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Il certificato di morte presunta: accertamento giudiziale, identificazione umana forense e tutela della dignità della persona scomparsa
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Pubbl. Mer, 8 Lug 2026

Il certificato di morte presunta: accertamento giudiziale, identificazione umana forense e tutela della dignità della persona scomparsa

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autori Emilio Nuzzolese , , ,



Il presente contributo esamina l´istituto della dichiarazione di morte presunta alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182, che ha ridotto significativamente i termini per la relativa pronuncia giudiziale. L´accelerazione dei tempi processuali pone interrogativi inediti circa la compatibilità tra la certezza giuridica perseguita dall´ordinamento e l´affidabilità delle procedure di identificazione forense, specialmente nei casi in cui i resti umani non siano stati rinvenuti o siano in condizioni tali da rendere problematica l´attribuzione personale. Il lavoro analizza il contributo delle scienze forensi, con particolare riferimento all´odontologia forense, quale strumento di riduzione dell´incertezza identificativa.


ENG

The Presumed Death Certificate: Judicial Determination, Forensic Human Identification, and Protection of the Dignity of the Missing Person

This paper examines the legal institution of presumed death in the Italian civil system, in light of the recent amendments introduced by Law No. 182 of 2 December 2025, which significantly reduced the time limits for the judicial declaration. The acceleration of procedural deadlines raises unprecedented questions regarding the compatibility between the legal certainty pursued by the legal system and the reliability of forensic identification procedures, especially in cases where human remains have not been recovered or are in conditions that make identity attribution problematic. The paper analyses the contribution of forensic sciences, with particular reference to forensic odontology, as a tool for reducing identification uncertainty.

Sommario: 1. Introduzione. La morte presunta tra certezza giuridica e incertezza biologica; 2. La dichiarazione di morte presunta nell'ordinamento civile; 3. Il certificato di morte presunta e la distinzione tra morte biologica, morte giuridica e identificazione personale; 4. L'accelerazione dei termini e il rischio di disallineamento tra tempo del diritto e tempo della medicina legale; 5. L'identificazione odontologico-forense come strumento di riduzione dell'incertezza; 6. Dignità della persona scomparsa, diritto dei familiari alla verità e proporzionalità degli accertamenti; 7. Conclusioni.

1. Introduzione. La morte presunta tra certezza giuridica e incertezza biologica

La dichiarazione di morte presunta rappresenta uno degli istituti più singolari del diritto civile: un provvedimento giurisdizionale che, in assenza del dato biologico della cessazione della vita, produce effetti equivalenti a quelli della morte accertata. Il diritto, in questo caso, non registra un fatto naturale, ma lo presume, colmando con un dispositivo giuridico il vuoto lasciato dall'incertezza sulla sorte di una persona scomparsa. L'istituto risponde a esigenze di certezza nelle relazioni patrimoniali e personali, ma la sua applicazione solleva questioni profonde quando si consideri che la dichiarazione giudiziale può intervenire in assenza di qualsiasi riscontro forense sull'effettivo decesso[1].

Il tema ha acquisito rinnovata attualità con l'approvazione della L. 2 dicembre 2025, n. 182, che ha modificato sensibilmente i termini temporali per la dichiarazione di assenza e per quella di morte presunta[2]. La riforma, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 e in vigore dal 18 dicembre 2025[3], ha ridotto il termine per la dichiarazione di assenza da due anni a un anno e quello per la morte presunta da dieci a cinque anni. L'accelerazione legislativa, ispirata da ragioni di efficienza e tutela degli aventi diritto, impone una riflessione sulla tenuta del sistema quando la dimensione temporale compressa si confronti con la complessità delle operazioni di ricerca e identificazione.

Il presente contributo si propone di analizzare il rapporto tra la certezza giuridica prodotta dalla dichiarazione di morte presunta e l'incertezza biologica che caratterizza i casi in cui il corpo non sia stato rinvenuto o non sia stato identificato attraverso metodi scientificamente affidabili. In questa prospettiva, si esamina il contributo che le scienze forensi - e segnatamente l'odontologia forense - possono offrire al sistema giuridico, non come alternativa alla decisione del giudice, ma come strumento di riduzione del rischio identificativo e di qualificazione dell'incertezza residua.

2. La dichiarazione di morte presunta nell'ordinamento civile

L'istituto della morte presunta è disciplinato dagli artt. 58 ss. del codice civile. La norma consente al Tribunale di dichiarare la morte presunta di una persona quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, ossia il decorso di un determinato periodo dalla scomparsa senza che si siano avute notizie del soggetto. La pronuncia giudiziale produce, salvo le cautele di legge, gli stessi effetti della morte accertata: apertura della successione, scioglimento del matrimonio - nei limiti previsti dall'art. 65 c.c. – e cancellazione anagrafica.

La struttura dell'istituto è fondata su una presunzione legale iuris tantum, superabile dalla prova contraria dell'esistenza in vita del soggetto dichiarato morto presunto o dalla prova della sua morte in un momento diverso da quello presunto. Si tratta, dunque, di un meccanismo che il legislatore ha predisposto per risolvere una condizione di stallo giuridico - la paralisi delle relazioni patrimoniali e personali determinata dall'incertezza sulla sorte dello scomparso - accettando consapevolmente il rischio di una divergenza tra il dato giuridico e quello biologico.

Il procedimento è di volontaria giurisdizione e si svolge davanti al Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Legittimati alla presentazione del ricorso sono il Pubblico ministero e chiunque ragionevolmente creda di avere diritti dipendenti dalla morte della persona scomparsa. La cognizione del giudice si fonda sulla valutazione delle circostanze della scomparsa, sulla durata dell'assenza e sull'assenza di notizie, ma non richiede necessariamente un riscontro medico-legale.

Questa configurazione normativa rivela un elemento critico: il sistema è costruito in modo che la dichiarazione possa essere pronunciata anche in assenza di qualsiasi elemento biologico o forense. La presunzione opera, per definizione, nello spazio dell'ignoto. Tuttavia, quando sono rinvenuti resti umani non identificati, oppure quando esistano ragionevoli motivi per ritenere che il corpo dello scomparso possa essere tra quelli non identificati presenti nelle strutture mortuarie o nei cimiteri, il rapporto tra presunzione giuridica e dato scientifico diviene assai più complesso.

3. Il certificato di morte presunta e la distinzione tra morte biologica, morte giuridica e identificazione personale

La morte presunta si distingue concettualmente dalla morte biologica - intesa come cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ai sensi della L. 29 dicembre 1993, n. 578 - e dalla morte giuridica attestata dal certificato di constatazione del decesso. In quest'ultimo caso, la certezza biologica è il presupposto della certezza giuridica: il medico incaricato accerta il decesso, l'ufficiale di stato civile lo registra, il sistema giuridico ne trae le conseguenze. Nella morte presunta, invece, manca il primo anello della catena: non vi è accertamento biologico, o quantomeno non vi è un accertamento che consenta di collegare un corpo a un'identità.

La questione dell'identificazione personale si colloca esattamente in questo snodo. L'identificazione di resti umani è un processo scientifico che opera su due livelli: il livello biologico, che accerta che determinati resti appartengano a un essere umano deceduto, e il livello identificativo, che attribuisce a quei resti una specifica identità personale. Il secondo livello richiede il confronto tra dati post mortem - raccolti sui resti - e dati ante mortem - raccolti sulla persona scomparsa. Questo confronto può avvenire attraverso l’analisi e comparazione di dati identificativi primari, quali le impronte digitali, il profilo genetico (DNA), e le informazioni dentali e odontoiatriche, e la raccolta dei cosiddetti caratteri identificativi secondari, quali segni particolari, cicatrici, tatuaggi, gioielli indossati e i dispositivi medici [4,5].

La morte presunta interviene tipicamente là dove il livello identificativo non è stato completato o non è stato neppure avviato: perché il corpo non è stato rinvenuto, perché i dati post mortem dei resti rinvenuti non sono stati sottoposti a comparazione, o perché la comparazione non ha prodotto un risultato positivo. In ciascuna di queste ipotesi, il diritto supplisce con la presunzione a ciò che la scienza non ha potuto o saputo fornire. La domanda che il presente lavoro pone è se questa supplenza possa essere temperata, almeno nei casi in cui le scienze forensi siano in grado di ridurre significativamente il margine di incertezza.

4. L'accelerazione dei termini e il rischio di disallineamento tra tempo del diritto e tempo della medicina legale

La riduzione dei termini operata dalla L. n. 182 del 2025 ha un impatto diretto sulla finestra temporale disponibile per le attività di ricerca e identificazione. Il passaggio da dieci a cinque anni per la morte presunta significa che il sistema giuridico è autorizzato a presumere il decesso in un arco temporale nel quale, statisticamente, molte procedure identificative possono non sono ancora completate.

I dati italiani sulle persone scomparse confermano la rilevanza del problema. Secondo la XXXIV Relazione annuale del Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, nel 2025 sono state registrate 25.358 segnalazioni di scomparsa, a fronte di 15.134 ritrovamenti, con 10.224 persone ancora in ricerca, pari al 40,3% del totale delle segnalazioni annuali. Nel più ampio perimetro storico degli eventi di scomparsa compresi tra il 1974 e il 2026, le persone ancora non rintracciate risultavano, al 31 marzo 2026, 109.858, con una prevalenza di casi di durata medio-lunga: circa il 90,4% delle persone ancora in ricerca risultava infatti scomparso da oltre un anno. Tale quadro conferma che la scomparsa di persone non costituisce soltanto un fenomeno statistico o investigativo, ma un ambito di persistente rilevanza giuridica, sociale e medico-legale, nel quale l’accertamento giudiziale della morte presunta può intrecciarsi con l’esigenza di identificazione umana forense, soprattutto nei casi di lunga durata, di rinvenimento di cadaveri senza nome o di permanenza dell’incertezza sulla sorte biologica della persona scomparsa[6].

In questo quadro, la riduzione dei termini rischia di creare un disallineamento strutturale tra il "tempo del diritto" - scandito dalle esigenze di certezza giuridica e tutela degli aventi causa - e il "tempo della scienza forense" - determinato dalla complessità delle operazioni di ricerca, recupero, analisi e comparazione. Il rischio concreto è che la dichiarazione di morte presunta intervenga quando le possibilità di identificazione positiva non sono state ancora esaurite o quando non sono state neppure attivate le procedure di comparazione disponibili.

La problematica è particolarmente evidente nei casi che riguardano persone migranti irregolari decedute durante la traversata del Mediterraneo. Studi condotti sul naufragio del 3 ottobre 2013 presso Lampedusa hanno documentato le enormi difficoltà operative, logistiche e giuridiche che caratterizzano il processo di identificazione in questi contesti, con tempistiche che possono estendersi per anni e che richiedono cooperazione internazionale, raccolta di dati ante mortem nei Paesi di origine e applicazione di protocolli multidisciplinari[7]. Più in generale, il fenomeno dei resti umani non identificati presenti sul territorio italiano costituisce un problema istituzionale di dimensioni non trascurabili. Ricerche condotte sul tema hanno evidenziato come l'Italia condivida con altri Paesi europei la sfida dei corpi non identificati custoditi nelle strutture cimiteriali o negli obitori, spesso senza che siano state attivate le procedure di comparazione necessarie a stabilirne l'identità[8]. Il tempo compresso dalla nuova normativa rischia di sovrapporsi a questi ritardi strutturali, producendo dichiarazioni di morte presunta in casi nei quali un'identificazione positiva sarebbe stata possibile con un margine temporale più ampio e attraverso la raccolta di tutti i dati identificativi primari.

5. L'identificazione odontologico-forense come strumento di riduzione dell'incertezza

Le scienze forensi offrono un ventaglio di metodiche per l'identificazione dei resti umani, ciascuna con propri punti di forza e limiti. Il protocollo internazionale di riferimento è quello elaborato dall'Interpol per la Disaster Victim Identification (DVI), che individua tre metodiche primarie - impronte digitali, odontologia forense, profilo genetico - e prevede un approccio sistematico alla raccolta, conservazione e comparazione dei dati[4].

L'analisi del DNA è spesso percepita come il metodo di elezione per l'identificazione, ma la sua applicabilità incontra limiti significativi. La degradazione del materiale genetico per esposizione ambientale, alte temperature, immersione in acqua o mera decorrenza del tempo può rendere impossibile l'estrazione di un profilo utile. Inoltre, il DNA richiede necessariamente un termine di comparazione: il profilo genetico del soggetto da identificare o quello di congiunti biologici. In molti casi - persone senza parenti noti, migranti le cui famiglie non sono raggiungibili, individui privi di precedenti campionamenti - il DNA non è sufficiente, da solo, a fondare un'identificazione positiva[9].

Le raccomandazioni della Commissione DNA della International Society for Forensic Genetics (ISFG) hanno chiarito che l'analisi genetica, pur rappresentando uno strumento di elezione nella DVI, deve essere integrata con altre metodiche primarie, in un approccio multimodale che consenta di verificare e corroborare i risultati ottenuti con ciascuna tecnica[10]. Questo principio ha una diretta rilevanza giuridica: la necessità che il sistema processuale non si affidi a un'unica fonte di prova identificativa, ma promuova la convergenza di più elementi indipendenti e specialistici nella identificazione umana forense.

In questo quadro, l'odontologia forense si distingue per alcune caratteristiche che la rendono particolarmente adatta proprio ai contesti in cui le altre metodiche incontrano limiti: la resistenza dei tessuti dentali alla decomposizione e al calore, la specificità dei pattern dentali individuali, la disponibilità frequente di documentazione odontoiatrica e di informazioni dentali ante mortem e la rapidità della procedura comparativa[11,12]. L'apparato dentale rappresenta, inoltre, un complesso di informazioni biologiche, antropologiche e terapeutiche unico per ciascun individuo: il numero, la posizione, la morfologia dei denti naturali, la presenza e le caratteristiche di restauri, protesi, impianti, anomalie congenite e acquisite compongono un profilo identificativo che può essere confrontato con la documentazione clinica preesistente come anche su altre fonti fotografiche che incorporano informazioni dentali, come fotografie del volto e selfie[13].

L'esperienza internazionale nella gestione dei disastri di massa ha confermato il ruolo centrale dell'odontologia forense nei processi di identificazione. Nei casi dello tsunami del 2004 nel Sud-Est asiatico, l'analisi odontologica ha consentito l'identificazione di una percentuale significativa delle vittime - in alcuni contesti, la maggioranza delle identificazioni positive è stata ottenuta proprio attraverso la comparazione delle informazioni di natura dentale, superando le percentuali raggiunte con il DNA e le impronte digitali[14].

Studi specifici condotti in Thailandia hanno documentato come, su migliaia di vittime recuperate, l'odontologia forense abbia fornito il fondamento primario dell'identificazione in una quota compresa tra il 50% e il 78% dei casi, a seconda del contesto operativo e della nazionalità delle vittime. La disponibilità di cartelle odontoiatriche nei Paesi di origine ha rappresentato il fattore determinante per il successo della comparazione[15]. Analogamente, nella risposta forense all'attentato di Bali del 2002, l'odontologia ha svolto un ruolo primario nell'identificazione delle vittime, specialmente quelle con lesioni termiche estese che avevano compromesso le altre possibilità identificative.

Una recente revisione sistematica con meta-analisi ha confermato che la comparazione dentale mantiene una elevata affidabilità anche nei contesti di disastro di massa, con tassi di identificazione positiva che giustificano il suo inserimento sistematico nei protocolli DVI come metodica primaria indipendente[16].

In una prospettiva medico-giuridica, possono essere individuate alcune situazioni sentinella nelle quali il coinvolgimento dell'odontologia forense dovrebbe essere fortemente raccomandato: decomposizione avanzata, carbonizzazione o esposizione ad alte temperature, resti frammentari o parziali, disastri di massa, assenza o distruzione di impronte digitali utilizzabili, elevata probabilità di degradazione del DNA, rimpatrio internazionale di resti umani.

L'esperienza italiana in materia è stata sistematizzata con riferimento alla gestione delle persone scomparse e alla classificazione dei resti umani non identificati. Il modello proposto prevede la raccolta strutturata dei dati odontoiatrici ante mortem delle persone scomparse e la loro comparazione sistematica con i dati post mortem dei resti non identificati, nell'ambito di un sistema informativo integrato. Questa impostazione ha trovato espressione anche in documenti programmatici che hanno delineato la necessità di inserire l'odontologia forense nei protocolli nazionali di gestione dei disastri, prevedendo la formazione specifica degli operatori e la standardizzazione delle procedure di raccolta e confronto dei dati[17].

La solidità scientifica della comparazione dentale poggia, tra l'altro, sulla dimostrata unicità dei pattern dentali individuali, anche sotto il profilo tridimensionale. Studi condotti con tecnologie avanzate di scansione hanno confermato che la configurazione dell'arcata dentale e delle superfici occlusali presenta caratteristiche sufficientemente discriminanti per fondare un'identificazione positiva con elevato grado di certezza.

Tale riflessione si collega a un principio già emerso nell'analisi della prova scientifica in ambito penale: la scienza forense non deve essere utilizzata come prova regina o come automatismo attributivo, ma come metodo critico di riduzione dell'incertezza, fondato su protocolli, competenze e limiti epistemici chiaramente riconoscibili. Anche nella morte presunta, l'apporto dell'odontologia forense non sostituisce la decisione giudiziale, ma contribuisce a renderla più informata, proporzionata e rispettosa della persona.

6. Dignità della persona scomparsa, diritto dei familiari alla verità e proporzionalità degli accertamenti

La questione dell'identificazione dei resti umani non è riducibile a un problema tecnico-scientifico. Essa coinvolge valori fondamentali dell'ordinamento: la dignità della persona, anche dopo la morte; il diritto dei familiari a conoscere la sorte del congiunto scomparso; il principio di proporzionalità nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La letteratura psicologica ha da tempo riconosciuto la specificità del lutto legato alla scomparsa di una persona il cui destino rimane ignoto. Il concetto di ambiguous loss, elaborato nella letteratura scientifica internazionale, descrive la condizione di chi vive un lutto senza conferma, senza corpo, senza certezza: una condizione che impedisce l'elaborazione del dolore e che può protrarsi indefinitamente, con conseguenze severe sulla salute psicologica dei familiari[18].

La dichiarazione di morte presunta, in questa prospettiva, può rappresentare tanto una soluzione - perché consente la chiusura giuridica di una situazione di stallo - quanto un ulteriore trauma - se percepita come una rinuncia alla ricerca della verità.

L'errore identificativo, il ritardo o la mancata identificazione possono produrre conseguenze profonde: trauma secondario per i familiari, contenzioso, responsabilità civile, danno reputazionale per le istituzioni, problemi diplomatici nei casi di rimpatrio internazionale e perdita di fiducia nel sistema di giustizia. La misidentification va qualificata come rischio sistemico, non come mero errore individuale. Questa impostazione merita di essere valorizzata anche nell'analisi giuridica italiana.

In una prospettiva più ampia, il rapporto tra dignità dei resti umani, diritto alla verità e forensic humanitarianism è stato oggetto di una riflessione interdisciplinare che ha evidenziato come i diritti umani non cessino con la morte e come l'identificazione dei resti costituisca un dovere dello Stato non solo verso i familiari, ma verso la persona deceduta stessa[19,20]. Questa impostazione trova riscontro nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ripetutamente affermato l'obbligo positivo degli Stati di condurre indagini efficaci sulla sorte delle persone scomparse, in connessione con gli artt. 2 e 3 C.E.D.U.

Il principio di proporzionalità impone che l'ordinamento gradui l'intensità degli accertamenti in ragione delle circostanze del caso concreto. Nei casi in cui esistano resti non identificati potenzialmente riconducibili alla persona scomparsa, o nei quali le circostanze della scomparsa rendano plausibile il rinvenimento di resti identificabili, il giudice dovrebbe valutare l'opportunità di disporre - o quantomeno di sollecitare - l'attivazione delle procedure identificative disponibili prima di pronunciare la dichiarazione di morte presunta. Non si tratta di subordinare la pronuncia a un accertamento peritale in ogni caso, ma di introdurre un criterio di ragionevolezza che tenga conto dello stato dell'arte scientifico e della disponibilità di metodiche forensi efficaci.

7. Conclusioni.

L'analisi condotta consente di formulare alcune considerazioni conclusive e alcune proposte operative. In primo luogo, la riduzione dei termini per la dichiarazione di morte presunta operata dalla L. n. 182 del 2025, pur rispondendo a esigenze meritevoli di tutela, determina una compressione della finestra temporale disponibile per le attività di identificazione umana forense che richiede un adeguamento dei protocolli operativi. La nuova disciplina non può essere interpretata come un'implicita rinuncia alla ricerca della verità biologica, ma deve essere letta in combinazione con gli obblighi positivi derivanti dalla tutela della dignità umana e dal diritto dei familiari alla verità.

In secondo luogo, le scienze forensi - e l'odontologia forense in particolare - offrono strumenti affidabili e consolidati per la riduzione dell'incertezza identificativa, anche in contesti ad alto rischio. L'inserimento di queste competenze nel percorso giudiziario che conduce alla dichiarazione di morte presunta non richiede necessariamente un intervento legislativo, ma può essere realizzato attraverso protocolli operativi, linee guida e buone pratiche condivise tra autorità giudiziaria, forze dell'ordine e comunità scientifica forense.

In terzo luogo, si propone l'adozione di un modello di "valutazione del rischio identificativo" che consenta al giudice di calibrare il proprio intervento in ragione delle circostanze del caso concreto. Tale modello dovrebbe considerare: la plausibilità del decesso in base alle circostanze della scomparsa; l'esistenza di resti non identificati potenzialmente riconducibili allo scomparso; la disponibilità di dati ante mortem utilizzabili per la comparazione; l'accessibilità delle metodiche identificative nel caso specifico; il tempo trascorso e la probabilità di successo delle procedure ancora attivabili. La costruzione di questo modello richiede un dialogo strutturato tra giuristi e forensi, che superi la tradizionale separazione tra le due culture e promuova una comprensione reciproca dei rispettivi linguaggi, metodi e limiti.

In quarto luogo, la tutela della dignità della persona scomparsa e il diritto dei familiari alla verità esigono che il sistema giuridico non si limiti a "presumere" la morte come mera tecnica di chiusura delle relazioni giuridiche, ma assuma la responsabilità di promuovere, nei limiti del possibile e del proporzionato, l'accertamento della verità biologica. In questa prospettiva, l'identificazione forense non è un ostacolo all'efficienza del sistema, ma un presidio della sua legittimità.

L'auspicio è che il legislatore, la giurisprudenza e la comunità scientifica convergano verso l'elaborazione di protocolli integrati che valorizzino le potenzialità delle scienze forensi nel contesto della morte presunta, nell'interesse congiunto della certezza del diritto, della verità scientifica e della dignità delle persone.


Note e riferimenti bibliografici

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2. L. 2 dicembre 2025, n. 182, art. 38, recante modifiche in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

3. L. 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata in G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025, in vigore dal 18 dicembre 2025.

4. INTERPOL, Disaster Victim Identification Guide, Lyon, 2018;

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6. Ministero dell’Interno, Ufficio del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse, XXXIV Relazione del 2025, in https://commissari.gov.it/media/ekeeaerm/xxxiv-relazione-anno-2025.pdf

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