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Pubbl. Sab, 14 Mag 2016

I blogger hanno la stessa tutela dei giornalisti?

Stefania Serafin


Cosa cambia alla luce del Provvedimento del 27 gennaio 2016 [doc. web n. 4747581] del Garante per la protezione dei dati personali?


Nel momento in cui fa informazione, il blogger è soggetto alle stesse regole, e allo stesso tempo gli sono riconosciute le medesime garanzie, del giornalista. Stessi diritti, dunque, ma anche stessi doveri.

Nel momento in cui fa informazione, il blogger è soggetto alle stesse regole, e allo stesso tempo gli sono riconosciute le medesime garanzie, del giornalista. Stessi diritti, dunque, ma anche stessi doveri.

Non si commette, quindi, un illecito nel riportare nel proprio blog notizie e commenti, anche senza consenso della persona interessata, a condizione che vengano rispettatati i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona stessa.

Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy, con il Provvedimento del 27 gennaio 2016, documento web n. 4747581, volto a dichiarare l’infondatezza del ricorso di una donna, noto personaggio pubblico, che aveva chiesto la rimozione da un blog di un articolo in cui erano riportate vicende sentimentali e giudiziarie che la vedevano protagonista. La diretta interessata riteneva che i suoi dati personali fossero stati diffusi online in modo illecito e intendeva contestare che al suo caso potessero applicarsi le disposizioni contenute nel Codice della Privacy che tutelano la manifestazione del pensiero.

Nella definizione del ricorso, il Garante per la privacy ha stabilito, al contrario, che la disciplina in materia di protezione dei dati personali è applicabile anche ai blog che svolgono attività di informazione. Il blog rientra, quindi, nell'ambito della fattispecie regolata dall'art. 136 del Codice della Privacy, che afferma: Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica”.

Infatti, tale disposizione estende le garanzie riguardanti l'attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o da giornalisti pubblicisti, quindi anche ai blogger

L'Autorità ha ritenuto, perciò, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, effettuato mediante la pubblicazione online di informazioni personali, che erano state diffuse in parte dalla stessa donna sul proprio sito internet o comunque erano state apprese da altri articoli, e la loro successiva conservazione nel blog “incriminato”, non può essere ritenuto illecito, anche alla luce dei principi e delle disposizioni del Codice deontologico dei giornalisti.