Pubbl. Ven, 1 Set 2017
Il risarcimento del danno patito dal terzo trasportato in caso di sinistro che vede coinvolto un veicolo non assicurato
Modifica paginaLa persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato
Premessa
Con la sentenza n. 16477 del 05-07-2017, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto sopra riportato, dirimendo così un dibattito dottrinale e giurisprudenziale sorto in merito all'applicabilità dell'art. 141 del Codice delle assicurazioni private anche alle fattispecie in cui sia coinvolto nel sinistro un veicolo non identificato ovvero un veicolo non assicurato.
L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005)
Il risarcimento del danno patito dal terzo trasportato, in occasione di un sinistro in cui è coinvolto il veicolo sul quale viaggiava, è previsto e disciplinato dall'art. 141 del Codice delle Assicurazioni private.
Ivi è stabilito che il terzo danneggiato ha diritto ad agire in via diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore, onde ottenere il risarcimento del danno, prescindendo dall'accertamento delle responsabilità dei conducenti nella causazione del medesimo.
Con la norma in esame, il Legislatore ha inteso accordare al terzo trasportato coinvolto nel sinistro stradale la tutela più ampia, prevedendo la facoltà di chiedere alla compagnia assicurativa il risarcimento diretto di tutti i danni patiti a causa del sinistro, anche nell'ipotesi in cui il vettore (rectius, il conducente del veicolo in cui viaggiava) abbia l'intera responsabilità dell'accaduto.
La ratio è quella di garantire in ogni caso la certezza del diritto al risarcimento del danno dei soggetti terzi trasportati, i quali naturalmente non hanno alcuna responsabilità nell'evento, e che pertanto devono essere sempre risarciti.
In ogni caso, a chiusura dell'iter risarcitorio, la compagnia assicurativa che effettua il pagamento del risarcimento del danno al terzo trasportato ha il diritto di rivalersi nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile.
Peculiarità applicative
L'art. 141 CdA, nella sua formulazione, è tanto chiaro e dirimente in merito ai diritti del terzo trasportato, in quanto contempla la fattispecie e richiama le relative norme che disciplinano la relativa richiesta di risarcimento, quanto lacunoso in merito alle possibili peculiarità applicative.
Certamente, la sua introduzione ha il merito d'aver accordato l'azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia assicurativa del vettore, che risparmia al danneggiato l'onere di dimostrare la distribuzione delle responsabilità dei conducenti coinvolti ed i relativi tempi, garantendo così una tutela molto ampia e rapida.
Le uniche eccezioni all'estensione della tutela alla vittima trasportata sono individuate dalla legge o dalla giurisprudenza, rispettivamente nel caso fortuito e nel caso in cui il trasportato sia consapevole della circolazione illegale del veicolo (l'esempio accademico è il sinistro in cui sono coinvolti i ladri del veicolo).
Quanto però alle peculiarità applicative, la norma non ha previsto il caso - nemmeno tanto raro nella realtà giurisprudenziale - del coinvolgimento nel sinistro di un veicolo non identificato, oppure di un veicolo non assicurato.
A tal riguardo, infatti, la norma contempla la presenza di due diversi enti assicurativi, escludendo quindi prima facie la possibilità di promuovere l'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore, nel caso in cui non vi sia una seconda compagnia, con conseguente esclusione dell'azione diretta del terzo trasportato.
La sentenza n. 16477/2017 della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sentenza n. 16477, si è espressa in merito a tale esclusione, pronunciando il seguente principio di diritto: "La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’art. 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
La sentenza ha ribaltato l'orientamento dei gradi precedenti, il quale privilegiava una interpretazione più letterale e restrittiva della norma, fondata sulla necessità di una pluralità di enti assicurativi coinvolti.
La Suprema Corte, invece, partendo da una interpretazione costituzionalmente orientata, ha individuato i requisiti richiesti per l'applicazione della norma in esame nella sussistenza di un sinistro, di un danno al terzo trasportato e nell'assenza del caso fortuito.
Naturale corollario di quanto sopra è il diritto del terzo trasportato ad agire in via diretta nei confronti della compagnia assicurativa del vettore in ogni caso, a prescindere, pertanto, dall'effettiva esistenza di una copertura assicurativa (oppure, eventualmente, dell'identificazione) dell'ulteriore veicolo convolto nel sinistro, in quanto la pluralità di enti assicurativi non riveste più la natura di elemento necessario.
A tal riguardo, infatti, la Corte di Cassazione ha definito la sussistenza di più enti assicurativi come meramente descrittiva nel tenore della norma, svuotando così di contenuto l'interpretazione letterale della medesima adottata nei precedenti gradi di giudizio.
Ha aggiunto, inoltre, che l'assenza della possibilità del diritto di rivalsa dell'unica compagnia assicurativa non può e non deve condizionare il diritto del terzo ad agire in via diretta nei confronti della compagnia che assicura il veicolo su cui viaggiava.
Tale orientamento è sicuramente in armonia con la politica legislativa del Legislatore, il quale ha scelto di tutelare e di privilegiare la certezza del diritto del terzo trasportato a vedere risarcito il proprio danno patito quale trasportato nella maniera più ampia, cioè garantendo l'accesso all'azione diretta nei confronti del soggetto noto (evitando ricerche in merito alla copertura assicurativa del veicolo investitore, sia questo sconosciuto o non assicurato) e senza attendere l'accertamento delle effettive responsabilità dei conducenti.