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GIUR-12/ADIRITTO PROCESSUALE CIVILE Modifica

Responsabilità della scuola anche per danni fuori dall´istituto scolastico

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 2446
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Abstract

Per la Suprema Corte, permane il dovere di custodia del personale scolastico anche se l’incidente si verifica al di fuori dell’istituto.

Parole chiave responsabilità · scolastico

Con la recente ordinanza n. 21593 del 9 ottobre 2017, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare alcuni aspetti relativi alla responsabilità del personale scolastico per i danni subiti dagli alunni durante la loro custodia.

Il caso trae spunto dalla tragica vicenda che vedeva interessati due genitori a seguito della perdita del piccolo figlio, investito da un autobus di linea proprio all’uscita della scuola che questo frequentava.

In primo grado in sede civile, a conclusione del parallelo processo penale che aveva giudicato sui medesimi fatti, i genitori ottengono la condanna al risarcimento del danno (stimato complessivamente intorno ai 500.000,00 euro) con responsabilità da ripartirsi nella misura dell'80% tra il conducente del bus e il Comune e per il restante 20% al Ministero dell’Istruzione e Ricerca.

Dopo la conferma della decisione anche in sede di Appello da parte della Corte di Firenze, il MIUR proponeva ricorso in Cassazione sostenendo l’esonero dalla responsabilità poiché il sinistro si verificava all’esterno degli edifici scolastici ove, a suo parere, non si estendeva l’obbligo di vigilanza sui minori da parte del corpo docente e del personale scolastico.

Secondo tale prospettazione difensiva il personale dipendente del Ministero (quindi, anche i docenti) assumerebbe la custodia degli alunni solo all’interno della sede e nello svolgimento delle attività scolastiche restando ad esso estranee quelle fattispecie, come quelle da cui prende spunto il caso in questione, in cui l’incidente avvenga in luoghi di pertinenza dell’istituto scolastico.

Il punto di raccolta ove gli alunni prendevano il bus era infatti esterno al cancello della scuola ed esso e pertanto non poteva ritenersi sussistere un qualche obbligo di custodia all’esterno dell’edificio scolastico.

Ma la Suprema Corte disattendeva tutto quanto sostenuto dal Ministero dell’Istruzione.

Ed infatti, con la decisione in commento, viene stabilito il principio secondo il quale l’obbligo di vigilanza degli alunni si estende anche al di fuori dei locali che compongono il plesso scolastico.

Nel caso di specie, i Supremi Giudici affermano la responsabilità ministeriale sulla base di quanto era stabilito dalle disposizioni del Regolamento d’ istituto.

Quest’ultimo ponevano a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandavano al personale la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino.

Sulla base da quanto affermato dal regolamento, la Suprema Corte ritiene corretta la scelta degli giudici di merito di affermare l’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica, il quale non si arresta fino a quanto gli alunni dell’istituto non sono presi in consegna da altri soggetti e dunque soggetti ad altra vigilanza, nella specie del personale addetto al trasporto.

Viene così affermato che anche al fuori dai locali della scuola permane l’obbligo di vigilanza in capo ai dipendenti ministeriali sino a quando gli alunni non siano presi in consegna dagli altri soggetti al quale l’obbligo si trasferisce.

Ne deriva che il personale scolastico, unitamente ad altri soggetti eventualmente responsabili, sarà chiamato a rispondere qualora gli alunni riportino infortuni riconducibili al venir meno degli obblighi derivanti dal proprio dovere di custodia.

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Come citare questo contributo

CARLO GIAQUINTA, "Responsabilità della scuola anche per danni fuori dall´istituto scolastico" in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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