Lun, 7 Set 2026 · anno XIII · fascicolo n. 9 ISSN 2532-9871 · riconosciuta ANVUR Assistenza
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GIUR-14/ADIRITTO PENALE Modifica

Approvata la nuova difesa d´ufficio: ecco tutte le novità.

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ISSN 2421-7123
Contributo n. 205
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Abstract

Nasce l´elenco nazionale dei difensori d´ufficio e maggiori competenze al Consiglio Nazionale Forense.

Parole chiave approvata

Lo scorso 29 Gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il riordino della difesa d’ufficio che va ad aggiungere un ulteriore tassello alla già avviata riforma forense sancita dalla legge 247/2012.

Di seguito le novità riguardanti la figura del difensore d’ufficio:

  1. Ci sarà un unico elenco su base nazionale dei difensori d’ufficio (competenza prima riservata a ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale.)
     
  2. Per l’iscrizione l’avvocato dovrà aver acquisito almeno cinque anni di esperienza (non più 2), oppure aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento professionale di congrua durata in materia penale organizzati dal Consiglio dell’Ordine locale o dalla Camera penale territoriale o dall’unione delle Camere penali stesse e che prevedano un esame finale. In alternativa, i legali potranno accedere agli elenchi, dopo aver conseguito il titolo di avvocato specialista in diritto penale.
     
  3. La competenza a decidere in ordine alle iscrizioni è attribuita al Consiglio Nazionale Forense (previo parere del Consiglio dell’Ordine a cui dovrà essere presentata la domanda e tutta la relativa documentazione). E’, inoltre, attribuita al CNF l’individuazione dei criteri di designazione del difensore d’ufficio rinvenendoli nella prossimità alla sede del procedimento e nella reperibilità (tutte mansioni precedentemente attribuite al Consiglio dell’Ordine).

Sono, conseguentemente stabiliti anche i criteri di esonero dall’elenco nazionale:

  • Qualora sia stato destinatario di sanzioni disciplinari definitive superiori all’ammonimento;
     
  • Non vi sia più l’esercizio continuato di attività nel settore penale attestabile con la partecipazione ad almeno num. 10 udienze l’anno (escludendo quelle di semplice rinvio).

Gli iscritti agli elenchi redatti dal Consiglio dell’Ordine sono automaticamente iscritti nell’elenco nazionale. Per il mantenimento della iscrizione dovranno dimostrare, entro l’anno successivo di entrata in vigore del decreto, di possedere i requisiti richiesti dalla nuova disciplina.

Compito dei locali Consigli dell’Ordine sarà di fornire al giudice procedente il nominativo del difensore d’ufficio regolarmente iscritto nell’elenco nazionale e che rispetti i criteri di designazione stabilita dal Consiglio Nazionale Forense.

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FEDERICA GRECO, "Approvata la nuova difesa d´ufficio: ecco tutte le novità." in Riv. Cammino Diritto, ISSN 2421-7123

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