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Pubbl. Ven, 5 Ago 2016

Decreto ingiuntivo notificato oltre i 60 giorni. Deve essere deciso nel merito.

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Giuseppina Landi


Il decreto ingiuntivo divenuto inefficace, in caso di notifica e conseguente opposizione, va qualificato come giudizio ordinario autonomo di merito.


Sommario: 1. Premessa. Il procedimento di ingiunzione. A) il procedimento monitorio in generale. B) la struttura e lo svolgimento del procedimento. C) l'opposizione. 2. Decreto ingiuntivo inefficace: opposizione o ricorso ex art 188 disposizioni di attuazione c.p.c.. 3. Conclusioni. 

1. Premessa.

Nulla impedisce al creditore di notificare ugualmente il decreto ingiuntivo anche oltre il termine previsto dall'art 644 cpc, con la conseguenza che il debitore potrà proporre opposizione e sollevare l'eccezione di inefficacia dello stesso. 
La problematica dell'inefficacia del decreto ingiuntivo va analizzata tenendo conto di numerosi aspetti, in particolare partendo dalla norma di cui all'art. 644 cpc, letta in combinato disposto con l'art 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e tenendo conto della copiosa giurisprudenza della Suprema Corte in merito. 

Il procedimento di ingiunzione.

Il procedimento di ingiunzione e' un procedimento speciale sommario con il quale il titolare di un credito liquido, certo ed esigibile, fondato su prova scritta, può ottenere, mediante la presentazione di un ricorso al giudice competente, un provvedimento con il quale ingiunge al debitore di adempiere un'obbligazione entro  40 giorni dalla notifica, avvertendo che, entro il medesimo termine, può  proporre opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata. 

A) Il procedimento monitorio in generale.
L' istituto del procedimento di ingiunzione è disciplinato dagli articoli 633 e ss. c.p.c., ed è inserito nel Libro IV del Codice, relativo Procedimenti Speciali, Capo I, rubricato "Dei procedimenti sommari".
E' evidente che caratteristica principale di tale procedimento e' la sua natura sommaria. 
Il giudicante giunge ad una pronuncia che si basa sulla percezione dei fatti rilevanti ai fini del decidere molto lontana dal principio di cognizione piena ed, anzi, estremamente limitata rispetto alle possibilità di introdurre elementi probatori rispetto ad un procedimento ordinario.
Tale caratteristica della sommarietà del giudizio si riconnette al  fatto che l' istituto del procedimento di ingiunzione è strutturato in modo tale per cui il giudicante esercita la propria funzione avendo quale unico interlocutore il ricorrente: il giudicante emette infatti il decreto solo dopo una cognizione dei fatti la quale avviene esclusivamente attraverso le allegazioni probatorie del ricorrente.
Quindi, il decreto ingiuntivo, quale provvedimento conclusivo, è un provvedimento emanato in assenza di alcun contraddittorio tra le parti.

B) La struttura e lo svolgimento del procedimento.
L'istituto del procedimento di ingiunzione e' tale per cui la sommarietà del procedimento è principalmente connessa alla parzialità delle informazioni  conosciute dal giudicante. 
Il giudice decide solo sulla base delle allegazioni del creditore, 
Il provvedimento conclusivo sarà un  provvedimento sommario perché parziale, essendo invece rimessa alla successiva fase di opposizione una cognizione piena della causa, in cui ciascuna parte potrà, e dovrà, fornire ogni elemento rilevante ai fini del decidere.
Dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo conseguente alla proposizione del ricorso, sarà onere del debitore ingiunto provvedere nel termine normativamente previsto ad instaurare un giudizio a cognizione piena.
La struttura complessiva dell'istituto prevede, infatti, che il ricorrente, dopo aver notificato il decreto ottenuto in proprio favore, possa risultare destinatario di un atto di citazione attraverso il quale il debitore a cui è stato notificato il ricorso provveda ad impugnare il decreto emesso nei suoi confronti: in tal caso si aprirà una seconda e diversa fase procedimentale, a cognizione piena, il cui ricorrente assume  veste di convenuto e, il debitore ingiunto quello di attore
In caso di opposizione avviene  un'inversione, solo formale, fra attore e convenuto, nel senso che il soggetto che chiede tutela giudiziale della propria pretesa e'  il convenuto, e non l' attore.  L'attore nel giudizio di opposizione, è invece il soggetto nei cui confronti è già stato emesso il decreto ingiuntivo da parte del giudice.
Dunque, la sommarietà e' relativa esclusivamente  alla prima fase del procedimento, infatti   considerando l'intera struttura della vicenda processuale, e dunque avendo riguardo anche all' eventuale fase di opposizione, la sommarietà del giudizio lascia il posto ad una cognizione piena del giudice. 

C) L'opposizione.
Entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e' possibile proporre opposizione ai sensi degli articoli 645 c.p.c. e seguenti.
L' opposizione si propone con atto di citazione sebbene essa, rappresentando la prima difesa dell'opponente, ha il contenuto sostanziale della comparsa di risposta e va notificato nel rispetto dell' articolo 138 codice di procedura civile e depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

2. Decreto ingiuntivo inefficace: opposizione o ricorso ex articolo 188 delle disposizioni di attuazione c.p.c. 

L'articolo 644 del codice di rito stabilisce che il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di 60 giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio italiano e novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta. 
Il problema fondamentale che si pone e' per il debitore che si vede notificare un decreto ingiuntivo divenuto ormai inefficace perché decorso il termine previsto dall'art 644. 
Ebbene, come deve comportarsi chi riceve tale atto inefficace?
In primo luogo, va evidenziato che la norma va letta in combinato disposto con l'art. 188 delle disposizione di attuazione del codice di rito. Tale norma stabilisce che la parte alle quale non è stato notificato il decreto di ingiunzione nei termini di cui all'art 644 c.p.c. può chiedere al giudice che ha pronunciato il decreto la dichiarazione di inefficacia.  Tuttavia, l'art. 188 si applica solo in due casi, nel caso di mancanza di notifica oppure se la notifica sia inesistente. Dunque non si applica, invece, laddove la notifica sia avvenuta tardivamente, ovvero sia nulla o irregolare. In tal caso, la parte potrà solo proporre opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.. 
Quindi, il creditore, nonostante l'infruttuoso decorso del termine, potrà ugualmente notificare il decreto, con la conseguenza che le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo potranno farsi valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di 40 giorni dal provvedimento notificato.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 3908 del 29 febbraio 2016, ha riaffermato il principio secondo il quale anche in caso di inefficacia del decreto ingiuntivo, divenuto tale per tardività della notifica, il giudice e' tenuto a trattare comunque la domanda giudiziale e non può esimersi dal decidere nel merito. Dunque il giudice dell'opposizione avrà il dovere di decidere, versando in ipotesi di contenzioso ordinario, tanto sull' eccezione di inefficacia che nel merito della pretesa creditoria( Cass. Civ. n. 14910 del 13 giugno 2013, Cass. Civ. n. 17478 del 23 agosto 2011).
 Quindi, il debitore opponente che si limiti ad eccepire solo l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte dell'opposto creditore, che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto già fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In tal ultimo caso l' inosservanza da parte del creditore del termine di quell'articolo 644 può acquisire rilevanza solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione  di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata efficace.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del febbraio 2016, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale sulla prospettata eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato tardivamente ovvero oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, aveva ritenuto di accogliere l'eccezione sollevata dal debitore sulla tardività e ritenere superate tutte le questioni di merito senza affrontarle. 
Secondo gli Ermellini, la notifica dell'ingiunzione, comunque effettuata, anche se tardivamente, e' indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cpc. 
In particolare, la Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti, ha sostenuto che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, supera l'inefficacia dello stesso in quanto va a qualificarsi come domanda giudiziale; su di essa si costituisce il rapporto processuale che avrà tutte le caratteristiche di un giudizio ordinario. ( Cass. Civ 13 giugno 2013, n. 14910).

3. Conclusione.

Il giudice investito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche se notificato tardivamente, è autorizzato a decidere e non può esimersi del farlo sul merito della controversia. Risulta principio pacifico quello per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo da' luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che impone al giudice dell'opposizione di decidere anche nel merito.   
Dunque, il codice di rito prevede un'ancora si salvezza per il creditore che o per negligenza o per causa maggiore non ha notificato per tempo il decreto ingiuntivo. La mancanza di tale principio certo andrebbe a ledere il principio di economicità del processo in quanto il creditore proporrebbe comunque nuovamente il ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo. 
Certo il debitore si trova di fronte ad una situazione da non sottovalutare. 
Nel caso non proponga opposizione il creditore avrà un titolo esecutivo valido.
Non può esperire il ricorso ex art 188 disp attuazione perché il caso non rientra.
Dunque proporrà opposizione rilevando la tardività della notifica che poco potrà influire sulla decisione nel merito ma solo il giudice ne terrà conto in relazione alla condanna alle spese.

 

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