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Pubbl. Mar, 31 Mag 2016

L'espropriazione forzata dopo la novella del 2016: alcuni profili d'interesse

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Pierluigi Montella


Il d.l. 59/2016 (cd. decreto banche) e le modifiche da esso apportate al codice di procedura civile.



Il decreto legge numero 59 del 3 maggio 2016 (G.U. n. 102 del 3-5-2016), dal titolo “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” è ufficialmente entrato in vigore nel nostro ordinamento il 4 maggio scorso.

Tale decreto consta di 14 articoli, tutti ugualmente fondamentali considerati i cambiamenti apportati alla disciplina; tuttavia, in questa sede ci si limiterà alla disamina all’art. 4 del testo, concernente modifiche all’espropriazione forzata, cui si fa rinvio.

Sommario: 1. Breve Introduzione all’espropriazione forzata; 2. Le modifiche intervenute con il d.l. 59/2016


1. Breve introduzione all'espropriazione forzata

La letteratura scientifica (1) insegna che l’espropriazione forzata è uno strumento fondamentale per la soddisfazione delle garanzie creditorie, concernenti l’aggressione dei beni (di diversa tipologia, come si dirà più innanzi) appartenenti al debitore al fine precipuo di soddisfare le garanzie del creditore (o dei molteplici creditori). È lo strumento di esecuzione forzata sicuramente più utilizzato ma anche quello più complesso: esso si sostanzia, in effetti, nell’individuazione di uno o più beni appartenenti al debitore ed alla loro eventuale monetizzazione, con eventuale divisione del ricavato tra i creditori, laddove nessuno di essi preferisca chiedere la datio in solutum. Se analizziamo il codice di procedura civile in primis si incontra (nello specifico nel Titolo II del Libro II) la disciplina generale dell’espropriazione: il pignoramento (cfr. artt.491 e ss.), l’intervento dei creditori (cfr. artt. 498 e ss.); l’assegnazione e la vendita (artt. 501 e ss.); la distribuzione del ricavato (cfr. artt. 509 e ss.). Tali norme vanno poi integrate con le specifiche procedure esecutive a carico: dei beni mobili del debitore; di un credito del debitore presso soggetti terzi; dei beni immobili del debitore. Specifiche disposizioni del codice concernono l’espropriazione dei beni indivisi e l’espropriazione contro il terzo proprietario.

(Gli articoli che seguono si intendono tutti appartenenti al codice di procedura civile, ndr)

2. Le modifiche intervenute con il d.l 59/2016.

Il decreto legge in oggetto interviene su molti punti della disciplina dell’espropriazione forzata. Lungi dal volere porre in essere una trattazione esaustiva dell’argomento, in questa sede ci si limiterà ad elencare le novità più rilevanti, lasciando a diversa e più completa analisi la restante parte delle modifiche introdotte dal legislatore del 2016. In particolare, l’art. 4 del d.l. 59/2016 al comma 1, lettera a), aggiunge un periodo al terzo comma dell’art. 492:

<<[…] Il pignoramento deve contenere l’avvertimento che, a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile. […] >>

Il legislatore ha inteso, con tale novella, aggiungere a quello che è il comma dedicato all’invito al debitore di poter evitare il pignoramento con la sua conversione ex art. 495 o presentare istanza per la sostituzione delle res mobili e dei crediti pignorati con una somma di danaro (2), una specificazione sui termini entro i quali va fatta valere l’opposizione all’esecuzione quando questa è già in corso, ponendosi a protezione di quelle operazioni già avviatesi a norma degli artt. 530, 552 e 569, a meno che il soggetto debitore non riesca a far valere i motivi per i quali è stata proposta tardivamente l’opposizione o gli eventuali fatti sopravvenuti. Il lettore noterà, allora, un’analogia nella tempistica: come l’istanza per la conversione del pignoramento va posta prima delle operazioni succitate (3)  ora anche l’opposizione ex art. 615, secondo comma, necessariamente va posta prima che sia effettuata la vendita e/o l’assegnazione dei beni del debitore.

Ancora, la lettera c) dello stesso comma sostituisce il secondo e terzo periodo dell’art 532, secondo comma, con queste parole:

<<[...] Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.[...] >>

E’ evidente come il legislatore non intenda, come nella previsione antecedente a tale modifica, esporre il procedimento a una durata variabile; piuttosto, dispone che il soggetto preposto alla vendita debba (potere-dovere, e non mera facoltà) restituire gli atti in cancelleria e se il giudice non ravvisa alcuna istanza di integrazione del pignoramento, ai sensi dell'art. 540 bis, disporne la chiusura “anticipata”, anche se non vi sono i requisiti previsti dall’art. 164 bis. Disp. Att. È stato quindi introdotto dal legislatore un chiaro riferimento ad un articolo, il 540 bis succitato, il quale normalmente trova applicazione solo per le vendite con incanto, anche alla vendita senza incanto, con lo scopo preciso appunto di porre anche in questo caso un termine, oltre il quale non può più procedersi alla vendita. Un chiaro segnale, forse, della volontà di porre termine a procedimenti esecutivi troppo lunghi o farraginosi.

Sicuramente ha fatto molto discutere gli analisti economici e i giuristi esperti di diritto bancario l’inserimento di un nuovo articolo, il 590 bis, che recita testualmente:

<< Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo deve dichiarare in cancelleria, nei cinque giorni dalla pronuncia in udienza del provvedimento di assegnazione ovvero dalla comunicazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore. >>

Da leggere, per una più corretta comprensione, in combinato disposto con l’art. 588 (4) così come modificato dal presente decreto legge:

<< Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare, per sé o a favore di un terzo, istanza di assegnazione a norma dell’art. 589 per il caso in cui la vendita dell’incanto non abbia luogo per mancanza di offerte >>

Se guardiamo alle modifiche che sono state apportate, vediamo come ad esempio Tizio, creditore di Caio (quest'ultimo soggetto ad espropriazione forzata) ha la facoltà di chiedere, nei casi normativamente previsti, l’assegnazione per sé, o per un altro soggetto a sua scelta, dell’immobile oggetto della procedura esecutiva. I principali detrattori di tale norma vedono in questa previsione legislativa la possibilità, per le banche, di veder attribuito ad una società infragruppo un determinato immobile, potendo quindi diventare proprietaria, direttamente od indirettamente, dell’immobile. Alla giurisprudenza ed alla dottrina si lasciano le dovute analisi sull’impatto di questa nuova norma nel nostro ordinamento giuridico.

Ancora, la lettera h) del presente decreto va a modificare l’art. 591 del codice di procedura civile (5):

<<[...] Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. 
In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto, e dopo il terzo tentativo di vendita andato deserto, fino al limite della metà.  

Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.[...]  >>

Riflettendo su quanto questa norma dispone, vediamo come sia sostanzialmente imposto al giudice di ridurre notevolmente il prezzo di vendita dell’immobile oggetto della procedura esecutiva, rischiando, sempre secondo chi osteggia tale intervento legislativo, di “svendere” l’immobile ad un prezzo molto inferiore a quello reale di mercato, con la conseguenza, non certo così impossibile da immaginare, che l’eventuale residuo della vendita risultante dopo il soddisfacimento dei creditori e che dovrebbe essere attribuito al debitore, sia ben poca cosa rispetto alla normativa previgente. Anche in questo caso chi scrive auspica una riflessione abbastanza ponderata, in attesa dell’applicazione giurisprudenziale della normativa (soprattutto in attesa della legge di conversione del decreto).

 

Note e riferimenti bibliografici

(1) G.BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, III, II edizione, Cacucci editore, 2013, pagg.93-94.
(2) Ibidem, pagg. 96-97.
(3) Ibidem, pag. 101.
(4) Ibidem, pagg. 147-148.
(5) Ibidem, pag. 148.