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Pubbl. Mer, 8 Mar 2017

La pena giusta in Perù: intervista al prof. avv. Alan Berrospi Acosta

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Ludovica Di Masi


È bene affacciarsi alle altre realtà: quali sono gli aspetti generali della pena e della giustizia peruviana?


Sommario: 1. Introduzione: il Perù; 2. Intervista al prof. avv. Alan Berrospi Acosta; 3. Conclusioni.

1. Introduzione: il Perù

Il Perù è la seconda economia emergente più veloce del Sud America. Nel XVI secolo è stato teatro di colonizzazione da parte dell'impero spagnolo.

Nel 1551 fu fondata a Lima la prima università del continente, l'Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Francisco de Toledo introdusse l'Inquisizione e promulgò diverse leggi cui dovevano obbedire sia indios che spagnoli, riducendo il potere delle encomienda e l'uso del lavoro forzato a scapito dei nativi1.

A partire dal 1609 iniziarono le missioni gesuite che portarono poi alla lunga lotta tra spagnoli e portoghesi conclusasi con la creazione di due vicereami.

Nel 1700 la Spagna, però, cominciò ad indebolirsi e il suo impero infine crollò. Nel 1780 si scatenò una grande rivolta popolare e nel 1821 fu proclamata l'indipendenza del Perù. Tuttavia, l'indipendenza non portò i risultati sperati: gli indigeni continuavano ad essere sfruttati e il Paese cambiò cinque costituzioni in meno di venti anni.

Nel 1879 scoppiò una guerra con il Cile che finì nel 1883 con grosse conseguenze sull'economia.

Agli inizi del '900 la popolazione cominciò a reclamare miglioramenti delle condizioni di vita ma la crisi del 1929 con il crollo di Wall Street riverberò i suoi effetti anche sull'economia peruviana. Durante la II guerra mondiale ci fu una certa stabilità politica e negli anni '50 si manifestò una buona ripresa dell'economia con l'urbanizzazione e lo sfruttamento delle miniere.

Ma nel 1960 ritornò la crisi economica. Rilevante fu la dittatura del generale Juan Velasco Alvarado che nazionalizzò i giornali. Negli anni '90 lo scenario politico era più che confuso. Solo con il governo di Alejandro Toledo l'economia ha avuto finalmente una crescita2.

Nel 2007 il Paese è stato colpito da un violento terremoto.

Oggi il Perù è una Repubblica Presidenziale democratica rappresentativa con un sistema multipartitico. Secondo l'attuale costituzione, il Presidente è sia capo dello Stato che del governo, viene eletto per cinque anni e può essere rieletto solo dopo che sia trascorso un intero mandato successivo al suo precedente, ma non può esercitare per due mandati consecutivi. Il presidente nomina il primo ministro e, su consiglio di quest'ultimo, il resto del Consiglio dei ministri. Il Congresso è unicamerale formato da 130 membri, eletti anch'essi per un mandato di cinque anni. Il Presidente della Repubblica (potere esecutivo) e il ramo legislativo possono proporre le leggi, che poi devono passare dal Congresso e promulgate dal presidente. La magistratura è un organismo indipendente dal governo. Il governo peruviano è eletto direttamente, e il voto è obbligatorio per tutti i cittadini di età compresa tra 18 e i 70 anni3.

2. Intervista al prof. avv. Alan Berrospi Acosta

Alan Berrospi Acosta è laureato come avvocato presso l'Università di Huanuco e iscritto al Collegio degli avvocati di Lima; candidato alla magistratura presso la stessa Università; professore; arbitro e conciliatore; socio fondatore dello studio Berrospia & Asociados - Abogados4.

Domanda n° 1

LDM: Prima di tutto, è mio dovere ringraziarla per la sua disponibilità. È molto interessante e utile confrontarsi con culture diverse. Con la prima domanda entreremo subito nel vivo del discorso: qual è la funzione della pena in Perù?

ADM: La funzione della pena è quella di reinserire, risocializzare e riabilitare la persona, in modo che essa possa ritornare nella società. Per questo motivo, per il reo, esistono varie tipologie di pena anche se, a parer mio, questa non è la soluzione al problema. C’è ancora molto da fare.

Domanda n° 2

LDM: Quali sono i tipi di pena in Perù?

ABA: Abbiamo vari tipi di pena: la pena privativa della libertà, la pena limitativa della libertà, la pena restrittiva di diritti e la multa. Questi, vengono applicati in conformità con il nostro codice penale.

Domanda n° 3

LDM: Qual è la pena giusta in Perù?

ABA: La pena giusta è quella stabilita dal codice. La pena detentiva, in Perù, va da pochi giorni fino a 35 anni di carcere. Oltre i 35 anni si avrà l'ergastolo perché si tratta dei reati di maggior allarme sociale, come la violenza sui minori e l'omicidio a scopo di lucro.

Domanda n° 4

LDM: In Italia ci sono alcuni aspetti critici della giustizia: ad es. l'irragionevole durata del processo. Com'è la situazione in Perù? Quali sono i problemi della giustizia peruviana?

ABA: Il problema, in Perù è il carico processuale, ovvero la moltitudine di casi che non si riesce ad affrontare. Tuttavia dal 2004 abbiamo un nuovo codice di procedura che sta progressivamente sostituendo il previgente codice.

Il nuovo codice di procedura penale peruviano (ncpp) afferma che i tempi processuali devono essere brevi, dando maggiore responsabilità alla pubblica accusa (ministerio público) e alla fine il giudice controlla e decide, ferme restando le possibilità di impugnare.

A parer mio, potrei dire che il problema effettivo, più che il carico processuale, è la mancanza di umanità di coloro che amministrano la giustizia. Bisogna porre al centro dell'attenzione le persone che chiedono giustizia e offrire loro una tutela giurisdizionale ed un giusto processo.

Domanda n° 5

LDM: Mi ha detto che dopo la riforma del codice di procedura penale, la pubblica accusa ha maggiori responsabilità. In che senso ha maggiori responsabilità?

ABA: L'accusa ha maggior stabilità quando riunisce elementi convincenti contro l'imputato (prognosi della pena, pericolo di fuga, veridicità del sospetto). Prima, nel codice di procedura penale, le indagini non avevano un tempo definito e duravano molto, compromettendo i diritti della persona.

Attualmente, stiamo affrontando un caso di specie in Perù e riguarda un caso di corruzione tra ex presidenti della Repubblica.

Domanda n° 6

LDM: In Perù c'è la pena di morte?

ABA: La nostra Costituzione contempla la pena di morte in caso di terrorismo e tradimento alla patria, ma non viene mai applicata in virtù della sottoscrizione del trattato internazionale dei diritti umani che, per l’appunto, vieta l’applicazione della pena di morte.

Domanda n° 7

LDM: Secondo lei, la pena di morte è una pena giusta?

ABA: Secondo me, la pena di morte è giusta in casi gravi, dove la persona non ha più rispetto per gli altri. Ciò, tuttavia, dovrebbe avere come scopo quello di evitare ingiustizie.

3. Conclusioni

LDM: A margine di questa intervista mi piacerebbe compiere poche, veloci riflessioni.

Dalle sue parole mi sembra di capire che la funzione della pena in Perù non varia molto dalla funzione della pena in Italia. Infatti, l'art. 27, comma 2, Cost. italiana afferma che le pene "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Mi ha molto colpito, però, la parola “riabilitare” che ha usato. È una parola molto forte che forse non è propriamente sinonimo della rieducazione di cui parla l'art. 27 Cost. Italiana.

Riabilitare” vuol dire letteralmente “rendere qualcuno di nuovo abile”. Il dizionario Zingarelli5 alla voce “riabilitare” ci dà anche il significato di “rendere nuovamente la stima”.

Invece, il termine rieducare vuol dire “educare di nuovo e meglio”.

Ad esser sincera, a primo acchito ho pensato che la Costituzione italiana fosse “più gentile” e maggiormente garantista a parlare di rieducazione in quanto il termine riabilitare mi sembrava si potesse riferire, in maniera più adeguata, a persone che necessitano di una cura per una malattia fisica o mentale. Infatti, se ci pensiamo, dopo la frattura ad un piede facciamo la “riabilitazione” perché bisogna eliminare un problema fisico.

Ma continuando la lettura del dizionario Zingarelli mi sono imbattuta in un'altra definizione di rieducazione e cioè: educazione specifica di individui con insufficienze psicofisiche” (es. rieducazione dei ciechi) e poi ancora, “recupero di funzionalità.

Quindi la rieducazione, secondo questa dicitura significherebbe: sottoporre a nuova educazione individui anormali fisicamente o psichicamente.

Bisogna essere molto attenti alle parole che usiamo.

Secondo la mia modesta opinione, il condannato non è una persona da riabilitare o rieducare nel senso di cura di un male fisico o mentale. Difatti, apprezzo molto la definizione letterale di riabilitare e cioè “rendere di nuovo abile”. Effettivamente, il condannato deve avere la possibilità di dimostrarsi nuovamente abile: abile a stare in società, abile a rispettare la norme, abile a non recidivare. E la conseguenza di ciò è quella contenuta nel dizionario: il condannato si rende nuovamente degno di stima.

Quindi, considerando il significato dei termini in questione, credo che sia più adeguato il termine “riabilitazione” ma resta comunque equivocabile per via dell'uso che se ne fa giornalmente.

Per questo motivo, forse, sarebbe meglio parlare solo di risocializzazione, perché contiene in sé la migliore definizione della condizione di reo e cioè: “condannato nuovamente stimato perché nuovamente abile a stare in società” e dunque parleremo di reinserimento di un condannato nella società a seguito di un percorso individuale.

Altro aspetto che mi ha molto colpito è che in Perù l'omicidio a scopo di lucro è ritenuto uno dei due reati più gravi in assoluto.

In Italia l'omicidio è il delitto per antonomasia ma il sentire comune non dà molto risalto alla causale dello scopo di lucro. Nel nostro Paese i delitti percepiti dalla società come gravi sono: violenza sui minori, violenza sessuale di gruppo, strage, terrorismo, omicidio contro l'ascendente o il discendente (art. 576, n° 2 c.p. italiano), il c.d. omicidio di genere (nel linguaggio giornalistico conosciuto come “femminicidio”).

In relazione alla domanda n° 3 concordo con lei sulla garanzia del giusto processo che ha come conseguenza una tutela giurisdizionale efficiente, ma non concordo sull'ammissibilità della pena di morte.

Ringraziandola nuovamente per la cordialità, mi auguro che ci siano altre occasioni di confronto per approfondire insieme i temi della giustizia.

Note e riferimenti bibliografici

1) V. Perù, voce su https://it.wikipedia.org.
2) Per approfondire: http://www.misteriditalia.it/terrorismo-internazionale/america-latina/peru/PERU(Brevestoria).
3) Cfr. Perù, voce su https://it.wikipedia.org.
4) Traduzione di Salvatore Aromando.
5) Il nuovo Zingarelli minore, Bologna, 1991, sub voce.