Pubbl. Gio, 29 Gen 2015
Anteprima: le nuove regole sull´evasione fiscale e il c.d. "salva-berlusconi"
Modifica paginaIncalzano le polemiche relative al decreto attuativo della delega fiscale del 24 dicembre 2014: ma in cosa consiste il reato di evasione?
Il Governo ha approvato, il 24 dicembre 2014, il decreto attuativo della delega fiscale.
Questo decreto è balzato sotto la lente d’ingrandimento della critica a causa di un articolo, il 19 bis, che, secondo quanto sostenuto da alcuni quotidiani nazionali, agevolerebbe l’ex premier Silvio Berlusconi. Ma quanto qui in commento non sono le questioni politiche, bensì il contenuto dell’art. 19 bis il quale prevedrebbe la non punibilità nel reato di evasione fiscale qualora l’Iva o l’imposta sui redditi evasa non sia superiore al 3% del dovuto.
L’evasione è quel fenomeno che si verifica quando vi è una violazione diretta delle norme fiscali e quindi, quando le operazioni del contribuente sono dirette a sottrarre materiale imponibile ai danni dello Stato con intento fraudolento.
L’evasione si distingue dall’elusione che è invece il porre in essere, da parte del contribuente, operazioni dirette a raggirare le norme fiscali con un comportamento che risulta conforme alle norme stesse, ma che ne elude la ratio.
L’evasione comporta, per lo Stato e per i cittadini, un grande e grave peso in quanto incide sul debito pubblico non permettendo, di conseguenza, lo sviluppo e la crescita economica.
Il reato di evasione è configurabile, ad esempio, per citarne solo alcuni, nei casi di:
- emissione di non regolare fattura,
- false dichiarazioni dei redditi,
- non pagamento di imposte o tributi per il godimento di servizi,
- omesso versamento delle ritenute e dell’Iva.
Ai fini della configurabilità del reato di evasione fiscale, e quindi nella possibilità di incorrere in una sanzione penale, è necessario che, a seguito della dichiarazione del contribuente si verifichi la presenza del dolo. Difatti, il reato di evasione fiscale non sarà configurabile nel caso in cui, il contribuente non abbia agito con dolo o vi sia la presenza di errori scusabili.
Vi sono altri casi in cui la condotta dolosa sia tenuta in considerazione solo nel caso in cui si superino determinate soglie quantitative che risultino eccessivamente gravose per l’erario.
Questo è proprio il caso del decreto attuativo della delega fiscale, il quale impone il limite del 3% sull’evasione dell’Iva o dell’imposta sui redditi.
Oltre le sanzioni penali, sono previste anche eventuali sanzioni accessorie a quelle penali come: l’interdizione dai pubblici uffici delle persone giuridiche e l’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, l’interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria o anche l’interdizione perpetua dall’ufficio di componente di Commissione tributaria.