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Pubbl. Sab, 31 Gen 2015

L´istituto dell´accrescimento

Mirko Forti


L´istituto dell´accrescimento permette che, qualora uno degli eredi chiamati alla successione non accetti o sia impossibilitato a ricevere la sua parte di eredità, questa vada ad accrescere la parte ricevuta da uno degli altri successori. L´istituto opera solamente in presenza di determinati requisiti che andiamo ad analizzare.


Posso ricevere la parte di eredità del coerede che l’ha rifiutata?

Posso ricevere la parte di eredità del coerede che l’ha rifiutata?

Se si viene designati come successori a titolo universale insieme a una persona che non ha accettato la propria quota, è possibile acquistare anche quest’ultima se sussistono determinati requisiti: è l’istituto dell’accrescimento.

Affinchè un erede possa acquistare anche la parte rifiutata del coerede, devono accadere determinati avvenimenti.
Prima di tutto gli eredi, sia colui che ha accettato la propria quota di eredità che colui che l’ha rifiutata o si trova impossibilitato ad accettarla, devono essere designati dal medesimo testamento. Il defunto deve aver diviso la propria eredità in parti uguali tra i vari successori, o non deve avere affatto determinato le rispettive parti. L’evento che ha portato uno degli eredi a non poter ricevere l’eredità (che sia per un suo rifiuto o per un evento che glielo ha impedito, come può essere la sua morte), deve essere inoltre avvenuto prima della trasmissione dell’eredità; in caso contrario il diritto alla quota ereditaria si trasmetterà secondo l’ordine della sua personale successione. Dal testamento inoltre, non deve risultare una volontà diversa del defunto rispetto all’eventuale accrescimento.

Se sussistono tutti questi requisiti, potrà operare l’istituto dell’accrescimento permettendo all’erede rimasto di “accrescere” la propria parte con quella dell’erede che ha rifiutato o che era impossibilitato a ricevere la sua quota, subentrando quindi sia nei suoi diritti che nei suoi obblighi, a meno che questi ultimi non fossero di carattere strettamente personale.

L’accrescimento opera di diritto una volta che ne ricorrano le condizioni; non occorre perciò, da parte di chi se ne avvantaggia, un apposito atto di accettazione.