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Pubbl. Sab, 9 Apr 2016

La diffusione del fenomeno di Cyberstalking

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Graziano Tortora


Con la diffusione dei social network, sono aumentati a dismisura i casi di persecuzione diretti a molestare le vittime attraverso chat e messaggistica istantanea, habitat che funge da catalizzatore per chi non si arrende alla fine di una relazione.


Il presente articolo tratta del fenomeno del c.d. Cyberstalking, termine apparso per la prima volta nel 2010 e di derivazione giurisprudenziale, attinente al reato di “atti persecutori” comunemente definito “stalking”.

Quest’ultimo – dal termine anglosassone to stalk, ovvero «fare la posta alla preda» – è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento con il D. L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38 che ha inserito nel codice penale, nella sezione dedicata ai contratti contro la libertà morale, l’art.612 bis c.p, il quale punisce al co.1 “chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Con la diffusione dei social network, sono aumentati a dismisura i casi di persecuzione diretti a molestare le vittime attraverso chat e messaggistica istantanea, habitat che funge da catalizzatore per chi non si arrende alla fine di una relazione.

Ciò ha contribuito a rendere l’espressione “Cyberstalking” ormai un termine sempre più attuale e di frequente utilizzo, purtroppo, non più raro.

Numerosi sono stati  i casi presentati innanzi la Suprema Corte di Cassazione, la quale – con sentenza n. 32404 del 10.08.2010 -  per la prima volta, facendo da apripista alle successive decisioni in merito, ha introdotto il termine “Cyberstalking” per indicare il reato di stalking commesso sui social network (nello specifico, in quell’occasione, l’imputato aveva trasmesso, tramite Facebook, un filmato che lo ritraeva durante un rapporto intimo con la vittima).

Un’altra pronuncia importante è rappresentata dalla sentenza Cassazione Civile n. 25488, del  24.06.2011, nella quale  - allo stesso modo - si ribadisce che anche l’invio di continui messaggi di minacce su Facebook, unitamente alle altre condotte persecutorie, integra il reato di stalking.

Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dell’argomento - in particolare con la sentenza n. 36894 del 11.09.2015 - con la quale ha rigettato il ricorso dell’imputato diretto ad ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di “atti persecutori”, confermando che episodi di minacce, molestie e di violenza, unitamente ad atti posti in essere sul web, integrano senza ombra di dubbio il reato di stalking (nello specifico, in quell’occasione, l’imputato aveva creato account falsi, a nome della vittima, sua ex fidanzata, sui social network frequentati da maniaci sessuali, i quali, credendola disponibile, iniziavano a contattare quest’ultima).

Le sentenze intervenute sul tema non sono tante, una motivazione di ciò potrebbe ricercarsi nella circostanza che l’art. 612 bis c.p. prende in considerazione l’elemento soggettivo del danno psicologico causato nella vittima (la norma parla di “stato d’ansia o di paura”, nonché di “fondato timore per la propria incolumità” o di quella di congiunti o di persone con le quali la vittima ha un legame affettivo), e non l’elemento oggettivo della condotta in quanto tale.

A tal uopo, visti i numerosi episodi che si stanno verificando, sarebbe necessario che il legislatore rivedesse la disposizione dell’art. 612 bis c.p., al fine di renderla più attuale alla nuova realtà.