Pubbl. Ven, 18 Ago 2017
Assegno divorzile: è necessaria la prova certa di non avere mezzi adeguati
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Il Tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 23 giugno 2017, ha ripercorso i recenti approdi della Cassazione in tema di assegno divorzile, e ha chiarito gli indici in base ai quali va riconosciuto o meno il contributo periodico a favore dell´ex coniuge.
La sentenza in commento è importante perché - sul solco dell'ormai notissima pronuncia n. 11504 del 2017 della Cassazione - contribuisce a individuare e consolidare i criteri che servono al Giudice del divorzio per stabilire la sussistenza o meno del diritto all'assegno "divorzile".
Nel caso di specie si sono contrapposti due coniugi, uno dei quali, in sede di scioglimento del matrimonio, ha richiesto l'attribuzione dell'assegno divorzile sul presupposto di non avere redditi, essendo peggiorata la propria situazione patrimoniale rispetto al periodo in cui è stata omologata la sepazione consensuale, in cui viceversa si pattuiva la totale autonomia dei due coniugi.
Il Tribunale capitolino ha però rigettato la richiesta, sulla considerazione che l'assegno divorzile sia richiedibile solo ove venga offerta nel processo da parte richiedente «la prova certa di non aver mezzi adeguati a provvedere al proprio mantenimento e di essere nell'impossibilità di poterseli procurare». In difetto, l'inesistenza di ragioni di solidarietà economica - che quindi vengono meno qualora il richiedente non dimostri l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati - condurrebbero ad una «locupletazione illegittima» (ovvero, un arricchimento illegittimo da parte dell'ex coniuge).
Per comprendere al meglio la questione è essenziale richiamare alcuni stralci del richiamato nuovo orientamento della Suprema Corte, secondo cui, per verificare se la domanda di concessione dell'assegno divorzile soddisfa le condizioni di legge perché venga accolta, il Giudice del divorzio deve accertare la «mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive", con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari [...], delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale [...], della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo; sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge. [...]» (Cass. civ., sent. n. 11504 del 2017).
Inoltre, «una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso .... Il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole" sia sul piano dei loro rapporti economico-patrimoniali (art. 191 comma 1 cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2 cod. civ.), fermo, ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (...)».
Il Collegio capitolino, a conclusione dunque di un ampio richiamo ai predetti principi della Corte di Cassazione, ha confermato che i principali "indici" per accertare la sussistenza dell'"indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'"adeguatezza" dei "mezzi", nonché la possibilità o meno, "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli - possono essere così individuati:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l'assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Il Tribunale ha affermato inoltre che, «quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto dell'assegno; non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta di allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive". Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'"indipendenza economica " e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro (cfr. art. 4, comma 10, della legge n. 898/1970)».