Di recente, la nostra Corte Costituzionale, con la sentenza n.1 del 22 gennaio 2015, ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 458 c.p.p. e dell´art. 1 co.1 del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 488 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni). Gli articoli in questione sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui prevedono che, nel caso di giudizio abbreviato chiesto dall´imputato, in seguito ad un decreto di giudizio immediato, la composizione dell´organo giudicante sia quella monocratica del giudice delle indagini preliminari, invece che collegiale, così come previsto all´art. 50 bis comma 2 del r.d. n. 12 del 1941 (relativo all´ Ordinamento giudiziario).
La pronuncia della Corte Costituzionale è di vitale importanza, poichè pone l´accento su un particolare tipo di procedimento penale come è, nei fatti, quello minorile, dove la persona coinvolta è un minore, vale a dire un soggetto che ha un´età inferiore ai 18 anni. Considerando il fatto che i procedimenti di cui si parla devono avere come primario e specifico obiettivo la salvaguardia del "superiore interesse del minore", la Consulta ha argomentato che tale interesse può essere realmente tutelato nella misura in cui l´organo giudicante sia collegiale, vale a dire sia formato da un giudice "specializzato", affiancato da due membri "laici", esperti nelle materie pedagogiche e psicologiche. Secondo la Corte, infatti, è "manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto dal giudice collegiale dell´udienza preliminare".Â
In tal senso, numerose disposizioni costituzionali sarebbero violate. In primis, si paleserebbe una chiara violazione dell´art. 3 co. 1 Cost. , per la struttura monocratica, anzichè collegiale del giudice del giudice abbreviato. La sua funzione è uguale a quella svolta dal giudice dell´ udienza preliminare, sicchè la diversa composizione dell´organo giudicante è sprovvista di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell´interesse del minore, salvaguardato dalla natura collegiale del giudice.
Sussisterebbe, del resto, anche una palese violazione del secondo comma dell´art. 3 Cost., poichè un´ eccezione alla composizione collegiale del Tribunale minorile finirebbe per essere un ostacolo allo "sviluppo della personalità dell´adolescente".  Inoltre, le disposizioni di cui si parla andrebbero in contrasto anche con gli art. 31 Cost., dal momento che l´organo giudiziario minorile, a differenza del Tribunale ordinario, "è uno degli istituti diretti alla protezione della gioventù", e con l´art. 24 co. 2 Cost, perchè il minore "si vedrebbe privato della possibilità di avvalersi, per la sua difesa, delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale".
