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Pubbl. Gio, 13 Lug 2017

Gli aumenti di capitale nelle società di capitali secondo il diritto commerciale italiano

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Flavio Picaro


Il diritto commerciale italiano, le cui disposizioni sono contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, detta specifiche riguardo le modificazioni statutarie concernenti gli aumenti di capitale.


Sommario: Introduzione. 1. Aumenti di capitale reali. 2. Il diritto di opzione.  3. Aumenti di capitale fittizi.   4. Aumenti di capitale nelle società a responsabilità limitata

Introduzione

Il diritto commerciale italiano, le cui disposizioni sono contenute nel codice civile e nelle leggi speciali, detta specifiche riguardo le modificazioni statutarie concernenti gli aumenti di capitale.

Esistono due operazioni di modifica del capitale sociale: l’aumento e la riduzione. In particolare gli aumenti possono essere reali (a pagamento) o fittizi (gratuiti).

1. Aumenti di capitale reali

Quando le società decidono di realizzare un aumento di capitale reale, vogliono acquisire nuovo capitale attraverso nuovi conferimenti. Nuovo capitale che potrà essere conferito sotto forma di danaro o di altri beni.

Gli aumenti sono, poi, concretamente realizzati attraverso l’emissione di nuove azioni a pagamento che potranno essere sottoscritte dai soci attuali (colore che hanno diritto di opzione) o dai terzi che diventeranno, dunque, nuovi soci a seguito della sottoscrizione.

L’articolo 2348 c.c. stabilisce un limite: non è possibile deliberare un aumento se esistono azioni che non sono state totalmente liberate. Regola istituita al fine di evitare che la società abbia capitale composto maggiormente da crediti verso i soci.

Il codice civile stabilisce che in caso di violazione di questa regola la delibera di aumento è invalida, ma gli amministratori sono responsabili in solido per i danni causati ad azionisti o ai terzi.

Esiste, poi, un altro limite all’aumento: l’orientamento prevalente in dottrina ed in giurisprudenza è nel senso dell’impossibilità di deliberare un aumento quando la società ha subito delle perdite tali da imporre una riduzione obbligatoria di capitale. Per prima cosa la società dovrà operare la riduzione proporzionalmente alle perdite e, poi, potrà aumentare il capitale. Questa disposizione è prevista al fine di evitare di eludere la normativa riguardante la riduzione obbligatoria.

L’assemblea straordinaria ha competenza a deliberare l’aumento, in quanto competente a deliberare le modifiche statutarie. Cionostante, lo statuto può delegare la competenza all’organo amministrativo. In questo caso ci sono però due limiti: il limite massimo dell’aumento deve essere predeterminato e la delega non può avere una durata maggiore ad i 5 anni dall’iscrizione nelle registro delle imprese della società o della delega.

Possono anche decidere di escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti.

La delibera del consiglio di amministrazione deve essere redatta da un notaio che effettuerà in via preliminare un controllo di legalità, e deve essere iscritta nel registro delle imprese.

La delibera deve contenere il termine per la sottoscrizione dell’aumento non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta.

Soltanto in caso di espressa previsione nella delibera, se l’aumento non è totalmente sottoscritto si ha un contestuale aumento del capitale esclusivamente per i conferimenti effettuati. Si tratta della sottoscrizione parziale dell’aumento.

Altrimenti, l’aumento è inscindibile rispetto alla sottoscrizione. Non può avere luogo in assenza di conferimenti.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione delle nuove azioni gli amministratori devono depositare un attestato dell’avvenuto aumento per l’iscrizione nel registro delle imprese.l’aumento non potrà essere menzionato negli atti societari fino a tale iscrizione.

La disciplina relativa ai conferimenti è la stessa prevista per la fase costitutiva (art. 2340 c.c.). i conferimenti non possono essere inferiori rispetto all’aumento deliberato. C’è un’unica differenza: il 25 % dei conferimenti in danaro deve essere direttamento versato alla società piuttosto che ad una banca.

Nel caso di azioni emesse in soprapprezzo, il soprapprezzo deve essere totalmente versato al momento della sottoscrizione.

2. Il diritto di opzione

Il diritto di opzione è il diritto dei soci di essere preferiti rispetto ai terzi nella sottoscrizione di nuove azioni emesse in occasione di un aumento di capitale a pagamento. È molto importante perché permette ai soci di mantenere le proprie posizione inalterate: ossia, l’entità della loro partecipazione. Ed è per questo che il diritto di opzione ha un valore economico e può essere ceduto.

Oggetto del diritto di opzione sono: le nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale a pagamento e obbligazioni convertibili in azioni.

È assegnato ad i soci in proporzione alle azioni detenute.

Il termine per l’esercizio del diritto di ozpione non può essere inferiore ai 30 giorni (15 in caso di società quotate) dall’iscrizione dell’offerta di opzione nel registro delle imprese.

Il diritto di opzione è escluso per legge nel caso di conferimenti in natura.

Può essere escluso o limitato dalla delibera di aumento quando le esige l’interesse della società (art. 2441 c.c.) la delibera deve essere approvata da più della metà del capitale nella prima e nelle successive convocazioni dell’assemblea straordinaria. L’assemblea deve motivare l’interesse della società a limitare o escludere il diritto di opzione o all’ingresso di nuovi soci.

In questi due casi è necessario emettere nuove azioni in soprapprezzo per ridurre la perdita patrimoniale subita dai soci attuali.

Nelle società quotate lo statuto può escludere il diritto di opzione nel limite del 10 % del capitale, ma il prezzo di emissione deve corrispondere al valore di mercato delle azioni, e ciò dovrà essere confermato da un attestato del revisore legale dei conti.

Infine, il diritto di opzione può essere escluso dalla delibera quando le azioni vengono offerte ai dipendenti della società o di società controllata o controllante. La delibera deve essere approvata da più della metà del capitale nella prima e nelle successive convocazioni dell’assemblea straordinaria.

3. Aumenti di capitale fittizi

Gli aumenti di capitale gratuiti non comportano nuovi conferimenti: non c’è contestuale aumento del patrimonio della società. Ecco perché la dottrina e la giurisprudenza italiana li definiscono fittizi.

La società non avrà nuovo capitale. Questa è la principale differenza rispetto agli aumenti di capitale a pagamento.

L’aumento è deliberato dall’assemblea straordinaria ed è realizzato imputando a capitale le riserve e i fondi disponibili.

Gli aumenti gratuiti possono avere luogo secondo due diverse modalità: attraverso l’aumento del valore nominale delle azioni esistenti o emettendo nuove azioni che saranno assegnate gratuitamente agli azionisti proporzionalmente ai loro pacchetti azionari. Queste nuove azioni devono avere le stesse caratteristiche di quelle esistenti.

Dunque, l’aumento viene realizzato senza alterare le posizioni degli azionisti.

4. Gli aumenti di capitale nelle S.R.L.

Alle s.r.l. si applica la stessa disciplina degli aumenti di capitale prevista per le società per azioni salva qualche eccezione.

Nelle s.r.l. la delega al consiglio di amministrazione è espressamente prevista dall’articolo 2481 c.c., il quale stabilisce che modalità e limita della delega vengono statutariamente stabiliti.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato solo se previsto dallo statuto. E non potrà essere escluso nel caso di aumento deliberato a seguito di riduzione del capitale per perdite.

La delibera deve contenere limiti e soprattutto il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di opzione (non inferiore a 30 giorni dalla comunicazione della possibilità di sottoscrivere l’aumento).

La delibera deve anche contenere l’eventuale soprapprezzo e l’indicazione se è possibile sottoscrivere parzialmente l’aumento. Altrimenti lo stesso sarà inscindibile.

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione gli amministratori devono depositare un attestazione dell’aumento per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Ai conferimenti si applica la stessa disciplina prevista per la fase costitutiva. Come previsto per le società per azioni, il 25 % dei conferimenti in danaro deve essere versato direttamente alla società al momento della sottoscrizione.

La disciplina degli aumenti gratuiti è identica a quella prevista per le S.P.A.