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Pubbl. Dom, 1 Feb 2015

Processo penale minorile: giudice collegiale anche nell´abbreviato

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Eleonora De Angelis


La Corte Cost. ha stabilito che l´organo giudicante, in caso di processo penale minorile deve essere collegiale anche nel caso di giudizio abbreviato.


Di recente, la nostra Corte Costituzionale, con la sentenza n.1 del 22 gennaio 2015, ha dichiarato l´illegittimità costituzionale dell´art. 458 c.p.p. e dell´art. 1 co.1 del d.p.r. 22 settembre 1988 n. 488 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni). Gli articoli in questione sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui  prevedono che, nel caso di giudizio abbreviato chiesto dall´imputato, in seguito ad un decreto di giudizio immediato, la composizione dell´organo giudicante sia quella monocratica del giudice delle indagini preliminari, invece che collegiale, così come previsto all´art. 50 bis comma 2 del r.d. n. 12 del 1941 (relativo all´ Ordinamento giudiziario).

La pronuncia della Corte Costituzionale è di vitale importanza, poichè pone l´accento su un particolare tipo di procedimento penale come è, nei fatti, quello minorile, dove la persona coinvolta è un minore, vale a dire un soggetto che ha un´età inferiore ai 18 anni. Considerando il fatto che i procedimenti di cui si parla devono avere come primario e specifico obiettivo la salvaguardia del "superiore interesse del minore", la Consulta ha argomentato che tale interesse può essere realmente tutelato nella misura in cui l´organo giudicante sia collegiale, vale a dire sia formato da un giudice "specializzato", affiancato da due membri "laici", esperti nelle materie pedagogiche e psicologiche. Secondo la Corte, infatti,  è "manifestamente incongruo, anche con riguardo ai valori costituzionali sottesi alla tutela del minore, che sia il giudice monocratico delle indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato, che di regola è invece svolto dal giudice collegiale dell´udienza preliminare". 

In tal senso, numerose disposizioni costituzionali sarebbero violate. In primis, si paleserebbe una chiara violazione dell´art. 3 co. 1  Cost. , per la struttura monocratica, anzichè collegiale del giudice del giudice abbreviato. La sua funzione è uguale a quella svolta dal giudice dell´ udienza preliminare, sicchè la diversa composizione dell´organo giudicante è sprovvista di ragioni che possano giustificare il sacrificio dell´interesse del minore, salvaguardato dalla natura collegiale del giudice.

Sussisterebbe, del resto, anche una palese violazione del secondo comma dell´art. 3 Cost., poichè un´ eccezione alla composizione collegiale  del Tribunale minorile finirebbe per essere un ostacolo allo "sviluppo della personalità dell´adolescente".  Inoltre, le disposizioni di cui si parla andrebbero in contrasto anche con gli art. 31 Cost., dal momento che l´organo giudiziario minorile, a differenza del Tribunale ordinario, "è uno degli istituti diretti alla protezione della gioventù", e con l´art. 24 co. 2 Cost, perchè il minore "si vedrebbe privato della possibilità di avvalersi, per la sua difesa, delle particolari garanzie offerte dal procedimento innanzi al giudice collegiale".