e per conto del rappresentato. In particolare tale Giurisprudenza ritiene che “il sostituto processuale operi in maniera vicaria rispetto al difensore e non al procuratore speciale” [1]. Tale corrente interpretativa, infatti, ritiene che siano delegabili soltanto le attività di natura defensionali e non vi è alcun potere del sostituto processuale di costituirsi parte civile, fermo restando la validità della costituzione di parte civile effettuata dal sostituto processuale in presenza della persona offesa. Tale indirizzo, inoltre, specifica che non vi è possibilità di costituirsi parte civile per il sostituto processuale in quanto l’attribuzione al difensore del potere di costituirsi parte civile rappresenta un istituto diverso dal rilascio del mandato alle liti.

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale riferibile alla Quinta Sezione[2] “la facoltà, prevista in capo al difensore di fiducia, di designare sostituti al fine di presentare la costituzione di parte civile configura la legitimatio ad causam anche in capo a questi ultimi, purchè ritualmente e specificamente designati”. Piu’ recentemente[3] la stessa Sezione ha statuito che “i ricorrenti incorrono in un evidente errore laddove non distinguono tra la costituzione di parte civile e la presentazione della relativa dichiarazione. Non è in dubbio che parte civile possa costituirsi esclusivamente il titolare del diritto ovvero il procuratore speciale all’uopo nominato ai sensi dell’art. 76 c.p.p. e che quest’ultimo non possa a sua volta costituirsi a mezzo di procuratore a meno che l’originaria procura non preveda una simile facoltà”[4].

Alla luce di tale contrasto giurisprudenziale, pertanto, la Sesta Sezione ha sollevato la questione alle Sezioni Unite.

E' evidente che la questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è di fondamentale importanza. Il primo indirizzo ermeneutico, molto formale, basandosi su una interpretazione rigida della legitimatio ad causam sembrerebbe provare troppo, non tenendo conto della possibilità che vi possano essere dei sostituti processuali non genericamente individuati. Infatti, se da un lato appare troppo restrittivo concedere a qualsivoglia sostituto processuale di costituirsi parte civile, dall’altro lato sembrerebbe parimenti restrittivo negare ai sostituti processuali (specificamente e ritualmente designati nell’originaria procura) di costituirsi parte civile. Pertanto, l’indirizzo maggiormente meritevole di attenzione sembrerebbe quello della V Sezione Penale più recente, permettendo al sostituto processuale designato nell’originaria procura speciale di potersi costituire parte civile.

La parola ora passa alle Sezioni Unite che dirimeranno il contrasto giurisprudenziale insorto.

 

Note e riferimenti bibliografici

[1] Cass. Sez II, sentenza del 12.5.2016 n. 22473; Cass. Sez IV, sentenza del 22.4.2015 n. 24455.
[2] Si veda in particolare Cass. Sez. V del 7.1.2016 n. 18528
[3] Cass. Sez. V del 16.2.2017 n. 18508
[4] Viene richiamata anche Cass. Sez. V dell’ 8.2.2005 n. 11954