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Pubbl. Lun, 7 Nov 2016

Danno biologico da sinistro stradale.

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Maria Luisa Landi


Applicabilità dell’art 32, 3 – ter e 3 - quater del d.l. n. 1 del 2012 al danno biologico da sinistro stradale se il giudizio è in corso.


La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26.09.2016 n. 18773 si pronuncia in materia di danno biologico da sinistro stradale e sull'applicabilità dell’art 32, 3–ter e 3-quater del d.l. n.1 del 2012 converito nella l. n.1 del 2012 anche ai giudizi in corso.

Per comprendere appieno l'importanza della pronuncia è doveroso fare un riferimento al testo normativo.

L' art. 32 comma 3-ter modifica l' art 139 del Codice delle assicurazioni private, al cui secondo comma aggiunge il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".

L' art 32, comma 3-quater, invece, enuncia il seguente principio: "il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'art 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs 7 settembre 2015 n.209, è risarcito solo in seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione"

La ratio della norma così come introdotta dal Legislatore del 2012 si rinviene nella voluntas legis di diminuire i costi del risarcimento derivante da truffe assicurative, ponendo un freno ai risarcimenti dei danni biologici di lieve entità se gli stessi non siano accertati tramite referto medico, me dedotti dalla sintomatologia degli individui coinvolti.

La norma ha creato sin da subito aspri dibattiti in dottrina e in giurisprudenza.

Ed è in tale contesto che interviene la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento.

Gli Ermellini, diversificandosi dal giudice di prime cure e dal giudice d'Appello, hanno sostenuto che l'art 32, commi 3-ter e 3-quater della legge 27/12 è applicabile anche alle vicende giudiziarie anteriori alla data di pubblicazione della norma, purchè oggetto di un giudizio pendente.

In particolare, nel caso di specie, la Corte ritiene che il giudice di appello ha commesso un errore in quanto l'accertamento è basato su referto medico che ha diagnosticato "contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni" che non possono essere ritenute di per sè asintomatiche di modesta intensità non suscettibile di apprezzamento obiettivo clinico così come disposto dall'art 32, comma 3-quater, del d.l. n.1 del 2012.

Posizione in netto contrasto con quanto affermato dal Giudice di Pace che, in primo grado, respingeva la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni biologici darivanti dalle lesioni personali subite perchè la riteneva non provata e con quanto affermato dal Tribunale adito in appello che riservava la stessa sorte ma con una motivazione diversa. In particolar modo veniva sostenuto che "stante l'applicabilità al giudizio de quo della norma dettata dall' art 32 comma 3-quater, del d.l.n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le affezioni sintomatiche di modestà intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico riscontrate all'infortunata" non erano state dimostrate con le modalità previste dalla legge.

La posizione della Suprema Corte viene corroborata dal riferimento al precedente orientamento della Corte costituzionale (sentenza 235/14) in cui veniva precisato che il comma 3-quater, avente ad oggetto le modalità di riscontro medico-legale delle lesioni di lieve entità a seguito di sinistro derivante dalla circolazione stradale, unitamente al precedente comma 3-ter (modificativa del predetto art.139 cod. ass.) concernente il danno biologico, non possono dare luogo a risarcimento ove le lesioni di lieve entità non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, "in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorché relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro entrata in vigore)".

La Corte Suprema riprendendo l’assunto del giudice costituzionale interpreta il comma 3 – ter e 3 – quater come norme concernenti la esistenza e la quantificazione del danno da essere valutate dal giudice al momento della decisione per evitare abusi delle parti.

Si ha così l'adesione ad una visione della norma elastica, non rigida,cercando di coprire tutte le ipotesi legate ad un’indagine sulla sintomatologia soggettiva della vittima.

Tale visione appare perfettamente bilanciata perché recupera il controllo sulle possibilità di accertamento medico indicate dall’ art. 32 comma 3 inerenti il danno biologico.

Da ultimo, la Cassazione si pronuncia anche sul danno da fermo tecnico ribadendo quanto affermato dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui non è risarcibile il danno in via equitativa, cui è possibile ricorrere solo ove sia certa l’esistenza dell’ an, ove la parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito elementi, quali i costi dell’ assicurazione o la tassa di circolazione, idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.

La Corte ritiene infatti che anche per tale voce si debba allegare e dimostrare il danno subito secondo quanto disposto dall’art 1223 c.c. rifuggendo da soluzioni automatiche.