ISCRIVITI (leggi qui)
Pubbl. Lun, 10 Ott 2016

La decorrenza del termine lungo di impugnazione in caso di non corrispondenza tra data di deposito e di pubblicazione.

Modifica pagina

Enrica Contino


Con la sentenza n. 18569 del 22/09/2016 la Suprema Corte a Sezioni Unite si è pronunciata in ordine al tema della conoscibilità delle sentenze, ai fini del calcolo del termine lungo utile per la loro impugnazione, nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra la data di deposito e quella di pubblicazione.


Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 18569 del 22/09/2016, si sono pronunciate in esito ad un giudizio instaurato dal Ministero delle Finanze nei confronti del Comune di Reggio Calabria, nel quale la signora A.C. ha spiegato intervento volontario chiedendo il riconoscimento in suo favore della proprietà di parte dell'area oggetto del contendere, per intervenuta usucapione.

Considerato l'avvenuto respingimento della domanda della signora A.C. da parte della Corte d'Appello (concordemente a quanto già statuito in primo grado) le eredi dell'interveniente proponevano ricorso per Cassazione.

La seconda sezione civile della Suprema Corte rilevava come la sentenza impugnata portasse una data di deposito (28/10/2007) ed una di pubblicazione (28/5/2008) distanti ben sette mesi e come il ricorso per Cassazione risultasse spedito per la notifica nell'ultimo giorno utile (13/7/2009), calcolato considerando quale dies a quo la successiva data di pubblicazione della sentenza.

Pertanto, rimetteva la questione alla Sezioni Unite, auspicando un intervento chiarificatore in ordine a quale fosse il momento da considerare quale dies a quo per il calcolo del termine lungo ai fini dell'impugnazione della sentenza.

In primo luogo, è opportuno inquadrare quali siano le norme rilevanti nel caso di specie. 

Nell'analisi della sentenza in oggetto, non si può certamente che partire da quanto previsto dall'art. 133 c.p.c., ai sensi del quale la sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il secondo comma, poi, precisa che il cancelliere da atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’articolo 325.

Altra disposizione rilevante è, senza dubbio, quella che, ai sensi del primo comma dell'art. 327 c.p.c., prevede che indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possano proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza .

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rilevando come la questione in esame fosse già stata oggetto, numerose volte, della giurisprudenza di legittimità, ha ricordato come le stesse Sezioni Unite, con la sentenza n. 3501 del 1979, avessero affermato che il termine per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza "cioè dal momento del suo deposito in cancelleria, non già dal momento della comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita".

In realtà, più di recente, in considerazione dell'ormai consueta abitudine di apporre la doppia data (di pubblicazione e di deposito), la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, si è vista costretta a tornare sul punto.

Non può non tenersi conto del fatto che la Corte Costituzionale, in una delle sue pronunce sull'argomento, si è spinta al punto di qualificare l'uso dell'apposizione della doppia data non soltanto quale mera irregolarità, ma addirittura "patologia procedimentale grave".

Con la recente sentenza n. 13794 del 2012, le Sezioni Unite hanno precisato che le norme che disciplinano il deposito della sentenza, attribuiscono al giudice la responsabilità di stabilire il momento di compimento dell'attività giurisdizionale e non lasciano al cancelliere alcuna discrezionalità in ordine al momento in cui darne atto; inoltre, evidenziando come il procedimento di pubblicazione si compia con la certificazione del deposito mediante l'apposizione in calce alla sentenza della data e della firma del cancelliere, hanno ammonito che le stesse debbano essere contemporanee alla data di consegna ufficiale della sentenza al cancelliere da parte del giudice.

Concludendo, le Sezioni Unite del 2012 hanno statuito che, nel caso in cui sulla sentenza fossero apposte due date, una delle quali indicata come data di deposito, gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono da questa. 

Tale decisione, però, sembrava tralasciare l'aspetto fondamentale della garanzia di effetività del diritto di impugnazione.

A tal proposito, intervenne la sentenza n. 26251 del 2013 con la quale la Suprema Corte di Cassazione richiedeva alla Corte Costituzionale di verificare la compatibilità della pronuncia a Sezioni Unite del 2012 con i principi costituzionali richiamati dalla questione, in particolare quelli sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

In esito a tale giudizione, con la sentenza n. 3 del 2015, la Corte Costituzionale riteneva la questione non fondata, precisando che "per costutuire dies a quo del termine per l'impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilità e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest'ultima".

Con la sentenza n. 18569 del 22/09/2016, da ultimo emessa, le Sezioni Unite della Suprema Corte - che hanno dichiarato il ricorso ammissibile, rimettendo gli atti alla seconda sezione civile per la decisione e la statuizione sulle spese - hanno compiuto un passo ulteriore traendo un articolato principio di diritto, secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nel registro cronologico e l'attibuzione del numero identificativo con la possibilità degli interessati di richiederne copia autentica; da tale momento decorre il termine lungo per l'impugnazione.

Nell'ipotesi in cui si realizzi un'impropria scissione tra il deposito e la pubblicazione della sentenza, a causa dell'apposizione di due date diverse, il giudice deve accertare, attraverso un'istruttoria documentale o ricorrendo ad una presunzione semplice, il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile col deposito uffucale in cancelleria comportante il suo inserimento nel registro cronologico delle sentenze.