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Pubbl. Ven, 9 Giu 2017

Art. 148 del Codice della strada - Il Sorpasso - Domande e risposte

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Editoriale a cura di


Qualsiasi patentato si trova ad affrontare ogni giorno un sorpasso o viene a sua volta superato da autoveicoli. Siete sicuri che conoscete tutte le cautele da adottare mentre superate o siete superati da un autoveicolo? (tratto dal testo di Giulio ADILARDI, CODICE DEI DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE)


Art. 148 - Sorpasso
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione.

2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi:

  • che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
  • che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
  • che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
  • che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza tra la propria velocità e quella dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono l'utente da sorpassare.

3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare.

4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.

6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che sopraggiungono da tergo.

7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre.

8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati.

9. Qualora il tramo il filobus siano fermi in mezzo alla carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.

10. E' vietato il sorpasso in prossimita o in corrispondenza delle curve o dei dossi e in ii altro caso di scarsa visibffità; in tali casi il sorpasso ê consentito solo quando la straa due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con tesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.

11. E' vietato II sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un altro, nonché il supelento di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre se di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella te della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni. Esso é, 6, consentito:
quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende ltare a sinistra e abbia iniziato detta manovra;

  • quando avvenga su strada a precedenza, purché a due carreggiate separate o a senso :o o ad almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate 'apposita segnaletica orizzontale;
  • quando il veicolo che si sorpassa è a due mote non a motore, sempre che non sia essario spostarsi sulla parte della, carreggiata destinata al senso opposto di marcia; ) quando la circolazione sia regolata da semafori o da agenti del traffico.

13. E' vietato II sorpasso in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza :iere, salvo che la circolazione stradale sia regolata da semafori, nonché ii sotpasso di veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un aitraversamento onale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata.

14. E' vietato II sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, e che nei casi sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui II divieto sia impodall'apposito segnale.

15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione ammistrativa del pagamento di una somma da euro 76 a euro 306[1]. Alla stessa sanzione giace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai cornmi 9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613. Quando non si osservi il divieto di sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 302 a euro 1.256.[1] Dalle violazioni di ii presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, itolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

LE DOMANDE E LE RISPOSTE

E' esonerato da responsabilita il conducente che effettui un sorpasso in corrispondenza di un crocevia non previamente segnalato?

La mancanza di cartelli indicatori stradali non esime da colpa del conducente che, in violazione del divieto posto dall'art. 148 comma 12 C.d.S., effettui un sorpasso in prossimità o in corrispondenza di un crocevia, a meno che all'assenza del segnale si accompagni l'irnpossibilità (ad esempio per la particolare conforrnazione dei luoghi, la vegetazione, ecc.) di avvistare tempestivarnente il crocevia, e sempre che il conducente non ne sia comunque conoscenza (Cass. pen., sea. IV, 2 marzo 1999, n. 2764). La responsabilità del conducente è, invece, pacifica nell'evenienza di interruzione della linea continua di mezzeria (Nella specie e stato considerato non esente da colpa il conducente di autovettura che, nell'effettuazione della manovra di sorpasso di un ciclomotorista, abbia investito quest'ultimo all'atto in cui il medesimo operava una concomitante manovra di svolta a sinistra per immettersi nella strada laterale) (Cass. pen., sez. IV, 2 marzo 1999, n. 2764).

E' responsabile il conducente che esegua il sorpasso in una situazione di incertezza circa la sussistenza di un sufficiente spazio di rientro?

Perchè la manovra di sorpasso possa definirsi corretta, II conducente che vi si accinga deve accertarsi della esistenza di spazio libero sufficiente non solo nella fase iniziale e durante quella del suo sviluppo ma anche nella fase conclusiva, essendo, quindi, tenuto a non intraprenderla ove manchi la certezza del rientro a destra nelle condizioni di sicurezza (Corte di Appello Torino, 11 apnle 1992). La Suprema Corte ha ribadito, di recente, tale assunto, affermando che, nell'accingersi ad un sorpasso, manovra pericolosa e complessa, il conducente non solo deve attivare la propria attenzione, ma è tenuto, altresì, a constatare che vi sia spazio libero sufficiente perchè detta manovra possa avvenire senza alcun pericolo, dovendo, invece, soprassedere là dove, in relazione alle circostanze contingenti, non abbia la certezza della sussistenza di spazio sufficiente ad escludere ogni possibiliti di collisione (Cass. civ., sez. III, 29 febbraio 2008, n. 5505).

E' applicabile l'art. 148 C.d.s. in caso di veicoli che si sopravanzino su file parallele?

Nel caso di carreggiata divisa in più corsie per ogni senso di rnarcia, non si configura un sorpasso in senso tecnico-giuridico quando due veicoli rnarcianti in corsie parallele si sopravanzino l'un l'altro restando ciascuno nella propria corsia. Mancano, infatti, gli elementi costitutivi della manovra di sorpasso la quale consta di due spostamenti del veicolo dalla direttiva di marcia, di cui uno, temporaneo, verso sinistra, per superare il veicolo che precede, e l'altro, conclusivo, verso destra, per effettuare iI rientro nella propria mano (Cass. dv., sea. III, 19 settembre 1979, n. 4820).

La scorretta condotta del conducente del veicolo sorpassato puô fondare una presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, secondo comma, c.c.?

Il dovere di collaborazione del conducente del veicolo sorpassato, insieme all'obbligo di tenersi il più possibile vicino al margine destro della carreggiata e di non accelerare a norma dell'art. 148 non implica che, ove la esecuzione di dette manovre non risulti provata, trovi applicazione la presunzione di corresponsabilità nello scontro stabilita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., occorrendo accertare se il conducente del veicolo sorpassato abbia avuto il tempo psico-tecnico sufficiente per effettuarle e se la irregolare condotta di guida dell'altro conducente fosse comunque tale da consentire, da parte del conducente del veicolo sorpassato, l'adozione di contromisure idonee ad agevolare il completamento indenne del sorpasso (Cass. civ., sea. III, 11 aprile 1988, n. 2834).

E' possibile effettuare iI sorpasso sulla destra?

II sorpasso a destra è possibile nelle ipotesi eccezionali previste dallo stesso codice della strada. E consentito, ad esempio, ai sensi dell'art.148, comma 12, lett. a), il superamento a destra di un veicolo fermo nell'area del crocevia, il cui conducente abbia segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra e sia in attesa di completare la manovra. Resta, peraltro, a carico del conducente del veicolo sorpassante l'obbligo di adottare la massima prudenza per evitare incidenti e di rispettare la precedenza dovuta ai veicoli provenienti da destra, nonche di conformarsi agli altri obblighi previsti dall'art. 148 (Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1997, n. 2106).

Bibliografia

- Il testo è interamente tratto dal volume CODICE DEI DANNI DA CIRCOLAZIONE STRADALE edito dal NELDIRITTO autore Giulio ADILARDI.

[1] Comma cosi modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010. Gli importi indicati, a rere dal 1 gennaio 2013, sono ulteriormente modificati ai sensi del D.M. 19 dicembre 2012 (in Appedice — IV).