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Pubbl. Mar, 7 Mar 2017

La regolamentazione dell'attività sportiva nazionale

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Valeria Lucia


Il ruolo del Coni e delle Federazioni Sportive di regolamentazione dell'attività sportiva svolta nell'ordinamento nazionale.


Sommario: 1. Requisiti e disciplina; 2. Il riconoscimento delle FSN da parte del CONI; 3. Gli organi delle FSN; 4. Affiliazione di Società e Associazioni Sportive alle FSN.

1. Requisiti e disciplina

Il d.lgs. 242/1999 ha riformato la disciplina delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN). In particolare, l’art. 15, abrogando l’art. 14 della L. 91/1981, ha stabilito che le FSN “svolgono l’attività sportiva in armonia con le delibere e gli indirizzi del CIO e del CONI”.

La precedente disciplina, infatti, prevedendo che le FSN fossero “organi” del CONI, prestava il fianco ad alcuni dubbi prontamente evidenziati da opposti orientamenti dottrinali, volti a rivendicarne, rispettivamente, la natura pubblicistica, enfatizzando il perseguimento di scopi di natura pubblica, ovvero la natura privatistica, più fedele ad una interpretazione letterale della previgente normativa oltre al perseguimento di scopi suoi propri.

Con l’art. 12 del d.lgs. in esame ogni dubbio è stato fugato, nella misura in cui ha espressamente riconosciuto alle FSN la natura giuridica di associazioni con personalità giuridica di diritto privato e sottoponendole, conseguentemente, alla disciplina privatistica riservata ai soggetti di diritto aventi natura privata. Ciò non toglie, come sopra evidenziato, che le FSN restano tuttavia soggette al controllo del CONI, rispetto:

- alla fase di costituzione, essendo il riconoscimento ai fini sportivi condizione giuridica per l’ottenimento della relativa personalità giuridica;

- durante l’attività, dovendo la Giunta Nazionale del CONI procedere a controlli specifici, su indicazione del Consiglio Nazionale del CONI; approvare i bilanci delle FSN; determinare i contributi del CONI da assegnare alle singole FSN.

2. Il riconoscimento delle FSN da parte del CONI

Il CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del d.lgs. 242/1999, è l’unico ente certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle Società e dalle Associazioni Sportive dilettantistiche (A.S.D.).

Il percorso di riconoscimento delle FSN da parte del CONI, pertanto, è scandito da determinati step di competenza degli organi del CONI. Brevemente, il Consiglio Nazionale del Coni, ai sensi degli artt. 6 e 24 dello Statuto CONI, è competente a riconoscere le Discipline Sportive Associate, in conformità all’apposito Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delle Discipline Sportive Associate, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1494 del 13 novembre 2013. Requisiti essenziali ai fini del riconoscimento di una Disciplina Sportiva Associata sono: lo “svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici; tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa; ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI; assenza di fini di lucro” (art. 24 Statuto CONI).

Tali requisiti sono soggetti a controllo nel tempo da parte del CONI e, per garantire l’unicità e l’unitarietà della pratica sportiva, è fatto divieto di riconoscere per la medesima disciplina più di una Disciplina Sportiva Associata, proprio perché, al termine del periodo di valutazione e monitoraggio, unica dovrà essere la FSN di riferimento per il settore di riferimento.

3. Gli organi delle FSN

Sono organi di ciascuna FSN:

a) il Consiglio Federale, quale organo direttivo centrale delle FSN, i cui componenti sono eletti dall’Assemblea, con compiti di approvazione e deliberazione delle iniziative a carattere tecnico-amministrativo della FSN;

b) l’Assemblea, composta dai delegati delle società affiliate; la sua riunione è prevista ogni secondo anno del quadriennio olimpico per il rinnovo delle cariche federali;

c) il Presidente, con compiti di vigilanza e controllo sugli organi federali, rispondendo direttamente e personalmente nei confronti dell’Assemblea;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

4. Affiliazione di Società e Associazioni Sportive alle FSN

L’attività sportiva è concretamente svolta dagli associati /tesserati appartenenti alle società o associazioni sportive. La prima disposizione normativa in merito a queste ultime è la L. 426/1942, il cui art. 10 prevedeva la presenza di “società o sezioni sportive”, la cui partecipazione all’ordinamento sportivo era subordinata dal riconoscimento da parte del CONI, con potestà tecnico-disciplinare delle FSN di riferimento in base alla disciplina sportiva svolta.

Attualmente la disciplina e il riconoscimento delle società o associazioni sportive è inserita nello Statuto CONI, che ribadisce lo svolgimento da parte delle stesse di attività senza scopo di lucro, fatte salve le ipotesi previste dall’ordinamento e i casi di deroghe espresse concesse dal Consiglio Nazionale del CONI.

È evidente che principio cardine dell’ordinamento sportivo è quello per cui è necessario il riconoscimento da parte del CONI e l’incardinamento, attraverso la procedura di affiliazione alle FSN, rispetto alla disciplina sportiva praticata dall’associazione sportiva. Diversamente, all’associazione è inibito l’esercizio di attività a livello agonistico e la conseguente omologazione dei risultati raggiunti a livello nazionale ed internazionale, come pure l’accesso ai vantaggi di carattere fiscale e/o creditizio previsti per i soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo. Con l’affiliazione, pertanto, l’associazione sportiva acquista i diritti e gli obblighi derivanti dalla disciplina amministrativa, disciplinare e tecnica in riferimento alla disciplina sportiva praticata in ambito nazionale ed internazionale, come confermato dall’art. 10 della L. 91/1981, per cui le associazioni sportive professionistiche, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese, devono essere affiliate ad una o più FSN riconosciute dal CONI.

Da ultimo, per tutte le possibili controversie in ordine al riconoscimento di un’associazione sportiva da parte di una FSN, scaturendo l’affiliazione dall'atto amministrativo di ammissione, l’associazione o la società possono ricorrere sia alla Giunta Nazionale del CONI sia al T.A.R. Lazio, a cui è riservata la giurisdizione esclusiva in materia.