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Pubbl. Mer, 12 Lug 2017

Negato imbarco e non per overbooking: il risarcimento al passeggero spetta (quasi) sempre

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Simona Rossi


La recente sentenza del Gdp di Trapani stabilisce che il risarcimento al passeggero cui venga negato l’imbarco spetta non solo nel caso di overbooking ma in qualsiasi ipotesi, a meno che l’azienda conduttrice non provi di aver posto in essere tutte le misure idonee per evitare il verificarsi del danno.


Nonostante sia pacifica l’applicabilità del Regolamento CE n. 261/2014 emanato l’11 febbraio 2004 ai casi di overbooking, con la recente sentenza del Giudice di Pace di Trapani, emessa l’8 maggio 2017 e qui allegata, viene estesa l’applicabilità di tali regole anche ad altri casi in cui venga negato l’imbarco.

La questione sottoposta al vaglio del Giudice, riguardava infatti un passeggero che si era visto negare l’imbarco sul volo di ritorno, con conseguente impossibilità di raggiungere la propria meta, sulla base di una clausola inserita nel contratto, ritenuta illegittima e vessatoria in quanto contraria sia all’ordinamento italiano ed europeo ma anche al Codice di Consumo, che recitava che nel caso in cui il passeggero “non utilizzi il posto prenotato ed ometta di darne avviso con congruo anticipo al vettore” consentiva al vettore di poter annullare la prenotazione per i voli di ritorno.

Il passeggero citava in giudizio la compagnia aerea chiedendone la condanna al rimborso delle tasse aeroportuali relative al volo di andata di cui non aveva usufruito, il rimborso del costo del biglietto aereo relativo al volo di ritorno, nonché il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale.

La domanda attorea veniva accolta integralmente dal Giudice di Pace sulla scorta della sinallagmaticità delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del contratto di trasporto di persone e sulla base dell’acclarata vessatorietà ed illegittimità della clausola inserita dalla società aerea nelle condizioni generale del contratto.

Il contratto in questione infatti va configurato tra le fattispecie prevista dall’art.1678 c.c. e pertanto si caratterizzo per il nesso sinallagmatico in quanto ha ad oggetto prestazioni corrispettive (alla somma di denaro corrisposta dal passeggero per il biglietto, deve corrispondere l’obbligo del vettore al facere).

Inoltre, trattasi di un negozio giuridico cd. di risultato, pertanto, diversamente dai contratti di mezzo, le parti pattuiscono per il raggiungimento dell’esito conclusivo ossia il trasferimento di persone: da tale premessa, si evince la ratio per cui il giudice ha condannato il vettore anche al rimborso delle tasse aeroportuali del volo di andata, proprio poiché trattasi di corrispettivo per un servizio non reso.

La negazione, invero, dell’imbarco sul volo di ritorno integra la fattispecie dell’inadempimento contrattuale così come previsto sia dall’art. 1218 del codice civile ma anche tenuto conto di quanto dettato dall’art. 949 bis del Codice di Navigazione che sottolinea come il vettore sia sempre responsabile dei danni per il mancato trasporto a meno che non dimostri di aver posto in essere, secondo la normale diligenza, tutte le misure possibili per evitare il danno.

In ogni caso, sulla pronuncia in esame ha dato sicuramente un importante contributo la giurisprudenza comunitaria in quanto i giudici della Corte di Giustizia Europea che nell’interpretazione del regolamento n. 261/2004 hanno voluto ricomprendere tutte le ipotesi in cui il vettore rifiuti di provvedere al trasporto di persona (e non solo i casi di overbooking. E’ la stessa normativa, inoltre, a stabilire gli unici casi in cui si possa ritenere giustificato il negato imbarco ovvero per motivi di salute, sicurezza o qualora i documenti di viaggio non risultino adeguati.

Con questa pronuncia, il Giudice di Pace di Trapani ha, in armonia con la giurisprudenza comunitaria, interpretato in senso estensivo la nozione di “negato imbarco” di cui al Regolamento n. 261/2004, ricomprendendo così sia l’ipotesi di overbooking ma anche tutte le altre ipotesi di negato trasporto del passeggero da parte del vettore.