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Pubbl. Ven, 26 Mag 2017

Adulterio sotto gli occhi del coniuge? E’ reato di maltrattamenti.

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Fiorella Floridia


Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il marito che tradisce in casa la moglie, sotto lo stesso tetto e sotto i suoi stessi occhi, integra il reato di cui all´articolo 572 c.p.


Sommario: 1. Premessa.  2. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi. 3. Adulterio sotto gli occhi del coniuge? E’ reato di maltrattamenti.

1. Premessa

L’adulterio è un comportamento, dal punto di vista etico ed umano, non condivisibile ed accettabile. Secondo gli Ermellini, quando tale comportamento viene consumato dentro casa sotto gli occhi della moglie, diventa penalmente rilevante, integrando la fattispecie di cui all’articolo 572 del codice penale. A questo punto è pervenuta la Sezione III della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16543. L’atto di infedeltà diventa rilevante dal punto di vista penale, quando possa cagionare alla vittima sofferenze durevoli e costanti, ma soprattutto per il luogo in cui viene consumato e per l’abitualità della condotta.

2. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi

Il reato di maltrattamenti è disciplinato dall’articolo 472 del c.p.. Tale reato viene inserito tra i delitti contro la famiglia, in quanto il bene giuridico tutelato consiste nella salvaguardia del legame giuridico intercorrente tra persone appartenenti alla stessa famiglia ovvero vincolo ad esso assimilabile. In passato, in linea con l’ideologia del tempo, si riteneva che il bene giuridico tutelato fosse la famiglia. Secondo un orientamento diverso, l’interesso protetto dalla norma ha ad oggetto l’individuo. L’individuo vedrebbe lesa non solo la sua integrità psicofisica ma anche la sua intera personalità.  Il legislatore codici stico non fornisce una definizione di famiglia. La giurisprudenza di legittimità orientata nel ritenere configurabile il reato anche al di fuori della famiglia legittima, fino a ricomprendervi un rapporto di stabile convivenza, ha spinto il legislatore ad includervi anche le altre forme di convivenza, diverse dalla classica famiglia istituzionale. In tal senso, a più riprese si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cassazione penale, Sezione VI, 15 luglio 2014, n. 31121):   “La norma di cui all’articolo 572  c.p., non riguarda solo i nuclei familiari costruiti sul matrimonio, ma qualunque relazione che,  per la consuetudine e la qualità dei rapporti creati all’interno di un gruppo di persone. Implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative  di assistenza assimilabili a quelli tradizionalmente propri del nucleo familiare”.  L’articolo 572 del c.p. prende in considerazione non solo il vincolo di natura familiare ma anche da un rapporto di autorità, di dipendenza scaturente dallo svolgimento di una professione o di un’arte ovvero dai rapporti di cura e di custodia, come nell’ipotesi di soggetti affidati ad una pubblica struttura di assistenza. Per quanto concerne la condotta, quest’ultima può anche essere intervallata nel tempo, non essendo necessaria la quotidianità della stessa, richiedendosi un regime di vita che sia idoneo a causare profonda sofferenza e sopraffazione nei confronti del soggetto passivo. Il perdurare di rilevanti sofferenze fisiche e morali costituisce l’evento del reato.

3. Adulterio sotto gli occhi del coniuge? E’ reato di maltrattamenti.

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare la condanna da parte della Corte d’Appello di Lecce nei confronti dell’imputato. All’epoca dei fatti l'imputato veniva condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di violenza sessuale, atti osceni, maltrattamenti, minacce e violenza privata. Nel proporre ricorso per Cassazione il ricorrente deduceva:“Vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità penale, al diniego di assorbimento dei reati di minacce e di violenza privata in quello di maltrattamenti ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche." Nell’atto di impugnazione, il ricorrente sosteneva che il reato di maltrattamenti non era configurabile in quanto esso non poteva consistere nell’intrattenere una relazione extraconiugale, ma richiedeva una serie di atti vessatori. Per quanto riguarda il reato di atti osceni, sosteneva che non sussisteva in quanto il luogo in cui si sarebbe consumato era in aperta compagna e quindi non in luogo pubblico oppure aperto al pubblico. A questo punto la Corte di Cassazione si è pronunciata su alcuni aspetti sostanziali e processuali della fattispecie, aspetti su cui aveva già avuto modo di pronunciarsi. Preliminarmente, per quanto riguarda il reato di atti osceni, ha disposto in parte l’annullamento della sentenza di condanna, in quanto a seguito dell’entrata in vigore della d.lgs. n. 8 del 2016, il reato di atti osceni è stata trasformato in illecito amministrativo e si rendeva necessario la trasmissione degli atti al Prefetto di Taranto. In relazione al reato di maltrattamenti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare e chiarire alcuni aspetti del reato di cui all’articolo 572 c.p., che hanno condotto gli Ermellini a non accogliere la doglianza del ricorrente. Secondo la Suprema Corte la fattispecie in esame si caratterizza per l’abitualità di una serie di atti, sia di natura omissiva ed anche commissiva, che isolatamente considerati potrebbero essere non punibili e nemmeno perseguibili. In merito al reato di maltrattamenti ha sottolineato quanto segue: “Nella, specie, la Corte di appello ha adeguatamente valutato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sia sotto il profilo della intrinseca linearità sia sotto il profilo della correttezza estrinseca, constatando come la condotta di violenza e di sopraffazione che l’imputato ha inflitto a sua moglie (intrattenere rapporti sessuali con l’amante all’interno della casa coniugale imponendo alla moglie l’accettazione di tale stato di fatto con gravi minacce) abbia trovato riscontro anche nella relazione di servizio del 11.6.2011 e nel chiaro contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra l’imputato e la persona offesa." Conformemente all’indirizzo costante della giurisprudenza, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, le dichiarazione della persona offesa, previo riscontro della sua attendibilità, anche all’interno della dialettica dibattimentale, può essere sufficiente e può correttamente orientare il giudizio del giudice. Infine, la Corte, come in precedenza sottolineato ha annullato la sentenza senza rinvio limitatamente al delitto di atti osceni ed ha ritenuto assorbiti i reati di minacce e violenza privata in quello di maltrattamenti, rigettando il ricorso nel resto.