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Pubbl. Mar, 27 Giu 2017

La tutela assoluta della pretesa creditoria in sede esecutiva

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Flavio Picaro


La Suprema Corte sull´assolutezza della tutela delle ragioni creditorie: il diritto del creditore ad agire esecutivamente non può essere compromesso da eventuali contestazioni che non investano l’an della pretesa creditoria, ma che riguardino esclusivamente il quantum della stessa.


Un principio che si sta consolidando sempre più nell’ambito della procedura esecutiva è quello concernente l’assolutezza del diritto del creditore di soddisfare le proprie ragioni creditorie in maniera coattiva allorquando il debitore non adempia.

A tal proposito, una giurisprudenza tanto di legittimità quanto di merito ha sancito che il diritto del creditore ad agire esecutivamente non possa essere compromesso da eventuali contestazioni che non investano l’an della pretesa creditoria, ma che riguardino esclusivamente il quantum della stessa.

Si ritiene, cioè, che soltanto elementi che facciano venire meno la sussistenza del credito azionato possano impedire la prosecuzione dell’azione esecutiva. Tali elementi potranno essere questioni di diritto o fatti estintivi, modificativi, impeditivi del credito successivi al titolo esecutivo che legittima l’impulso all’esecuzione.

In particolare, la Corte di Cassazione si è precipuamente pronunciata in materia sostenendo che l’eccessività della somma precettata non costituisce in un vizio genetico dell’atto tale per cui sia necessario un rimedio radicale quale quello della nullità assoluta, con contestuale caducazione dell’impulso esecutivo.

L’inesattezza della somma precettata rispetto all’effettività del quantum debeatur, difatti, non risulta essere una patologia che investe la totalità dell’atto di precetto: determina esclusivamente la nullità o inefficacia parziale dell’intimazione per la somma eccedente. Pertanto il precetto resta valido, in considerazione della validità, a monte, del suo connaturale primordio, ossia il diritto di credito, che sarà determinato in sede giudiziale. Con contestuale prosecuzione della procedura esecutiva[1].

Orbene, il Supremo Consesso ha precisato che la formulazione dell'art. 615 comma 1 c.p.c. debba essere intesa nel senso secondo cui l'esercizio del potere sospensivo è limitato alle contestazioni concernenti la legittimità dell'azione esecutiva esercitabile in virtù del titolo esecutivo, con esclusione di tutte quelle doglianze che non mettono in discussione l’an del credito consacrato nel titolo esecutivo[2].

Dunque, in materia di opposizione a precetto, le istanze di nullità/irregolarità/illegittimità/inefficacia del precetto e, di concerto, le istanze di sospensione dell’azione esecutiva fondate sull’eccezione di erroneità ovvero inesattezza del credito azionato dovranno essere rigettate, stante la tutela assoluta di cui gode il diritto di agire esecutivamente per la realizzazione delle ragioni creditorie.

 

Note

[1] Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo 1992, n.2938
[2] Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515