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Pubbl. Mar, 30 Mag 2017

La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c.

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Sara Sammito


Analisi dell´istituto giuridico della revocazione della donazione per sopravvenienza dei figli individuata nella possibilità per il donante di far rientrare il bene nel proprio patrimonionio e di poterne disporre liberamente qualora accerti la sopravvenienza di un figlio.


Il D.lgs. del 28 dicembre 2013, n. 154 detta la disciplina della donazione per sopravvenienza dei figli in base al quale: “le donazioni fatte da chi aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante non aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione”.

Prima ancora del suddetto intervento legislativo, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 3 luglio 2000, n. 250 è intervenuta dichiarando l’illegittimità costituzionale del primo e del secondo comma del vecchio art. 803 c.c. nella parte in cui prevedeva che: “in caso di sopravvenienza di un figlio naturale, la donazione poteva essere revocata solo se il riconoscimento del figlio fosse intervenuto entro due anni dalla donazione”.

Il legislatore giustificava il periodo biennale al fine di evitare che il donante avesse l’occasione, attraverso il riconoscimento quale figlio naturale, per chiedere la revocazione della donazione.

La ratio dell’istituto de quo risponde all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità di chiedere la revoca della donazione predisposta in periodo antecedente, innanzi alla sopravvenienza di un figlio, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, obblighi costituzionalmente garantiti tra i principi fondamentali, e per il cui adempimento il nostro sistema giuridico predispone i mezzi adeguati.

La suddetta esigenza risponde alla nascita di un nuovo rapporto che si instaura tra padre e figlio e per tale ragione il legislatore ha inteso dare la possibilità al donante di rivalutare la donazione già fatta in precedenza in tal senso recuperandola.

La Cassazione, con poche battute giurisprudenziali susseguitesi nel tempo, riconferma l’interpretazione dominante che individua nell’interesse del donante di poter soddisfare le esigenze dei figli sopravvenuti e pertanto di poter chiedere attraverso la revoca della donazione il recupero dei beni predisposti prima.

Con sentenza n. 5345 del 2 marzo 2017, gli Ermellini si sono pronunciati su un caso analogo, confermando l’orientamento giurisprudenziale di sempre, circa la sopravvenienza di un figlio ex art. 803 c.c. stabilendo che: “la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli di cui all’art. 803 c.c. risponde all’esigenza di permettere al donante di riconsiderare l’opportunità della donazione a fronte della sopravvenienza del figlio, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, che derivano da tale evento.”

Nel caso di specie, il ricorrente conveniva in giudizio la moglie separata chiedendo la revoca della donazione di un immobile, donazione compiuta nel 1991 in costanza di matrimonio, per la sopravvenienza di un altro figlio avuto in epoca successiva alla donazione da altro rapporto.

Sia nel giudizio di primo grado che dinanzi alla Corte d’Appello competente l’odierno istante vede rigettarsi il ricorso con la motivazione che la revocazione di cui all’art. 803 c.c. presuppone l’assenza dei figli all’epoca della donazione, non contrastando con i principi costituzionalmente garantiti all’art. 3 e 30 Cost., e che il terzo figlio, nato dall’unione con altra donna, in un momento successivo, a donazione già avvenuta.

Invero, nella pronuncia n. 5345/2017 la Cassazione giustifica quanto asserito dal ricorrente nelle sue richieste in base al quale la revocazione permette al donante di riconsiderare l’opportunità della donazione a fronte della sopravvenienza del figlio in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che ne derivano.

Diversamente, qualora al momento della donazione, il donante è consapevole della preesistenza di un figlio, e non quest’ultimo non tiene conto della sua esistenza, non sarebbe corretto consentirgli un ripensamento della donazione che vada a ledere la posizione del donatario.

Il legislatore ha garantito la stessa tutela giuridica equiparando i figli legittimi e i figli naturali, ai sensi dell’art. 30 Costituzione, assicurando quindi ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i figli nati in costanza di matrimonio, confermando la tesi giurisprudenziale suddetta: qualora la revocazione della donazione venisse chiesta nel caso di sopravvenienza di un figlio naturale; appare però più complessa qualora si tratta di figli adottivi.

Orbene, bisogna distinguere tra l’adozione legittima dei minori, che acquistano la qualità di figli legittimi, anche se la giurisprudenza non equipara la posizione dei figli legittimi ai figli adottivi legittimi; dalla adozione dei maggiorenni, in questo ultimo caso non trova applicazione la disciplina indicata all’art. 803 c.c. 

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea la caratteristica dell’istituto giuridico ex art. 803 c.c. garantendo la possibilità per il donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della conoscenza della sua esistenza.

 Tale esigenza si pone in parallelo con la nascita di un nuovo rapporto di filiazione, il bene rientra nuovamente nel patrimonio del donante e per tale motivo la norma tutela solo in via eventuale la posizione dei figli rispetto a quella del padre.

Infatti, per questo, viene eliminata ogni disuguaglianza di trattamento ed eventuali lesioni di diritti per i figli sopravvenuti. La preesistenza di un figlio alla data della donazione esclude l’applicazione dell’istituto della revocazione ex art. 803 c.c. perché l’atto di liberalità è stato compiuto da chi aveva avuto modo di provare il rapporto di filiazione.